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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4281/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4281/2015
Promossa da
(P. I. ), in persona del legale rapp.te p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di Parte_2 citazione, dall'avv. Roberta Landi e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Salerno, alla via Diaz, trav. Gabriele Guglielmi, 6,
-attrice-
Contro
, in persona del dott. , nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione “Recupero Crediti”, rapp.ta dall'avv. Stefania Iannicelli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
28/04/2017 ed elett.te domiciliati presso lo studio legale Iannicelli Associati, sito in
Salerno, alla via G. Vicinanza 11,
-convenuta-
Oggetto: ripetizione indebito
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 12/05/2015 la società istante, premesso di essere titolare del rapporto di mutuo ipotecario n. 741459130.54 a tasso fisso, stipulato con la registrato il 03/03/2008 per Controparte_3
€ 250.000,00 con un rientro previsto in 120 rate trimestrali, con un TAN applicato del
5,90% e un TAEG pari al 6,10 %; che, dall'atto di costituzione di mutuo, emerge che viene calcolato, al tasso convenzionale, un incremento di 0,79; che la CP_1
convenuta non ha fornito, nonostante richiesto, tutta la documentazione;
che analizzando il solo contratto di mutuo fornito si rinvengono errori nel conteggio delle somme dovute e interessi praticati con conseguenti addebiti ingiustificati;
che l'Istituto di Credito ha applicato, nel piano di ammortamento, la formula dell'interesse composto comportando, così, l'incremento occulto del costo del piano di rimborso oltre che a determinare l'incertezza del tasso del negozio e, comunque, il suo superamento della soglia antiusura;
che l'erogazione del mutuo veniva effettuata con notevole ritardo rispetto all'approvazione del finanziamento stesso e, nel contempo, l'Istituto di Credito concedeva le somme necessarie per pagare gli stati di avanzamento dei lavori edili sul c/c n. 60478,47; che, inoltre, la per CP_1
tutta la durata del rapporto di c/c, ha applicato interessi con valuta diversa da quella prevista, ottenendo guadagni sul tasso effettivo praticato, nonché spese e commissioni mai concordate, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. per ivi sentir, preliminarmente, ordinare alla CP_1
l'esibizione della documentazione già richiesta e non consegnata, accertare la clausola di capitalizzazione degli interessi, sia nel contratto di finanziamento che nel contratto di conto corrente e, di conseguenza, dichiararne la nullità; accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di interessi per superamento della soglia antiusura ratione temporis applicabile e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme già CP_1
percepite a titolo di interesse, rata per rata, come da piano di ammortamento e tutte le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici, tutte maggiorate di interessi dalla data dell'indebito ad oggi;
condannare la a CP_1
percepire il solo capitale residuo, come da piano di ammortamento, in subordine, condannare la in caso di discrasia tra il tasso nominale indicato in contratto CP_1
e il tasso effettivamente applicato, a restituire, per le rate scadute e pagate, tutte le pagina 2 di 6 somme illegittimamente trattenute a titolo di interesse ultralegale escludendo qualsiasi capitalizzazione derivante dalla struttura del piano di ammortamento ed applicando l'interesse semplice;
condannare, stante la violazione del comportamento di correttezza e buona fede, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, anche in via equitativa con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 08/09/2015 si costituiva la Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando che, ai fini di un accertamento di eventuale superamento del tasso soglia, il tasso di mora nominale deve essere oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia e ciò per la sua autonoma e distinta funzione, quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza, contestava quant'altro dedotto ed eccepito dalla società attrice concludeva per il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto.
La causa è stata istruita con CTU contabile e, dopo diversi rinvii e sostituzione giudici veniva, da questo giudicante, rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Innanzitutto, va rilevato che la domanda attorea è procedibile, avendo la società attrice ottemperato all'ordine di esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. L. n. 28/del 2010 così come disposto alla prima udienza.
L'azione di parte attrice società è tesa all'accertamento Parte_1 dell'applicazione, da parte dell'istituto di credito, odierno convenuto, di interessi superiori alla soglia anti usura, l'addebito di spese e commissioni mai concordate chiedendo, di conseguenza, la ripetizione di tutte le somme, a suo dire, indebitamente percepite dalla a titolo di capitalizzazione degli interessi, di applicazione di CP_1
interessi in misura superiore al tasso della soglia antiusura nonché di tutte le altre spese illegittimamente applicate.
In merito a tali lamentele veniva disposta ed eseguita CTU contabile al fine di accertare la fondatezza o meno delle doglianze sollevate dalla società attrice.
pagina 3 di 6 Il nominato consulente ha preliminarmente puntualizzato la scarna documentazione in atti impedendo, così, ad una esaustiva risposta a i quesiti formulati dal Giudice.
In ogni caso quanto al contratto di mutuo edilizio del 28/02/2008 esaminando il contratto in atti e le relative pattuizioni ivi riportate ha preliminarmente precisato che trattasi di tipo di finanziamento, benché connesso nella forma del mutuo ipotecario fondiario, ai sensi dell'art. 38 della legge 385/93, non è rilevato e censito nella categoria dei mutui bensì in quella rubricata “Altri Finanziamenti” che comportano l'applicazione di un tasso di interesse più alto rispetto ad un normale mutuo ipotecario.
Passando all'esame dei tassi applicati, quanto al TAEG ha accertato che lo stesso risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/01/2008 – 31/03/2008 sia per le operazioni classificate come altri Finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche, sia per le operazioni classificate come Mutui ipotecari tasso fisso.
Quanto alla verifica del tasso di mora convenuto, sempre sulla base dell'esame del contratto in atti, ha accertato che il tasso di mora pattuito risulta inferiore al tasso soglia riferito alle operazioni classificate come “Altri Finanziamenti alle Imprese effettuati dalle banche”che a quello riferito alle operazioni classificate come “Mutui
Ipotecari Tasso Fisso.
Alle medesime conclusioni è giunto anche in merito all'analisi dell'atto di erogazione parziali dell'1/04/2008.
Contratto di conto corrente di corrispondenza n. 60478,47
In merito a tale contratto, nel ricalcolo degli interessi, commissioni di massimo scoperto ed applicazioni di altre spese, ha provveduto a verificarne la misura di volta in volta applicata dall'istituto di Credito, nello specifico ha evidenziato che il conto rileva saldi prevalentemente negativi.
Ha poi proceduto alle verifiche, in applicazione delle leggi di volta in volta susseguitesi, sviluppando in merito quattro diverse ipotesi di calcolo.
Quanto alla verifica di superamento del tasso soglia ha rilevato che i tassi debitori applicati dalla sono sempre stati contenuti nei limiti di cui alla L. 108/96 e CP_1 successivi D.M. per il periodo d'applicazione della norma. Cont Ritiene questo giudicante di aderire alla seconda delle ipotesi ( ) sviluppata ponendo a base dei conteggio per l'intero periodo di analisi (01/04/2009 al pagina 4 di 6 31/03/2017) quanto al tasso debitore, il saggio in concreto praticato dall'istituto di credito ricondotto nei limiti dei tassi pattuiti (comunque, per come accertato, non usurai), quanto al tasso creditore, quello più favorevole al correntista tra gli applicati ed i pattuiti.
Quanto alle c.m.s. si è provveduto ad eliderne ogni addebito operato dalla banca e con applicazione, per quanto attiene alle altre spese , nei limiti della misura concordata.
A seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, in particolare del CTP di parte attrice, il CTU ha sviluppato ulteriori ipotesi di calcolo a “Saldo Zero”
Ebbene vi è da precisare che il consulente nel corso delle operazioni peritali aveva dato conto della limitatezza della documentazione messa a disposizione.
Va, altresì detto, nel corso delle operazioni peritali come disposto dal Magistrato il difensore del convenuto ha prodotto ulteriore documentazione. CP_5
È pacifico, tuttavia che, per costante giurisprudenza, qualora sia il cliente correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento del saldo di conto corrente e per la ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. somme indebitamente riscosse dall'Istituto di credito, essendo attore in giudizio, debba farsi carico di produrre in giudizio i documenti contrattuali e della produzione dell'intera serie degli estratti conti.
Ancora la Suprema Corte con Ordinanza del 15/02/2025 n. 3838 ha ulteriormente chiarito che in un'azione di ripetizione dell'indebito su conto corrente, il correntista attore deve provare le movimentazioni del conto.
In presenza di documentazione incompleta, i conteggi devono prendere il primo saldo debitore documentato.
In definitiva, stante la incompletezza della documentazione in atti, cui onere della produzione incombeva in capo all'attrice, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, pienamente condivisibili, in quanto fondate su puntuali accertamenti e su corretti rilievi di competenza specifica, quanto al contratto di conto corrente n.
60478,47 si conclude per un saldo a favore del correntista pari ad € 572,39, e per il rigetto delle censure mosse in ordine al contratto di mutuo Edilizio a rogito Notar del 28/02/2008. Persona_1
Le spese di ctu per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4281/2015 r.g. tra in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., dott. Carmine Manzione –attrice- e in Controparte_1
persona del dott. -convenuto- ogni altra istanza, eccezione, Controparte_2
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accerta e determina in ordine al conto corrente di corrispondenza n. 60478,47 un saldo a credito del correntista pari ad € 572,39;
2) Rigetta le censure in merito al contratto di mutuo edilizio a rogito Notar Per_1
del 28/02/2008;
[...]
3) Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti in solido;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.250,00 oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 19/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4281/2015
Promossa da
(P. I. ), in persona del legale rapp.te p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di Parte_2 citazione, dall'avv. Roberta Landi e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Salerno, alla via Diaz, trav. Gabriele Guglielmi, 6,
-attrice-
Contro
, in persona del dott. , nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione “Recupero Crediti”, rapp.ta dall'avv. Stefania Iannicelli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
28/04/2017 ed elett.te domiciliati presso lo studio legale Iannicelli Associati, sito in
Salerno, alla via G. Vicinanza 11,
-convenuta-
Oggetto: ripetizione indebito
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 12/05/2015 la società istante, premesso di essere titolare del rapporto di mutuo ipotecario n. 741459130.54 a tasso fisso, stipulato con la registrato il 03/03/2008 per Controparte_3
€ 250.000,00 con un rientro previsto in 120 rate trimestrali, con un TAN applicato del
5,90% e un TAEG pari al 6,10 %; che, dall'atto di costituzione di mutuo, emerge che viene calcolato, al tasso convenzionale, un incremento di 0,79; che la CP_1
convenuta non ha fornito, nonostante richiesto, tutta la documentazione;
che analizzando il solo contratto di mutuo fornito si rinvengono errori nel conteggio delle somme dovute e interessi praticati con conseguenti addebiti ingiustificati;
che l'Istituto di Credito ha applicato, nel piano di ammortamento, la formula dell'interesse composto comportando, così, l'incremento occulto del costo del piano di rimborso oltre che a determinare l'incertezza del tasso del negozio e, comunque, il suo superamento della soglia antiusura;
che l'erogazione del mutuo veniva effettuata con notevole ritardo rispetto all'approvazione del finanziamento stesso e, nel contempo, l'Istituto di Credito concedeva le somme necessarie per pagare gli stati di avanzamento dei lavori edili sul c/c n. 60478,47; che, inoltre, la per CP_1
tutta la durata del rapporto di c/c, ha applicato interessi con valuta diversa da quella prevista, ottenendo guadagni sul tasso effettivo praticato, nonché spese e commissioni mai concordate, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. per ivi sentir, preliminarmente, ordinare alla CP_1
l'esibizione della documentazione già richiesta e non consegnata, accertare la clausola di capitalizzazione degli interessi, sia nel contratto di finanziamento che nel contratto di conto corrente e, di conseguenza, dichiararne la nullità; accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di interessi per superamento della soglia antiusura ratione temporis applicabile e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme già CP_1
percepite a titolo di interesse, rata per rata, come da piano di ammortamento e tutte le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici, tutte maggiorate di interessi dalla data dell'indebito ad oggi;
condannare la a CP_1
percepire il solo capitale residuo, come da piano di ammortamento, in subordine, condannare la in caso di discrasia tra il tasso nominale indicato in contratto CP_1
e il tasso effettivamente applicato, a restituire, per le rate scadute e pagate, tutte le pagina 2 di 6 somme illegittimamente trattenute a titolo di interesse ultralegale escludendo qualsiasi capitalizzazione derivante dalla struttura del piano di ammortamento ed applicando l'interesse semplice;
condannare, stante la violazione del comportamento di correttezza e buona fede, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, anche in via equitativa con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 08/09/2015 si costituiva la Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando che, ai fini di un accertamento di eventuale superamento del tasso soglia, il tasso di mora nominale deve essere oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia e ciò per la sua autonoma e distinta funzione, quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza, contestava quant'altro dedotto ed eccepito dalla società attrice concludeva per il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto.
La causa è stata istruita con CTU contabile e, dopo diversi rinvii e sostituzione giudici veniva, da questo giudicante, rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Innanzitutto, va rilevato che la domanda attorea è procedibile, avendo la società attrice ottemperato all'ordine di esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. L. n. 28/del 2010 così come disposto alla prima udienza.
L'azione di parte attrice società è tesa all'accertamento Parte_1 dell'applicazione, da parte dell'istituto di credito, odierno convenuto, di interessi superiori alla soglia anti usura, l'addebito di spese e commissioni mai concordate chiedendo, di conseguenza, la ripetizione di tutte le somme, a suo dire, indebitamente percepite dalla a titolo di capitalizzazione degli interessi, di applicazione di CP_1
interessi in misura superiore al tasso della soglia antiusura nonché di tutte le altre spese illegittimamente applicate.
In merito a tali lamentele veniva disposta ed eseguita CTU contabile al fine di accertare la fondatezza o meno delle doglianze sollevate dalla società attrice.
pagina 3 di 6 Il nominato consulente ha preliminarmente puntualizzato la scarna documentazione in atti impedendo, così, ad una esaustiva risposta a i quesiti formulati dal Giudice.
In ogni caso quanto al contratto di mutuo edilizio del 28/02/2008 esaminando il contratto in atti e le relative pattuizioni ivi riportate ha preliminarmente precisato che trattasi di tipo di finanziamento, benché connesso nella forma del mutuo ipotecario fondiario, ai sensi dell'art. 38 della legge 385/93, non è rilevato e censito nella categoria dei mutui bensì in quella rubricata “Altri Finanziamenti” che comportano l'applicazione di un tasso di interesse più alto rispetto ad un normale mutuo ipotecario.
Passando all'esame dei tassi applicati, quanto al TAEG ha accertato che lo stesso risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/01/2008 – 31/03/2008 sia per le operazioni classificate come altri Finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche, sia per le operazioni classificate come Mutui ipotecari tasso fisso.
Quanto alla verifica del tasso di mora convenuto, sempre sulla base dell'esame del contratto in atti, ha accertato che il tasso di mora pattuito risulta inferiore al tasso soglia riferito alle operazioni classificate come “Altri Finanziamenti alle Imprese effettuati dalle banche”che a quello riferito alle operazioni classificate come “Mutui
Ipotecari Tasso Fisso.
Alle medesime conclusioni è giunto anche in merito all'analisi dell'atto di erogazione parziali dell'1/04/2008.
Contratto di conto corrente di corrispondenza n. 60478,47
In merito a tale contratto, nel ricalcolo degli interessi, commissioni di massimo scoperto ed applicazioni di altre spese, ha provveduto a verificarne la misura di volta in volta applicata dall'istituto di Credito, nello specifico ha evidenziato che il conto rileva saldi prevalentemente negativi.
Ha poi proceduto alle verifiche, in applicazione delle leggi di volta in volta susseguitesi, sviluppando in merito quattro diverse ipotesi di calcolo.
Quanto alla verifica di superamento del tasso soglia ha rilevato che i tassi debitori applicati dalla sono sempre stati contenuti nei limiti di cui alla L. 108/96 e CP_1 successivi D.M. per il periodo d'applicazione della norma. Cont Ritiene questo giudicante di aderire alla seconda delle ipotesi ( ) sviluppata ponendo a base dei conteggio per l'intero periodo di analisi (01/04/2009 al pagina 4 di 6 31/03/2017) quanto al tasso debitore, il saggio in concreto praticato dall'istituto di credito ricondotto nei limiti dei tassi pattuiti (comunque, per come accertato, non usurai), quanto al tasso creditore, quello più favorevole al correntista tra gli applicati ed i pattuiti.
Quanto alle c.m.s. si è provveduto ad eliderne ogni addebito operato dalla banca e con applicazione, per quanto attiene alle altre spese , nei limiti della misura concordata.
A seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, in particolare del CTP di parte attrice, il CTU ha sviluppato ulteriori ipotesi di calcolo a “Saldo Zero”
Ebbene vi è da precisare che il consulente nel corso delle operazioni peritali aveva dato conto della limitatezza della documentazione messa a disposizione.
Va, altresì detto, nel corso delle operazioni peritali come disposto dal Magistrato il difensore del convenuto ha prodotto ulteriore documentazione. CP_5
È pacifico, tuttavia che, per costante giurisprudenza, qualora sia il cliente correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento del saldo di conto corrente e per la ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. somme indebitamente riscosse dall'Istituto di credito, essendo attore in giudizio, debba farsi carico di produrre in giudizio i documenti contrattuali e della produzione dell'intera serie degli estratti conti.
Ancora la Suprema Corte con Ordinanza del 15/02/2025 n. 3838 ha ulteriormente chiarito che in un'azione di ripetizione dell'indebito su conto corrente, il correntista attore deve provare le movimentazioni del conto.
In presenza di documentazione incompleta, i conteggi devono prendere il primo saldo debitore documentato.
In definitiva, stante la incompletezza della documentazione in atti, cui onere della produzione incombeva in capo all'attrice, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, pienamente condivisibili, in quanto fondate su puntuali accertamenti e su corretti rilievi di competenza specifica, quanto al contratto di conto corrente n.
60478,47 si conclude per un saldo a favore del correntista pari ad € 572,39, e per il rigetto delle censure mosse in ordine al contratto di mutuo Edilizio a rogito Notar del 28/02/2008. Persona_1
Le spese di ctu per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4281/2015 r.g. tra in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., dott. Carmine Manzione –attrice- e in Controparte_1
persona del dott. -convenuto- ogni altra istanza, eccezione, Controparte_2
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accerta e determina in ordine al conto corrente di corrispondenza n. 60478,47 un saldo a credito del correntista pari ad € 572,39;
2) Rigetta le censure in merito al contratto di mutuo edilizio a rogito Notar Per_1
del 28/02/2008;
[...]
3) Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti in solido;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.250,00 oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 19/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 6 di 6