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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2409/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Marco Burighel)
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Paolo Boldrin) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Camponogara (VE) in data 19.06.2021 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2021, parte II^, Serie A, n. 1; Per_ che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 29.07.2017); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Parte_2 vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
pagina 1 di 3 2. Disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la Persona_2 madre nell'abitazione sita in Fossò, via Pisani 14.
Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, almeno un giorno infrasettimanale con pernotto, il mercoledì, dall'uscita di scuola sino al giorno seguente quando lo accompagnerà presso l'istituto scolastico. Il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sé a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera verso le ore 21.00, fatto salvo diverso accordo tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, scolastici ed extrascolastici del figlio.
Per_ Quanto alle principali festività, trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natal podanno. Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Quanto alle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra il padre e la madre entro il 31 Maggio di ogni anno.
I coniugi concordano che il compleanno del figlio verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo. I figli trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo.
3. Disporsi a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio, da Parte_2 versarsi entro il giorno 10 ad euro 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4. Disporsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle delle spese straordinarie del figlio minore secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
5. L'assegno unico verrà erogato per intero a favore della sig.ra . Parte_1
6. La casa coniugale sita in Camponogara (VE) via Silvio Pellico n. 54/A, di proprietà del sig.
, rimarrà al medesimo, il quale sin d'ora dichiara di accollarsi l'obbligazione della sig.ra Pt_2
nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena spa, di cui al mutuo fondiario Parte_1 sottoscritto in data 29.8.2018 a rogito del Notaio ausilio di Mestre, liberando integralmente e irrevocabilmente la sig.ra da ogni peso e obbligazione derivante dal predetto Parte_1 titolo;
lo stesso si obbliga a porre in essere tutti gli atti e i comportamenti che si dovessero rendere necessari con la Banca.
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla viene disposto a titolo di concorso al loro mantenimento.
8. Spese compensate.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e precisate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camponogara (VE) (N. 1 Parte II Serie A dell'anno 2021).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2409/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Marco Burighel)
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Paolo Boldrin) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Camponogara (VE) in data 19.06.2021 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2021, parte II^, Serie A, n. 1; Per_ che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 29.07.2017); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Parte_2 vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
pagina 1 di 3 2. Disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la Persona_2 madre nell'abitazione sita in Fossò, via Pisani 14.
Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, almeno un giorno infrasettimanale con pernotto, il mercoledì, dall'uscita di scuola sino al giorno seguente quando lo accompagnerà presso l'istituto scolastico. Il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sé a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera verso le ore 21.00, fatto salvo diverso accordo tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, scolastici ed extrascolastici del figlio.
Per_ Quanto alle principali festività, trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natal podanno. Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Quanto alle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra il padre e la madre entro il 31 Maggio di ogni anno.
I coniugi concordano che il compleanno del figlio verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo. I figli trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo.
3. Disporsi a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio, da Parte_2 versarsi entro il giorno 10 ad euro 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4. Disporsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle delle spese straordinarie del figlio minore secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
5. L'assegno unico verrà erogato per intero a favore della sig.ra . Parte_1
6. La casa coniugale sita in Camponogara (VE) via Silvio Pellico n. 54/A, di proprietà del sig.
, rimarrà al medesimo, il quale sin d'ora dichiara di accollarsi l'obbligazione della sig.ra Pt_2
nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena spa, di cui al mutuo fondiario Parte_1 sottoscritto in data 29.8.2018 a rogito del Notaio ausilio di Mestre, liberando integralmente e irrevocabilmente la sig.ra da ogni peso e obbligazione derivante dal predetto Parte_1 titolo;
lo stesso si obbliga a porre in essere tutti gli atti e i comportamenti che si dovessero rendere necessari con la Banca.
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla viene disposto a titolo di concorso al loro mantenimento.
8. Spese compensate.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e precisate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camponogara (VE) (N. 1 Parte II Serie A dell'anno 2021).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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