Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 09/03/2026, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16327/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16327 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1142 del 22 settembre 2023 di diniego della domanda di visto per reingresso su territorio nazionale emesso dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, nonché di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente connesso, conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente – cittadina cinese – ha agito dinanzi a questo Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento del 22 settembre 2023, con cui l’Ambasciata d’Italia a Pechino ha respinto la sua richiesta di visto di reingresso.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto, in punto di fatto: (i) di essere dipendente, già a partire dal 7 novembre 2008, della SFB S.r.l., azienda con sede in Milano, e di essere stata perciò titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; (ii) di aver richiesto in data 11 aprile 2019 alla Questura di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno; (iii) che la Questura aveva fissato un appuntamento per il giorno 4 settembre 2019; (iv) che tuttavia, poiché nello stesso periodo si sarebbe trovata in Cina per assistere il figlio malato, aveva chiesto e ottenuto un rinvio dell’appuntamento al giorno 11 dicembre 2019; (v) che nelle more aveva smarrito la ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, per cui aveva richiesto un visto di ingresso temporaneo per poter procedere alla denuncia di smarrimento ed effettuare gli ulteriori adempimenti necessari per il rinnovo del permesso; (vi) che, con il visto che le era stato concesso (valido dal 9 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020), aveva fatto rientro in Italia e presentato denuncia di smarrimento presso il competente Commissariato di Polizia; (vii) che, dovendo fare nuovamente ritorno in Cina, aveva ottenuto dalla Questura, in data 11 dicembre 2019, un permesso di soggiorno valido fino al 15 febbraio 2020; (viii) che, a causa delle restrizioni imposte in ragione della diffusione del virus Covid 19, era stata costretta a rimanere in Cina per lungo tempo; (ix) che perciò era riuscita a presentare domanda di visto di reingresso solo nel maggio 2023; (x) che tale richiesta veniva respinta, in assenza di preavviso di rigetto, con il provvedimento oggetto del presente giudizio, in base alla seguente motivazione: «le comunichiamo che la Sua domanda di visto per “reingresso” è stata respinta, in quanto la Questura di Milano non ha rilasciato il necessario nulla osta. La stessa Questura ha comunicato che non ci sono i presupposti nel rispetto del vigente DPR 394/99 e s.m. art. 8 commi 3 e 4».
Il richiamato parere negativo della Questura, acquisito al fascicolo processuale, era così motivato: «[i]n riferimento alla richiesta in oggetto, l’istanza presentata dalla cittadina straniera in parola in data 11/04/2019 (oltre 4 anni dalla richiesta di visto di reingresso) è stata archiviata per l’assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua lavorazione, ossia per la mancata presentazione dell’interessata presso questi uffici per il foto-segnalamento e la conseguente identificazione, come da decreto di improcedibilità della Questura di Milano del 05/07/2023 (…). Per quanto sopra si esprime quindi parere sfavorevole al rilascio del visto di reingresso in Italia ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 4 del D.P.R. 394/99 (…)».
3. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha affidato il gravame a due motivi, lamentando: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per non avere l’Amministrazione resistente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; (ii) l’eccesso di potere per sviamento, incompleta istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, in quanto, al contrario di quanto dedotto nel parere negativo della Questura, si era presentata presso i suoi uffici l’11 dicembre 2019 (occasione in cui le veniva consegnato un titolo di soggiorno provvisorio) e perché la sua assenza dal territorio italiano era legata esclusivamente alle restrizioni legate alla pandemia, non potendosi in alcun modo imputarle un disinteresse per il reingresso.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva e documentazione includente una relazione sui fatti di causa redatta dalla competente sede diplomatica.
5. In seguito all’udienza camerale del 10 gennaio 2024, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente è stata respinta.
6. Successivamente la ricorrente ha depositato ulteriori memorie e infine, all’udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
8. Anzitutto deve essere respinta l’eccezione, avanzata dall’Amministrazione resistente, di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della ricorrente. È stata infatti acquisita agli atti una procura alle liti sottoscritta dalla ricorrente in Cina dinanzi a un pubblico ufficiale locale e munita di apostille, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966).
9. Venendo al merito, deve rilevarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta la preventiva comunicazione del preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dall’Amministrazione resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, norma che – alla luce delle disposizioni ratione temporis applicabili – trovava piena applicazione al procedimento di rilascio del visto in questione, conclusosi antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024).
Non opera, infatti, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi, nel caso di specie, di un potere di natura discrezionale. Ed invero, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto verificare, anche attivando il contraddittorio procedimentale invece omesso, se le circostanze dedotte dalla ricorrente potessero costituire una valida giustificazione degli incidenti che hanno caratterizzato il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno e, più in generale, della tempistica seguita per richiedere il visto di reingresso e (tentare di) rientrare nel territorio italiano.
Dalla ravvisata fondatezza dell’esposta censura discende l’annullamento del gravato provvedimento di diniego.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
AN ET, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ET | CO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.