CASS
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18343 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB IE MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18343 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ET MI TT, avv. Francesco Massimiliano Triggiani, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 455 cod. pen. per aver detenuto, al fine di metterla in circolazione, una banconota contraffatta del valore di euro 20,00. 2. La difesa articola due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi del'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza del delitto in ragione del mero rinvenimento, nel cassetto di un mobile ubicato nell'abitazione che l'imputato condivideva con altri familiari, di un'unica banconota del valore di euro 20,00, senza tenere conto di un compendio probatorio inidoneo a ritenere non solo l'attribuibilità al TT della detenzione, ma anche la consapevolezza della falsità del denaro e la volontà dello stesso di metterlo in circolazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi del'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello, nonostante l'esiguità del valore della banconota e, quindi, dell'entità del danno, non hanno ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini della configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte, di cui all'art. 455 cod. pen., è necessario il dolo specifico, in termini di intenzione dell'agente di mettere in circolazione le banconote, ricevute in malafede, che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico, sicché, a tal fine, è rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in merito alla provenienza del denaro, nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684; Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, De Donno, Rv. 250946). Dunque, l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, che può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione dell'agente di mettere in circolazione la banconota, quali ad esempio il numero e il valore delle false monete detenute 2 o il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse (Sez. 5, n. 14659 del 01.10.1999, Oliva, Rv. 215187). 3. Nel caso di specie, la corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente tali principi, ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha dedotto l'attribuibilità all'imputato della condotta di detenzione della banconota, pacificamente falsa, nel cassetto di un mobile ubicato nell'abitazione condivisa con altri familiari, nonché la consapevolezza della falsità del denaro e, ancora, la volontà dello stesso di metterla in circolazione. 3.1 In breve, i giudici d'appello, per un verso, non hanno indicato quali giustificazioni l'imputato avrebbe dovuto e potuto offrire a sua discolpa e, per altro verso, non hanno argomentato in merito all'inequivoca convergenza degli elementi probatori in capo allo stesso. 4. Assorbito il secondo motivo di ricorso, alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza in verifica con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della competente corte d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso il 16/01/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18343 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ET MI TT, avv. Francesco Massimiliano Triggiani, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 455 cod. pen. per aver detenuto, al fine di metterla in circolazione, una banconota contraffatta del valore di euro 20,00. 2. La difesa articola due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi del'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la sussistenza del delitto in ragione del mero rinvenimento, nel cassetto di un mobile ubicato nell'abitazione che l'imputato condivideva con altri familiari, di un'unica banconota del valore di euro 20,00, senza tenere conto di un compendio probatorio inidoneo a ritenere non solo l'attribuibilità al TT della detenzione, ma anche la consapevolezza della falsità del denaro e la volontà dello stesso di metterlo in circolazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi del'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello, nonostante l'esiguità del valore della banconota e, quindi, dell'entità del danno, non hanno ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini della configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte, di cui all'art. 455 cod. pen., è necessario il dolo specifico, in termini di intenzione dell'agente di mettere in circolazione le banconote, ricevute in malafede, che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico, sicché, a tal fine, è rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in merito alla provenienza del denaro, nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684; Sez. 5, n. 32914 del 12/07/2011, De Donno, Rv. 250946). Dunque, l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, che può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione dell'agente di mettere in circolazione la banconota, quali ad esempio il numero e il valore delle false monete detenute 2 o il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse (Sez. 5, n. 14659 del 01.10.1999, Oliva, Rv. 215187). 3. Nel caso di specie, la corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente tali principi, ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha dedotto l'attribuibilità all'imputato della condotta di detenzione della banconota, pacificamente falsa, nel cassetto di un mobile ubicato nell'abitazione condivisa con altri familiari, nonché la consapevolezza della falsità del denaro e, ancora, la volontà dello stesso di metterla in circolazione. 3.1 In breve, i giudici d'appello, per un verso, non hanno indicato quali giustificazioni l'imputato avrebbe dovuto e potuto offrire a sua discolpa e, per altro verso, non hanno argomentato in merito all'inequivoca convergenza degli elementi probatori in capo allo stesso. 4. Assorbito il secondo motivo di ricorso, alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza in verifica con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della competente corte d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso il 16/01/2025.