Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1039 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Annamaria Gaccione) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Cosenza. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della
L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetti anche ai docenti precari, ha accolto solo in parte il ricorso con cui l'insegnante precaria Parte_1
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2022/23.
2. Con sentenza del 28.6.2023, ha infatti ritenuto che le modalità di accesso e di fruizione della prestazione, previste per i docenti di ruolo, valgano anche per i docenti precari,
i quali “ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici” e, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del DPCM 28.11.2016, avrebbero dovuto spendere il relativo importo “entro l'anno scolastico successivo” e non oltre. Sicché, constatato che l'interessata ha rivendicato il beneficio solo in via giudiziale con ricorso del 19.4.2023, il tribunale glielo ha accordato per i soli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, rigettando invece la rivendicazione per l'annualità più risalente, che eccede quell'arco temporale e in relazione alla quale essa non ha dedotto e provato il danno causatole dalla mancata percezione del beneficio o dalla conseguente mancata formazione.
3. La ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023 della Cassazione, a tenore della quale il “trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto” non è di ostacolo al “riconoscimento in sede giudiziale della carta docente”.
4. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notifica dell'impugnazione alla difesa erariale in data 2.2.2024, il Collegio ha sentito il difensore comparso e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la “carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1.
Pag. 2 di 3 7. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione (cfr., in particolare, i paragrafi 17.1. e 17.2. della pronuncia di Cassazione a cui si fa rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
8. Ne consegue, in dissenso dalla contraria opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui appartenenza al sistema scolastico al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dallo stato matricolare che lo stesso ministero resistente aveva prodotto e dal contratto di assunzione a tempo determinato e parziale del 1.9.2022, in atti – del beneficio che richiede per l'unico anno ancora oggetto di causa, durante il quale ha prestato servizio a tempo parziale2 per oltre 180 giorni e sino al termine dell'anno scolastico.
9. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 02/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1149/2023, pubblicata in data 28/06/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per l'anno scolastico 2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
16/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. 2 Ai sensi dell'art. 2, c. 1, del DPCM 23.9.2015, attuativo del comma 122 della l. n. 107 del 2015, il beneficio spetta ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale”.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della