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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR IN DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
961/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. CASALONE CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 ed all'handicap grave;
• che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71
e dell'handicap grave fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In merito alla pensione di inabilità la stessa spetta, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
3.1) Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge
118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di
2 determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle
3 attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidità in caso di possibile applicazione di protesi.
4 3.2) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, in applicazione della normativa su richiamata, ha ritenuto che la Per_1 parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, presenta una riduzione della capacità lavorativa generica, pari al 100% (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere la pensione di invalidità civile.
Tale requisito viene accertato a partire dal 31.01.2025, data della visita peritale.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia sul punto.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire la pensione di invalidità civile ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971,
n. 118 dal 31.01.2025.
4) In merito, invece, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto status (cfr. CTU in atti).
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Non sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992.
5 5) In relazione alle spese, non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario relativo alla pensione di invalidità non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. Invece il requisito sanitario relativo all'handicap grave non è stato accertato. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso parzialmente favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Si procede, dunque, alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio.
In presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo alla pensione di invalidità civile ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118 dal 31.01.2025;
3. dichiara non sussistente in capo alla parte ricorrente lo status di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992;
4. compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio;
5. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 13/10/2025 Il Giudice del Lavoro
AR IN DI
6
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR IN DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
961/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. CASALONE CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 ed all'handicap grave;
• che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71
e dell'handicap grave fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In merito alla pensione di inabilità la stessa spetta, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
3.1) Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge
118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di
2 determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle
3 attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidità in caso di possibile applicazione di protesi.
4 3.2) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, in applicazione della normativa su richiamata, ha ritenuto che la Per_1 parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, presenta una riduzione della capacità lavorativa generica, pari al 100% (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere la pensione di invalidità civile.
Tale requisito viene accertato a partire dal 31.01.2025, data della visita peritale.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia sul punto.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire la pensione di invalidità civile ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971,
n. 118 dal 31.01.2025.
4) In merito, invece, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto status (cfr. CTU in atti).
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Non sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992.
5 5) In relazione alle spese, non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario relativo alla pensione di invalidità non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. Invece il requisito sanitario relativo all'handicap grave non è stato accertato. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso parzialmente favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Si procede, dunque, alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio.
In presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo alla pensione di invalidità civile ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118 dal 31.01.2025;
3. dichiara non sussistente in capo alla parte ricorrente lo status di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992;
4. compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio;
5. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 13/10/2025 Il Giudice del Lavoro
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