Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3471 del 2025, proposto da
EF IA AR LM, NO PI, LV AT, IA TO, AU CA, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Barboni in Milano, via Lamarmora n. 36;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 335/2023 pubblicata il 05.12.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1) Con sentenza n. 335/2023, pubblicata il 05.12.2023, il Tribunale di Lodi ha accertato il diritto ad ottenere la carta docente per l’importo di euro 500 annui in favore di AI UD, LM EF IA AR; RI HA; PI NO; TI TI; RE IA; ER LE; AT LV; TO IA; CA AU, con riferimento agli anni indicati nella sentenza stessa.
Nel contempo il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
2) In via preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso.
Invero, la relata di notifica del titolo da eseguire palesa che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, è stata eseguita dall’avv. Domenico Barboni “quale difensore dei ricorrenti Sig.ri AI UD e altri”, senza alcuna ulteriore specificazione, sicché non è dato sapere per quali degli odierni ricorrenti in ottemperanza sia stata effettuata la notificazione.
Del resto, la relata menziona solo AI UD che non ha proposto il ricorso in ottemperanza di cui si tratta.
Inoltre, i ricorrenti che hanno proposto l’azione di ottemperanza non coincidono con la totalità dei soggetti – già richiamati - nei cui confronti è stata adottata la sentenza indicata in epigrafe, sicché neppure il riferimento a quest’ultima consente di individuare le parti sostanziali nell’interesse delle quali è stata effettuata la notificazione del titolo da portare ad esecuzione.
Non solo, la difesa ha depositato in giudizio degli atti – neppure asseverati - che sembrano evidenziare l’invio di pec all’amministrazione direttamente da parte di alcuni soggetti interessati, ma tali documenti non recano alcun allegato verificabile che palesi quale atto sia stato effettivamente trasmesso all’amministrazione.
L’art. 14 del d.l. 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prescrive che le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e “comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”, con la precisazione che “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La norma pone un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
Trattandosi di una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, essa deve sussistere sin dal momento della proposizione dell’impugnazione, ma nel caso di specie, la mancata produzione della relata di notificazione del titolo da eseguire effettuata in nome e per conto dei ricorrenti non consente di verificare il decorso del termine di 120 giorni e, quindi, di ritenere rispettata la condizione di ammissibilità posta dall’art. 14 cit..
3) In definitiva, il ricorso deve essere dichiarati inammissibile.
La considerazione della fattispecie complessiva consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
IO TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IO TA | HA GO |
IL SEGRETARIO