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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4454/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN RI e TO PI;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: pensione di invalidità civile e riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n.
104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.08.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 24.04.2023 aveva presentato istanza alla Commissione Medica dell' al fine di vedere riconosciuti il proprio status invalidante nonché i benefici di cui alla legge 104/1992;
- che in data 14.06.2023 era stato sottoposto a visita dalla competente Commissione Medica Inps la quale riconosceva il medesimo: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura del 80%”
- che la Commissione aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della Legge
104 del 1992;
- che avverso tale valutazione il ricorrente aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., recante n. 4555/2023 R.G. al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prensione di invalidità civile, nonché il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto al ricorrente un'invalidità dell'84% dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa affermando, inoltre che non sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92;
- che in data 26.07.2024 il ricorrente aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il ctu.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile nonché dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92, il tutto a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 12.05.2025, contestava il fondamento del ricorso del CP_1 quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 26.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile nonché dei requisiti previsti dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 4555/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “Diabete mellito insulino dipendente complicato da retinopatia non proliferante con scarso controllo metabolico e sviluppo di Gangrena di Fournier trattata chirurgicamente (cod. 9310; applicato 60%).
Ipertensione arteriosa con iniziali segni di organicità cardiaca (cod. 6441; applicato 30%). Esiti d'interventi al bacino e al ginocchio di sinistra comportanti lievissima zoppia (per analogia cod. 7223 applicato a ½ sul valore massimo cioè 20%).
Stato d'ansia (cod. 2207; 15%). Edentulismo con protesi mobile completa (cod. 6704; applicato 11%)” e concludeva che: “In base a quanto esposto precedentemente può concludersi che il periziato, di anni 58, in base a Parte_1 quanto esposto in diagnosi, presenta un'invalidità dell'84% dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Non presenta i requisiti per la concessione dello stato di disabilità grave”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e il ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
2 Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, in esito ai rilievi mossi dal ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu il quale ha affermato che il ricorrente è affetto da: “Diabete mellito insulino dipendente complicato da retinopatia non proliferante, emorragiole preretiniche (vitreali) ed essudati maculari monooculari (OD) con scarso controllo metabolico e sviluppo di Gangrena di Fournier trattata chirurgicamente (cod. 9311; applicato 91%). Ipertensione arteriosa con iniziali segni di organicità cardiaca (cod. 6441; applicato 30%). Esiti d'interventi al bacino e al ginocchio di sinistra comportanti lievissima zoppia (per analogia cod. 7223 applicato a ½ sul valore massimo cioè 20%). Stato d'ansia (cod. 2207; 15%).
Edentulismo con protesi mobile completa (cod. 6704; appolicato 11%)”.
In particolare, il consulente ha chiarito “Ritengo che ai fini della presente valutazione risulti decisivo il rilievo avanzato dal ricorrente in corso dell'udienza del 26 maggio u.s. e cioè che è più corretto, nella valutazione del diabete mellito, applicare il codice 9311 (91-100%) e non il 9310 come in CTU di ATP. Infatti nella visita oculistica che è stata eseguita il
24.10.2022 alle ore 10.32 (a firma dott. in occasione del ricovero (dal 15.10 al 5.11.2022) presso Persona_1 la Chirurgia Generale dell'Ospedale Barone Romeo di Patti (a pag. 154 delle 232 della cartella clinica) si legge: “OO: retinopatia diabetica non proliferante, presenza di emorragiole preretiniche su tutto l'ambito ed essudati maculari in OD”.
Tale obiettività indica un'iniziale maculopatia e la presenza di emorragie vitreali (preretiniche), condizioni che effettivamente conducono al codice 9311. Tale consulenza oculistica di assoluta affidabilità, essendo stata eseguita nel contesto di un ricovero ospedaliero per una importante patologia chirurgica favorita dallo stato di diabete scompensato”
Il ctu ha confermato la sussistenza delle sole condizioni di cui all'art. 3 comma 1 l. 104/1992.
Il consulente ha, pertanto, concluso “In base alle osservazioni giunte, alle relative considerazioni medico-legali e alla diagnosi sopra esposta può concludersi che il periziato, di anni 59, presenta un'invalidità del 100% dalla Parte_1 data di presentazione della domanda in via amministrativa (aprile 2023) in quanto la gravità del diabete mellito era già emersa dell'ottobre del 2022. Non presenta invece i requisiti per la concessione dello stato di disabilità grave”.
3 Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta Parte_1 le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
8.- Atteso l'esito della lite, si compensano per metà le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per metà le spese del presente giudizio. La restante parte segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Parte_1 invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
CP_
- compensa per metà le spese del giudizio di atp e del presente giudizio e condanna l' al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1932,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.,;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4454/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN RI e TO PI;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: pensione di invalidità civile e riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n.
104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.08.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 24.04.2023 aveva presentato istanza alla Commissione Medica dell' al fine di vedere riconosciuti il proprio status invalidante nonché i benefici di cui alla legge 104/1992;
- che in data 14.06.2023 era stato sottoposto a visita dalla competente Commissione Medica Inps la quale riconosceva il medesimo: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura del 80%”
- che la Commissione aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della Legge
104 del 1992;
- che avverso tale valutazione il ricorrente aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., recante n. 4555/2023 R.G. al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prensione di invalidità civile, nonché il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92;
1 - che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto al ricorrente un'invalidità dell'84% dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa affermando, inoltre che non sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92;
- che in data 26.07.2024 il ricorrente aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali alle quali era pervenuto il ctu.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile nonché dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92, il tutto a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 12.05.2025, contestava il fondamento del ricorso del CP_1 quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 26.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile nonché dei requisiti previsti dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 4555/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “Diabete mellito insulino dipendente complicato da retinopatia non proliferante con scarso controllo metabolico e sviluppo di Gangrena di Fournier trattata chirurgicamente (cod. 9310; applicato 60%).
Ipertensione arteriosa con iniziali segni di organicità cardiaca (cod. 6441; applicato 30%). Esiti d'interventi al bacino e al ginocchio di sinistra comportanti lievissima zoppia (per analogia cod. 7223 applicato a ½ sul valore massimo cioè 20%).
Stato d'ansia (cod. 2207; 15%). Edentulismo con protesi mobile completa (cod. 6704; applicato 11%)” e concludeva che: “In base a quanto esposto precedentemente può concludersi che il periziato, di anni 58, in base a Parte_1 quanto esposto in diagnosi, presenta un'invalidità dell'84% dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Non presenta i requisiti per la concessione dello stato di disabilità grave”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e il ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
2 Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, in esito ai rilievi mossi dal ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu il quale ha affermato che il ricorrente è affetto da: “Diabete mellito insulino dipendente complicato da retinopatia non proliferante, emorragiole preretiniche (vitreali) ed essudati maculari monooculari (OD) con scarso controllo metabolico e sviluppo di Gangrena di Fournier trattata chirurgicamente (cod. 9311; applicato 91%). Ipertensione arteriosa con iniziali segni di organicità cardiaca (cod. 6441; applicato 30%). Esiti d'interventi al bacino e al ginocchio di sinistra comportanti lievissima zoppia (per analogia cod. 7223 applicato a ½ sul valore massimo cioè 20%). Stato d'ansia (cod. 2207; 15%).
Edentulismo con protesi mobile completa (cod. 6704; appolicato 11%)”.
In particolare, il consulente ha chiarito “Ritengo che ai fini della presente valutazione risulti decisivo il rilievo avanzato dal ricorrente in corso dell'udienza del 26 maggio u.s. e cioè che è più corretto, nella valutazione del diabete mellito, applicare il codice 9311 (91-100%) e non il 9310 come in CTU di ATP. Infatti nella visita oculistica che è stata eseguita il
24.10.2022 alle ore 10.32 (a firma dott. in occasione del ricovero (dal 15.10 al 5.11.2022) presso Persona_1 la Chirurgia Generale dell'Ospedale Barone Romeo di Patti (a pag. 154 delle 232 della cartella clinica) si legge: “OO: retinopatia diabetica non proliferante, presenza di emorragiole preretiniche su tutto l'ambito ed essudati maculari in OD”.
Tale obiettività indica un'iniziale maculopatia e la presenza di emorragie vitreali (preretiniche), condizioni che effettivamente conducono al codice 9311. Tale consulenza oculistica di assoluta affidabilità, essendo stata eseguita nel contesto di un ricovero ospedaliero per una importante patologia chirurgica favorita dallo stato di diabete scompensato”
Il ctu ha confermato la sussistenza delle sole condizioni di cui all'art. 3 comma 1 l. 104/1992.
Il consulente ha, pertanto, concluso “In base alle osservazioni giunte, alle relative considerazioni medico-legali e alla diagnosi sopra esposta può concludersi che il periziato, di anni 59, presenta un'invalidità del 100% dalla Parte_1 data di presentazione della domanda in via amministrativa (aprile 2023) in quanto la gravità del diabete mellito era già emersa dell'ottobre del 2022. Non presenta invece i requisiti per la concessione dello stato di disabilità grave”.
3 Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta Parte_1 le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
8.- Atteso l'esito della lite, si compensano per metà le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per metà le spese del presente giudizio. La restante parte segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Parte_1 invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
CP_
- compensa per metà le spese del giudizio di atp e del presente giudizio e condanna l' al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1932,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.,;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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