Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14029 del 2024, proposto da
SE Sociale Casello Soc. Agricola Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Italpesto S.r.l., SE San Matteo Societa' Agricola Cooperativa, Latteria di Campolessi Societa' Cooperativa Agricola, Salumificio Valtiberino S.r.l., Le Piantagioni del Caffe' S.r.l., Cantine Rasore S.r.l., Salmon Company S.r.l., SE ER S.r.l., non costituiti in giudizio;
SE ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a (di seguito per brevità anche solo “SE”) di cui alla nota protocollo numero SEWEB/P20240784318 dell’08 ottobre 2024 a firma del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del G.S.E., di “comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal Codice AGRS1000004275, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 97,92 KW nel Comune di Montecreto (MO)” (doc.1) ricevuta per pec sempre l’08/10/2024 dalla ricorrente ( di seguito per brevità anche solo “ società Casello”)
- di ogni altro atto presupposto connesso ed endoprocedimentale e/o conseguente tra cui in quanto occorra ed in parte qua, come meglio infra precisato:
- del Secondo Avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023 “recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” (doc.2);
- del “Regolamento Operativo Parco Agrisolare”, approvato con il Secondo Avviso costituente l’allegato A del medesimo (doc. 3) con il quale sono state definite le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto Ministeriale prot. n. 0211444 del 19.04.2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito per brevità anche solo “MASAF”) “recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” (doc. 4);
- sempre se ed in quanto occorra, ed in parte qua, del decreto direttoriale e relativi allegati del DISAI -PQA del MASAF prot. n. 0604085 del 15/11/2024 nonché della nota ivi richiamata del SE, soggetto attuatore della misura, acquisita al prot. 597373 del 12 novembre 2024 inerente il settimo elenco delle proposte ammesse al beneficio e pervenute si sensi dell’art.3 dell’Avviso del 21/7/2023 (doc. 5)
- sempre se ed in quanto occorra, ed in parte qua, dei decreti direttoriali e relativi allegati del DISAI -PQA del MASAF prot. n. 461274 del 18/9/2024, n. 277199 del 20/6/024, n. 208489 del 10/5/2024 n. 10958 del 29/2/2024, n. 50238 dell’1/2/2024 e n.69394 del 18/12/2023 nonché delle note ivi rispettivamente richiamate del SE, soggetto attuatore della misura, prot. n.4422 del 17/09/2024, n.275142 del 19/06/2024, n.1601 dell’8/04/2024, n.95700 del 27/02/2024, n.1706 del 26/01/2024 e n. 53770 del 15/12/2023 inerenti, rispettivamente, il sesto, quinto, quarto, terzo, secondo e primo elenco delle proposte ammesse al beneficio e pervenute si sensi dell’art.3 dell’Avviso del 21/7/2023 (doc. 5bis, 5 ter, 5quater, 5 quinquies, 5 sexies e 5 septies).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di SE ER S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. OM AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe che lo hanno escluso dal contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, 2 Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
2. In particolare, la società ricorrente ha presentato, mediante l’apposita applicazione informatica “Portale Agrisolare”, due distinte domande di ammissione al contributo:
- la domanda con codice richiesta AGRS1000003266 (Codice DSAN: cmAF3G7mJp), relativa all’impianto da installare nel Comune di Pavullo nel Frignano, dichiarando di rientrare nella categoria di impresa di cui alla “Tabella 2” (aziende attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
- la domanda con codice richiesta n. AGRS1000004275 (Codice DSAN: iCBPQR2NHU), relativa all’impianto da installare nel Comune di Montecreto, dichiarando di rientrare nella categoria di impresa di cui alla “Tabella 3” (imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)).
3. In fase di valutazione, il SE ha rilevato la presentazione di due istanze da parte del medesimo Soggetto Beneficiario a valere su Tabelle diverse (2A e 3A), in violazione dell’art. 3, co. 7, dell’Avviso sulle modalità di presentazione delle domande, secondo il quale “ Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate ”. Per tale motivo, dopo aver avviato un procedimento in autotutela per l’annullamento della prima domanda (richiesta AGRS1000003266, relativa all’impianto da installare nel Comune di Pavullo nel Frignano), inizialmente ammessa, il SE, con il provvedimento prot. SEWEB/P20240784318 dell’8/10/2024, oggetto del presente giudizio, ha comunicato “ l’esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000004275, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 97,92 kW, nel Comune di MONTECRETO (MO) ”.
4. Affidandosi ai seguenti motivi di ricorso (notificato il 09.12.2024 e depositato il 23.12.2024), la società contesta la legittimità dell’esclusione per:
I) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPETAZIONE DEGLI ARTT. 1428, 1431 E 1433 C.C. (‘ERRORE OSTATIVO’) E DELL’ART. 71 COMMA 3 DEL DPR 445/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 7 D.M. MASAF N. 2011444 DEL 19.04.23, ARTT. 3 E 5 DEL SECONDO AVVISO DELLA DGPQAI DEL MASAF DEL 21.07.23, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1.1, 1.3, 2, 4.1 E 6.3 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE ALLEGATO A DEL SECONDO AVVISO - VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2 BIS, 6, CO. 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEGLI ARTT.LI 1366 E 1324 C.C. . ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE ERRONEA E NON PERTINENTE - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE E RAGIONEVOLEZZA in quanto l’irregolarità della domanda è addebitabile a mero errore materiale nell’indicazione della Tabella corretta, errore che avrebbe potuto essere emendato consentendo il soccorso istruttorio come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo;
II) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON ALTRI PROVVEDIMENTI - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE E RAGIONEVOLEZZA-- VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2BIS L. N.241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTEPRETAZIONE DEGLI ARTT.LI 2, 3, 4 e 7 D.M. MASAF N. 2011444 DEL 19.04.23, ARTT. 3 E 5 DEL SECONDO AVVISO DELLA DGPQAI DEL MASAF N 386481 DEL 21.07.23, DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PARCO AGRISOLARE ALLEGATO AL PREDETTO AVVISO QUALE ALL. A CONTENUTE AI PARAGRAFI 1.1, 1.3, 2, 4.1 e 6.3 per lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dal momento che in fattispecie sovrapponibili il Gestore aveva riesaminato la richiesta e ammesso l’istante a seguito della verificazione dell’errore materiale commesso in fase di incasellamento della domanda;
III) ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMA 2 BIS DELLA l.N.241/1990) – DIFETTO DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE – INSUFFICIENZA E INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE dal momento che l’istante al momento della comunicazione di avvio del procedimento di riesame in autotutela della prima domanda dichiarava al Gestore di essere incorso in un errore materiale nell’indicazione della Tabella 3A concernente la seconda domanda relativa all’impianto situato presso il Comune di MONTECRETO (MO)
IV) IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER VIZIO DI ILLEGITTIMITA’ DERIVATA PER ILLEGITTIMITA DELL’ ART. 3 COMMA 7 DEL SECONDO AVVISO DELLA DGPQAI DEL MASAF PROT. 0386481 DEL 21/7/2023 NONCHE’ DELLA DISPOSIZIONE DEL TERZO COMMA DEL PARAGRAFO 1.1 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO ALLEGATO A DEL SECONDO AVVISO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE MASAF N. 2011444 DEL 19.04.23 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE E RAGIONEVOLEZZA in quanto l’esclusione sarebbe illegittima in via derivata dipendente dall’illegittimità delle norme che stabiliscono l’irricevibilità di distinte domande presentate all’interno di Tabelle diverse da parte dello stesso soggetto in quanto la preclusione sarebbe riferibile alle sole imprese che operano nel settore della produzione primaria.
5. Il 27.12.2024, il 31.12.204 e il 15.01.2025 si costituivano rispettivamente il G.S.E., il AF e uno dei controinteressati, SE ER s.r.l., tutti con atto di stile.
6. Il 10.11.2025 e il 13.11.2025, il Gestore e il controinteressato presentavano memorie con le quali eccepivano l’infondatezza delle argomentazioni attoree.
7. Con ultima memoria del 28.11.2025, il ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
8. All’udienza del 16.12.2025, il ricorso veniva discusso e spedito in decisione.
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
10. In via preliminare, va osservato che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi (controinteressati) al beneficio può essere superata, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente. Inoltre, va respinta la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal controinteressato SE ER s.r.l. dal momento che risulta soggetto ammesso al contributo e come tale doveva essere nei suoi confronti notificato il ricorso introduttivo. A nulla rileva, come invece eccepito con la memoria, l’asserito carattere “neutro” del provvedimento impugnato o l’assenza di ripercussioni dirette nei suoi confronti nel caso di annullamento dello stesso, essendo gli incentivi di cui si discorre di ammontare complessivo determinato (a esaurimento).
11. In punto di fatto si rileva sinteticamente quanto segue:
- in data 19/4/2023, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha emanato il Decreto prot. n. 0211444, recante “ interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare ””;
- in attuazione di tale Decreto, in data 21/7/2023 è stato pubblicato l’Avviso n. 386481, con cui sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente all’Allegato A (Regolamento Operativo).
- l’art. 3, co. 7, del predetto Avviso, ha stabilito che “ Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate ”.
- la previsione citata è stata ulteriormente ribadita al paragrafo 1.1 del “Regolamento Operativo”, il quale ha disposto che “ In caso di presentazione di domande a valere su Tabelle diverse da parte del medesimo Soggetto Beneficiario queste verranno considerate inammissibili ”.
12. Il primo motivo di ricorso è infondato.
12.1. Giova ribadire gli approdi giurisprudenziali della Sezione, dai quali non emergono validi motivi per discostarsi, con riguardo alle procedure “a sportello” e, in particolare, all’irrilevanza di aspettative di sanatoria in caso di errori di compilazione della domanda:
( i ) il soccorso istruttorio non è applicabile ai procedimenti a sportello poiché “ l’integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio finendo per svilire lo stesso principio di fondo della selezione incentrata sul criterio della procedura a sportello che, come noto, premia a parità di condizioni le candidature secondo un criterio cronologico ” (Cfr. C.d.S.- Sez. 3 – n. 3180/2021). Del resto, la verifica dell’ammissibilità della domanda di partecipazione è espressamente prevista solo allorché sia scaduto il relativo termine. Pertanto, le procedure a sportello non si conciliano con l’attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda e dei relativi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico perché il partecipante, al fine di assicurarsi una collocazione prioritaria potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poterla integrare, beneficiando del soccorso istruttorio (Cfr. TAR Lazio, Sez. 3 ter , 14 aprile 2023 n. 6472; TAR Liguria– n. 100/2023. In termini: TAR Lazio – Sez. 5 - n. 11087/2022; TAR Lombardia –Sez. 3 – n. 2507/2015). Conseguentemente, il mero rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi al contributo – anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente – sarebbe, di per sé, idonea ad alterare la par condicio tra gli istanti (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 773/2025);
( ii ) le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione del principio della par condicio , in un’occasione di aggiustamento postumo, per giunta ad iniziativa dell’amministrazione, e cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando alle manchevolezze della domanda, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di chiare e inequivoche prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (Cons. Stato, n. 5698/2018). (…) In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può maturare un’aspettativa in capo al richiedente che l’amministrazione controlli e corregga eventuali irregolarità della domanda, per di più se questi si inseriscono, come nel caso di specie, nella parte dedicata alla procedura per attivare la fase del “soccorso istruttorio”, in quanto la lex specialis configura in capo al singolo partecipante dei basilari obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità che gli impongono di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e non contradditorie, di compilare moduli e di presentare documenti (Cons. Stato, n. 4932/2016; Ad. Plen., n. 9 del 2014) (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 7861/2025; n. 6874/2025; n. 4463/2025).
12.2. Quanto all’invocata operatività del soccorso istruttorio, si osserva, in aggiunta a quanto già dedotto, che la caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e di contributi di carattere economico è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda. Tale criterio è molto più specifico rispetto a quello della mera tempestività, utilizzato nella generalità delle procedure selettive, in quanto rileva non solo ai fini della possibilità di valutare l’istanza (in quanto presentata nei termini previsti dal bando) ma colloca la stessa in un ordine di priorità ai fini dell’assegnazione di risorse limitate in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Vale osservare, infatti, che la ricorrente ha presentato entrambe le domande di accesso al contributo al ridosso dell’apertura – il 12 settembre 2023 - della Piattaforma informatica predisposta dal SE per l’invio delle proposte. Avrebbe avuto tutto il tempo – fino alla chiusura della procedura (entro le ore 12:00:00 del 12/10/2023) - per accorgersi dell’errore commesso e rimediarvi con la presentazione di una nuova (e unica) domanda, previo annullamento di quella erroneamente inviata, in conformità dell’art. 3, comma 2, dell’Avviso del 21/7/2023, (“ Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore SE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del 12 ottobre 2023 ”) e dell’art. 6.4. (Rinuncia/Annullamento Proposta) del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (“ Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al SE, mediante apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l’annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del SE. […] Qualora il SE, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, procederà con la valutazione dell’ultima Proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti ”).
13. Altresì infondato il secondo motivo di ricorso.
13.1. Le fattispecie che il ricorrente assume aver avuto dal Gestore un trattamento diverso e favorevole, a differenza di quella oggetto del presente gravame, non possono essere ritenute sovrapponibili al punto tale da far ritenere sussistente una disparità di trattamento negli esiti dell’azione amministrativa. Invero, l’odierno ricorrente impugna l’esclusione della domanda a causa dell’inammissibilità derivante dall’aver presentato due distinte ammissioni relative a diverse tabelle, situazione che impone all’amministrazione, alla stregua delle norme sopra riportate, di dichiarare l’inammissibilità di tutte le domande proposte senza possibilità di emendare ex post il vizio riscontrato.
13.2. Dai precedenti indicati dal ricorrente, non è possibile giungere ad affermare l’esistenza di un principio/dovere generale di emendabilità degli errori in capo all’amministrazione. Anzi, a ben vedere, e ragionando diversamente, un differente comportamento dell’amministrazione avrebbe leso le posizioni di coloro che sono stati esclusi per la stessa o altre violazioni non tempestivamente emendate.
14. In merito al terzo motivo di ricorso, il resistente fa notare che la comunicazione relativa all’errore giungeva con pec priva di data certa (non veniva allegato il file .eml comprovante l’avvenuta trasmissione della comunicazione al SE) e comunque si riferiva ad altro impianto diverso da quello oggetto del provvedimento qui impugnato. Inoltre, il paragrafo 1.3. del Regolamento Operativo prevede che l’unico canale per l’invio delle proposte e delle comunicazioni rilevanti è la Piattaforma informatica predisposta dal SE (“ Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione” ). Inoltre il potere di incidere su domande già presentate, neutralizzandole, come già si è avuto modo di rilevare, è presidiato dall’art. 6.4. del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (“ Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al SE, mediante apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l’annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del SE. […] Qualora il SE, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, procederà con la valutazione dell’ultima Proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti ”).
14.1. Il rispetto di tali previsioni, a ben vedere, lungi dal violare i principi di buona fede e collaborazione, conferisce certezza, trasparenza ed efficienza alla gestione della procedura di massa, principi in vista dei quali l’Amministrazione è tenuta al rigoroso rispetto delle forme procedurali stabilite dal bando, non potendo accogliere istanze o comunicazioni presentate con modalità difformi da quelle prescritte per tutti i partecipanti.
15. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità delle norme che stabiliscono la contestata inammissibilità per contrasto con il D.M. MASAF n. 2011444 del 19.04.2023 e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, è infondato.
15.1. Secondo la ricorrente, il Decreto Ministeriale n. 2011444 del 19.04.2023 (art. 3, co. 2) prevede l’inammissibilità per presentazione di domande su tabelle alternative solo per le imprese del settore della produzione primaria (Tabelle 1A e 4A), e pertanto l’Avviso e il Regolamento, estendendo tale divieto a tutte le imprese, avrebbero ecceduto i limiti della fonte sovraordinata.
L’assunto è privo di pregio.
15.1.1. Il Decreto ministeriale fissa i principi e le direttive generali, demandando a un successivo Avviso (Avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023) la definizione delle “ modalità di presentazione delle domande ”. Non è escluso che un regolamento attuativo possa indicare puntualmente la procedura di accesso ai contributi, al fine di garantirne un ordinato, celere e trasparente svolgimento della procedura anche alla luce della complessiva disciplina degli aiuti di Stato. Difatti, le Tabelle 1A e 2A sono soggette al regime di aiuti di Stato previa notifica alla Commissione Europea, mentre le Tabelle 3A e 4A operano in regime di esenzione. Inoltre, come è noto, le risorse economiche in oggetto hanno carattere limitato e sono disponibili fino al loro esaurimento in relazione a ciascuna Tabella. Tale circostanza rende ancora più necessaria una trasparente gestione delle risorse, e spiega la fisiologica previsione di stringenti regole a tutela della gestione delle risorse e del corretto invio delle istanze.
15.2. Nel caso di specie, al rigore formale che caratterizza le procedure “a sportello” si somma il rigore interpretativo in ordine ai requisiti per la concessione del contributo “Parco agrisolare”, che è un aiuto di Stato, cioè una misura in deroga al generale principio di incompatibilità sancito dall’art. 107 TFUE (Cons. Stato, sez. II, n. 9023/2024). La caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e di contributi di carattere economico, come detto, è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda. Tale criterio è molto più specifico rispetto a quello della mera tempestività, in quanto rileva non solo per l’ an ma anche per il quomodo della valutazione dell’istanza volta all’assegnazione di risorse limitate. Ne discende l’esigenza di adottare rigore interpretativo anche nella selezione dei significati da attribuire alle clausole del bando a monte nonché alle sue regole attuative a valle.
16. Alla luce delle considerazioni svolte, ne discende il rigetto del ricorso.
17. In considerazione della novità della questione giuridica e della sua complessità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
OM AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM AP | RA LO |
IL SEGRETARIO