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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16/12/2025 , innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FALCO DENISE, il/la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, il/la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 11 N. R.G. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 350/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FALCO DENISE Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. GIORNO FEDERICA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente (la ricorrente/i ricorrenti/le ricorrenti) chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, così concludendo:
“- ACCERTARE E DICHIARARE che a decorrere dall'a.s. 2019/2020 al 2022/2023 pagina 2 di 11 compreso spetta al ricorrente la attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore di euro 2.000,00 (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici suddetti, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
conseguentemente CONDANNARE il al Controparte_2
pagamento con le modalità di legge, al ricorrente, del predetto beneficio di € 2.000,00
(euro 500,00 annui) con le indicate maggiorazioni”.
Il esisteva al ricorso eccependo tempestivamente la prescrizione quinquennale. CP_3
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di contenzioso seriale la motivazione, strutturata come riferita ad un unico ricorrente (ancorché in realtà possano esservene più di uno), comprende una serie di ipotesi e questioni potenzialmente più ampie (qualificabili come mere difese e, dunque, comunque valutate dal giudice d'ufficio) di quelle relative al singolo caso e proprie di tutto il contenzioso in esame.
In base alla normativa positiva (in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di … ”) al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla “formazione” e accreditati sulla c.d. carta docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord.
18.5.2021: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
pagina 3 di 11 indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”).
L'azione va qualificata come di adempimento, in quanto correttamente tesa al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria
(“Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art.
1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza”: Cass. n. 34944/2021).
Infatti, la natura pecuniaria dell'obbligazione non è scalfita dai vincoli di spesa (è pecuniaria anche l'obbligazione del mutuante nel mutuo di scopo, nel quale l'inserimento di un vincolo di utilizzo non stravolge la natura dell'obbligazione, ma pagina 4 di 11 implica una integrazione causale del negozio “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa”: Cass. n. 15929/2018).
Né valgono a trasformare l'obbligazione da pecuniaria in una obbligazione di fare o in una di consegnare una cosa mobile determinata (peraltro qui non c'è nessuna cosa mobile determinata) le modalità attuative (L. 107/2015, art. 1 comma 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”) attraverso le quali la somma in questione viene concretamente assegnata ai docenti di ruolo e da questi utilizzata (attualmente è previsto l'accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio).
Dunque, non potrà certamente sostenersi che un eventuale impedimento che si situi nell'ambito di tali modalità attuative (p.e. ai precari non viene dato accesso alla piattaforma et similia) renda impossibile la prestazione.
Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in pagina 5 di 11 generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso (in dottrina dagli anni '60 del secolo scorso;
in giurisprudenza, perlomeno e stabilmente, dal caso in avanti: “… Per_1
essa [una delle parti, ndr] non potrebbe, comunque, ritenersi svincolata dall'osservanza del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.), che si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequi alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 12 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina intergativamente il contenuto agli effetti (art. 1374
c.c.) e deve, ad un tempo, orientare l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art.
1375), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio…”: Cass. n. 3775/1994).
Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i docenti precari o per gli ex precari, bensì – CP_2
ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di un pagamento ordinario al di fuori del canale della carta docente).
In questo senso si è peraltro pronunciata la S.C. con la sentenza n. 29961/2023 secondo la quale:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di
pagina 6 di 11 ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nel caso di specie non viene in rilievo il caso di un ex docente, fuoriuscito dal sistema scolastico.
Secondo la S.C. rilevano le supplenze annuali, sia su organico di diritto che di fatto, ma senza escludere la possibilità che rilevino anche supplenze temporanee, in relazione alle quali non si è tuttavia pronunciata.
Nel caso di specie vengono in rilievo esclusivamente supplenze annuali, o al 31.8 o al
30.6 e non si pongono quindi particolari ed ulteriori questioni interpretative.
Ovviamente, visto che il più comprende il meno, sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie (e, dunque, senza utilizzare il meccanismo e i vincoli di cui alla carta docente).
Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa): al riguardo si individua (in via equitativa) una data mediana di decorrenza degli accessori nel 1.1 di ciascuna A.S. in relazione alla somma relativa all'annualità in questione (e, dunque, p.e. per la somma relativa al pagina 7 di 11 2020/2021 gli interessi decorreranno dal 1.1.2021).
La prescrizione è quinquennale, trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi” (art. 2948, n. 3 c.c.).
La peculiarità dello strumento in esame è foriero di incertezze anche in punto a decorrenza della prescrizione.
Sul punto la S.C., con il precedente da ultimo richiamato, ai sensi del quale “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
A tale orientamento ci si ritiene di dovere conformare (nonostante in precedenza si fosse adottato un diverso criterio), essendo sul punto la conclusione della S.C. plausibile.
Nel caso di specie non risultano (all'esito del deposito della costituzione in mora) somme relative ad annualità eccedenti il quinquennio a ritroso.
Vi è un ultimo tema da affrontare: gli accessori.
Per regola più che generale sulle obbligazioni pecuniarie, sono dovuti interessi dal giorno della mora (art. 1224 c.c.: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”), ma siccome la mora qui è ex re (art. 1182 c.c: “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” + art. 1219, 2° comma c.c.: “Non è necessaria la costituzione in mora:… 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”), gli interessi decorrono dalla scadenza, che si colloca al termine dell'anno scolastico di riferimento del singolo beneficio formativo.
L'art. 429, 2° comma c.p.c., prevede poi che “Il giudice, quando pronuncia sentenza di
pagina 8 di 11 condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
In ambito pubblico, poi, rileva l'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 (“L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), richiamato dall'art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994 in tema tra l'altro di retribuzioni pubbliche (“L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”), norma che – secondo la S.C. – “si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi” (Cass. n.
13624/2020).
Sulla base di tutte tali norme risulta quindi facile superare l'ultimo ostacolo interpretativo che si è posto in tema di carta docente, ossia quello della spettanza o meno degli accessori sulle somme non tempestivamente corrisposte.
Non vi sono, infatti, ragioni (giuridiche; economicamente parlando, peraltro, il picco di inflazione che si è registrato negli ultimi anni ha reso vieppiù evidente l'esistenza del danno nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria) che consentano di derogare alla necessità che il giudice, anche d'ufficio, accessori le somme dovute al ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione, nei limiti derivanti pagina 9 di 11 dall'applicazione dei vincoli di cui alle disposizioni in tema di retribuzioni (e risarcimenti) spettanti ai pubblici dipendenti.
Anche per questo aspetto la S.C. ha confermato l'impostazione sul punto di questo
Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nuovi parametri, 3 fasi, parametro minimo attesa la natura seriale e attesa la estrema semplicità della controversia, scontata in quanto risolta da una pronuncia anteriore della CGUE;
aumento per i collegamenti ipertestuali e riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto si compensano tra loro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente (della ricorrente/dei CP_3
ricorrenti/delle ricorrenti) la somma di € 500,00 annui per ciascuna annualità di insegnamento svolto a termine (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal
1.1 di ciascun anno di riferimento), mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della
P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie); per totali € 2.000,00 oltre accessori;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di CP_5
lite, che si liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.030,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 10 di 11 Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16/12/2025 , innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FALCO DENISE, il/la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, il/la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente nessuno compare;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 11 N. R.G. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 350/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FALCO DENISE Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. GIORNO FEDERICA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente (la ricorrente/i ricorrenti/le ricorrenti) chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, così concludendo:
“- ACCERTARE E DICHIARARE che a decorrere dall'a.s. 2019/2020 al 2022/2023 pagina 2 di 11 compreso spetta al ricorrente la attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore di euro 2.000,00 (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici suddetti, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
conseguentemente CONDANNARE il al Controparte_2
pagamento con le modalità di legge, al ricorrente, del predetto beneficio di € 2.000,00
(euro 500,00 annui) con le indicate maggiorazioni”.
Il esisteva al ricorso eccependo tempestivamente la prescrizione quinquennale. CP_3
Il ricorso è fondato.
Trattandosi di contenzioso seriale la motivazione, strutturata come riferita ad un unico ricorrente (ancorché in realtà possano esservene più di uno), comprende una serie di ipotesi e questioni potenzialmente più ampie (qualificabili come mere difese e, dunque, comunque valutate dal giudice d'ufficio) di quelle relative al singolo caso e proprie di tutto il contenzioso in esame.
In base alla normativa positiva (in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di … ”) al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla “formazione” e accreditati sulla c.d. carta docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord.
18.5.2021: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
pagina 3 di 11 indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”).
L'azione va qualificata come di adempimento, in quanto correttamente tesa al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria
(“Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art.
1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza”: Cass. n. 34944/2021).
Infatti, la natura pecuniaria dell'obbligazione non è scalfita dai vincoli di spesa (è pecuniaria anche l'obbligazione del mutuante nel mutuo di scopo, nel quale l'inserimento di un vincolo di utilizzo non stravolge la natura dell'obbligazione, ma pagina 4 di 11 implica una integrazione causale del negozio “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa”: Cass. n. 15929/2018).
Né valgono a trasformare l'obbligazione da pecuniaria in una obbligazione di fare o in una di consegnare una cosa mobile determinata (peraltro qui non c'è nessuna cosa mobile determinata) le modalità attuative (L. 107/2015, art. 1 comma 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”) attraverso le quali la somma in questione viene concretamente assegnata ai docenti di ruolo e da questi utilizzata (attualmente è previsto l'accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio).
Dunque, non potrà certamente sostenersi che un eventuale impedimento che si situi nell'ambito di tali modalità attuative (p.e. ai precari non viene dato accesso alla piattaforma et similia) renda impossibile la prestazione.
Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in pagina 5 di 11 generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso (in dottrina dagli anni '60 del secolo scorso;
in giurisprudenza, perlomeno e stabilmente, dal caso in avanti: “… Per_1
essa [una delle parti, ndr] non potrebbe, comunque, ritenersi svincolata dall'osservanza del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.), che si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequi alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 12 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina intergativamente il contenuto agli effetti (art. 1374
c.c.) e deve, ad un tempo, orientare l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art.
1375), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio…”: Cass. n. 3775/1994).
Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i docenti precari o per gli ex precari, bensì – CP_2
ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di un pagamento ordinario al di fuori del canale della carta docente).
In questo senso si è peraltro pronunciata la S.C. con la sentenza n. 29961/2023 secondo la quale:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di
pagina 6 di 11 ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nel caso di specie non viene in rilievo il caso di un ex docente, fuoriuscito dal sistema scolastico.
Secondo la S.C. rilevano le supplenze annuali, sia su organico di diritto che di fatto, ma senza escludere la possibilità che rilevino anche supplenze temporanee, in relazione alle quali non si è tuttavia pronunciata.
Nel caso di specie vengono in rilievo esclusivamente supplenze annuali, o al 31.8 o al
30.6 e non si pongono quindi particolari ed ulteriori questioni interpretative.
Ovviamente, visto che il più comprende il meno, sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie (e, dunque, senza utilizzare il meccanismo e i vincoli di cui alla carta docente).
Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa): al riguardo si individua (in via equitativa) una data mediana di decorrenza degli accessori nel 1.1 di ciascuna A.S. in relazione alla somma relativa all'annualità in questione (e, dunque, p.e. per la somma relativa al pagina 7 di 11 2020/2021 gli interessi decorreranno dal 1.1.2021).
La prescrizione è quinquennale, trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi” (art. 2948, n. 3 c.c.).
La peculiarità dello strumento in esame è foriero di incertezze anche in punto a decorrenza della prescrizione.
Sul punto la S.C., con il precedente da ultimo richiamato, ai sensi del quale “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
A tale orientamento ci si ritiene di dovere conformare (nonostante in precedenza si fosse adottato un diverso criterio), essendo sul punto la conclusione della S.C. plausibile.
Nel caso di specie non risultano (all'esito del deposito della costituzione in mora) somme relative ad annualità eccedenti il quinquennio a ritroso.
Vi è un ultimo tema da affrontare: gli accessori.
Per regola più che generale sulle obbligazioni pecuniarie, sono dovuti interessi dal giorno della mora (art. 1224 c.c.: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”), ma siccome la mora qui è ex re (art. 1182 c.c: “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” + art. 1219, 2° comma c.c.: “Non è necessaria la costituzione in mora:… 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”), gli interessi decorrono dalla scadenza, che si colloca al termine dell'anno scolastico di riferimento del singolo beneficio formativo.
L'art. 429, 2° comma c.p.c., prevede poi che “Il giudice, quando pronuncia sentenza di
pagina 8 di 11 condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
In ambito pubblico, poi, rileva l'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 (“L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), richiamato dall'art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994 in tema tra l'altro di retribuzioni pubbliche (“L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”), norma che – secondo la S.C. – “si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi” (Cass. n.
13624/2020).
Sulla base di tutte tali norme risulta quindi facile superare l'ultimo ostacolo interpretativo che si è posto in tema di carta docente, ossia quello della spettanza o meno degli accessori sulle somme non tempestivamente corrisposte.
Non vi sono, infatti, ragioni (giuridiche; economicamente parlando, peraltro, il picco di inflazione che si è registrato negli ultimi anni ha reso vieppiù evidente l'esistenza del danno nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria) che consentano di derogare alla necessità che il giudice, anche d'ufficio, accessori le somme dovute al ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione, nei limiti derivanti pagina 9 di 11 dall'applicazione dei vincoli di cui alle disposizioni in tema di retribuzioni (e risarcimenti) spettanti ai pubblici dipendenti.
Anche per questo aspetto la S.C. ha confermato l'impostazione sul punto di questo
Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nuovi parametri, 3 fasi, parametro minimo attesa la natura seriale e attesa la estrema semplicità della controversia, scontata in quanto risolta da una pronuncia anteriore della CGUE;
aumento per i collegamenti ipertestuali e riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto si compensano tra loro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente (della ricorrente/dei CP_3
ricorrenti/delle ricorrenti) la somma di € 500,00 annui per ciascuna annualità di insegnamento svolto a termine (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal
1.1 di ciascun anno di riferimento), mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della
P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie); per totali € 2.000,00 oltre accessori;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di CP_5
lite, che si liquidano in € 49,00 per spese ed € 1.030,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 10 di 11 Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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