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Sentenza 6 dicembre 2022
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Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04988/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02481 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04988/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4988 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa, Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Acqua Barralis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 1046/2022 N. 04988/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andora;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RG EU
e uditi per le parti gli avvocati ;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del provvedimento del 22 gennaio 2013 n. 3182 con cui il Comune di
Andora, in provincia di Savona, ha respinto l'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. n.326 del 2003 avente ad oggetto la realizzazione di un seminterrato in edificio residenziale posto in -OMISSIS- di quel Comune, nonché del provvedimento di diniego di regolarizzazione dell8 ottobre del 2015 n. 29279/2015.
Avverso la decisione sono stati dedotti i seguenti motivi di appello: primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003 convertito in L. n. 326/2003. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 2 e dell'art. 10 bis L. n. 241/90. Contraddittorietà.
Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Illogicità.” secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art.
2 e dell'art. 10 bis L. n. 241/90. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Illogicità. Omessa pronuncia” terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 (in relazione all'art. 22 bis) L. reg. n. 16/2008 e dei principi generali (ex artt. 6 e 22 D.P.R. 380/01 e 19 e 20
L. n. 241/90 ed ex art. 97 Cost.) in tema di attività soggette a mera comunicazione del privato. Difetto di presupposto. Illogicità. Travisamento.” N. 04988/2023 REG.RIC.
2. Il COMUNE DI ANDORA si è costituito con memoria di stile, riservandosi di svolgere più ampie difese nel corso del giudizio.
3. In diritto si osserva che l'appellante, in data 28 novembre del 2025, ha depositato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando che “nelle more, tenuto conto anche delle sopravvenute modifiche normative… sta predisponendo una nuova istanza per la regolarizzazione delle opere (risalenti a molte decine di anni fa)” e chiedendo dichiararsi improcedibile l'appello, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, ai sensi dell'art.84 del c.p.a. va dichiarata l'improcedibilità del gravame.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
RG EU, Consigliere, Estensore N. 04988/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RG EU
IL PRESIDENTE
LA SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02481 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04988/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4988 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa, Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Acqua Barralis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 1046/2022 N. 04988/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andora;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RG EU
e uditi per le parti gli avvocati ;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento del provvedimento del 22 gennaio 2013 n. 3182 con cui il Comune di
Andora, in provincia di Savona, ha respinto l'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. n.326 del 2003 avente ad oggetto la realizzazione di un seminterrato in edificio residenziale posto in -OMISSIS- di quel Comune, nonché del provvedimento di diniego di regolarizzazione dell8 ottobre del 2015 n. 29279/2015.
Avverso la decisione sono stati dedotti i seguenti motivi di appello: primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003 convertito in L. n. 326/2003. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 2 e dell'art. 10 bis L. n. 241/90. Contraddittorietà.
Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Illogicità.” secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art.
2 e dell'art. 10 bis L. n. 241/90. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Illogicità. Omessa pronuncia” terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 (in relazione all'art. 22 bis) L. reg. n. 16/2008 e dei principi generali (ex artt. 6 e 22 D.P.R. 380/01 e 19 e 20
L. n. 241/90 ed ex art. 97 Cost.) in tema di attività soggette a mera comunicazione del privato. Difetto di presupposto. Illogicità. Travisamento.” N. 04988/2023 REG.RIC.
2. Il COMUNE DI ANDORA si è costituito con memoria di stile, riservandosi di svolgere più ampie difese nel corso del giudizio.
3. In diritto si osserva che l'appellante, in data 28 novembre del 2025, ha depositato istanza di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando che “nelle more, tenuto conto anche delle sopravvenute modifiche normative… sta predisponendo una nuova istanza per la regolarizzazione delle opere (risalenti a molte decine di anni fa)” e chiedendo dichiararsi improcedibile l'appello, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, ai sensi dell'art.84 del c.p.a. va dichiarata l'improcedibilità del gravame.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
RG EU, Consigliere, Estensore N. 04988/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RG EU
IL PRESIDENTE
LA SA
IL SEGRETARIO