TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 270
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti (errore ostativo) e violazione norme sul procedimento amministrativo

    Il soccorso istruttorio non è applicabile alle procedure a sportello, che premiano la priorità cronologica. La ricorrente ha avuto tempo sufficiente per accorgersi dell'errore e correggerlo.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere (contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione proporzionalità e ragionevolezza)

    Le fattispecie addotte non sono sovrapponibili. Un diverso comportamento avrebbe leso la par condicio tra i partecipanti.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione di legge (art. 1 comma 2bis L. 241/1990), difetto di istruttoria, violazione proporzionalità e insufficienza motivazione

    La comunicazione dell'errore è avvenuta tramite PEC priva di data certa e si riferiva ad un impianto diverso. Il Regolamento Operativo prevede la Piattaforma informatica come unico canale per le comunicazioni rilevanti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento per illegittimità dell'art. 3 comma 7 del Secondo Avviso e del par. 1.1 del Regolamento Operativo

    Il Decreto Ministeriale fissa i principi generali, mentre l'Avviso e il Regolamento attuativo dettagliano le modalità di presentazione. Le diverse tabelle sono soggette a regimi di aiuti di Stato differenti e le risorse sono limitate, giustificando regole stringenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 270
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 270
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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