Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2752 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, , rappresentate e difese dall'avv. Fabio Scarpelli;
Parte_1 Parte_2
ATTRICI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale La Rocca;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – morte.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e agiscono in giudizio sentire accertare la responsabilità Parte_1 Parte_2 dell' per la morte della madre, , Controparte_1 Persona_1 verificatasi in data 4.1.2021 presso il Reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di a causa di uno shock cardiogeno irreversibile, e conseguire il risarcimento dei CP_1
danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, lamentando un approccio terapeutico dei sanitari caratterizzato da negligenza ed imperizia che ha determinato una evoluzione peggiorativa del quadro clinico della loro congiunta fino al decesso.
La convenuta resiste alla domanda.
La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta nei termini di seguito illustrati.
Le risultanze della espletata ctu medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), hanno infatti consentito di riscontrare la condotta colposa dei pagina 1 di 6
decesso della sig.ra , conformemente al criterio, ispirato alla regola della normalità Per_1 causale, del "più probabile che non", che governa l'accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 576/08, Cass. 23197/18).
La storia clinica della congiunta delle istanti, così come ricostruita, sulla scorta della documentazione in atti, dal collegio peritale può essere sintetizzata nei termini che seguono.
Il 2 gennaio 2021 la sig.ra veniva soccorsa presso il suo domicilio dal Servizio 118 Per_1
Suem e, con diagnosi di “scompenso cardiaco congestizio”, veniva trasportata presso il
Pronto Soccorso dell' . Controparte_1
Durante il tragitto la paziente subiva un trauma all'arto superiore sinistro, come documentato dal verbale redatto dal personale del 118: “per il peso della pz in una curva accidentalmente si sgancia la spondina della barella e la pz cade a terra riportando un trauma contusivo spalla ed escoriazioni braccio”.
Alle ore 15,07 la paziente accedeva, in codice verde, al Pronto Soccorso, dove rimaneva sino alle ore 12,26 del 4 gennaio, allorquando veniva ricoverata presso il reparto di
Medicina Generale del medesimo nosocomio.
Questa l'anamnesi raccolta dai sanitari: “da 10 giorni circa dispnea ingravescente con stato anasarcatico per cui veniva indicato, dal curante, ricovero ospedaliero. Durante il trasporto in ambulanza, caduta accidentale dalla barella con conseguente ematoma spalla sinistra e frattura pluriframmentata del collo dell'omero sinistro per la quale era indicato intervento chirurgico come da consulenza ortopedica, intervento che la paziente in accordo con i familiari, rifiutato. Consigliato quindi trattamento conservativo con tutore, EBPM e terapia antalgica e antibiotica (Amoxicillina per OS). Al RX torace, in posizione supina, versamento pleurico bilaterale maggiore a sinistra aspetti disventilatori, ili vascolari congesti (senza segni di scompenso acuto del piccolo circolo) .… Si ricovera per le cure del caso e giunge in reparto in gravi condizioni generali”.
Poco dopo l'ingresso in reparto, alle ore 13,56, si verificava il decesso per arresto cardiaco.
Ciò detto, ad avviso dei consulenti d'ufficio vi è stata una carente gestione del caso da parte dei sanitari, connotata da inadeguato inquadramento diagnostico e terapeutico.
La paziente accedeva presso l con un quadro clinico caratterizzato da Controparte_2
obesità, artrite infiammatoria, alterazioni del ritmo cardiaco (fibrillazione atriale in trattamento clinico) e scompenso cardiaco congestizio.
pagina 2 di 6 Gli esami diagnostici effettuati nel primo pomeriggio del 2 gennaio evidenziavano un quadro di anasarca per ritenzione continua di fluidi con trasudati nella cavità pleurica, nonché una marcata insufficienza cardiaca e polmonare (SatO2 86% in AA alle ore 18.48).
Il quadro clinico era dunque connotato da evidenti criticità, peraltro di facile rilevazione, e necessitava di immediato ricovero in ambiente intensivo.
Infatti, in un soggetto con compromissione del quadro cardiaco e polmonare si instaura un circolo vizioso nel quale un'insufficiente ossigenazione del sangue provoca un aumento della permeabilità della parete capillare, con conseguente aumento della sua pressione idrostatica che, a sua volta, si ripercuote in un maggiore impegno ventricolare cardiaco, che si traduce in una disfunzione di ambedue i ventricoli, il tutto in un soggetto a rischio e affetto da fibrillazione atriale.
Anche quest'ultima condizione avrebbe dovuto imporre maggiore attenzione, soprattutto nel contesto dell'anasarca; in tale situazione la fibrillazione atriale può causare uno scompenso cardiaco e, a sua volta, uno scompenso cardiaco può provocare una fibrillazione atriale.
La necessità di ricovero urgente in un reparto intensivo era dettata pure dall'obesità della paziente e dalla assunzione dei corticosteroidi e dei Fans, farmaci connotati da effetti collaterali cardiovascolari (il Targin, ad esempio, può causare depressione farmacologica del centro respiratorio con eventuale soppressione della ventilazione polmonare).
I sanitari hanno invece focalizzato l'attenzione sulla frattura all'omero sinistro;
lesione che, dinanzi alla compromissione cardiopolmonare, poteva essere trattata in un secondo momento, una volta ottenuta la stabilizzazione del quadro clinico generale.
Il collegio peritale ha riscontrato delle criticità anche in relazione all'approccio terapeutico rispetto all'anasarca, che avrebbe necessitato di una terapia alternativa a quella diuretica, con esecuzione di drenaggio pleurico.
In assenza di approfondimenti specialistici e di adeguata terapia, la paziente è andata incontro ad un progressivo peggioramento che l'ha poi condotta al decesso.
I consulenti hanno dunque così concluso “Applicando il giudizio controfattuale al caso in discussione, in considerazione dell'età del soggetto, del quadro polipatologico e dei parametri vitali registrati all'ingresso, è possibile ritenere che nell'ipotesi fosse stata prestata adeguata assistenza al soggetto, in base al criterio del più probabile che non,
l'evento morte sarebbe stato scongiurato”.
pagina 3 di 6 Tali conclusioni devono essere recepite in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente, che resiste alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, il quale, pur condividendo le censure mosse all'operato dei sanitari quanto all'inadeguato approccio diagnostico e terapeutico, contesta la valutazione in punto di nesso di causalità, assumendo che “la corretta gestione del caso non avrebbe con certezza evitato la prognosi infausta ma al più ne avrebbe potuto migliorare le chance di sopravvivenza nella misura massima del 20-30% (venti – trenta percento).”.
Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che il consulente di parte sembra invocare uno standard probatorio - quello della certezza - estraneo al giudizio civile, nell'ambito del quale, ai fini dell'accertamento del nesso causale, vige, come già anticipato, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, a differenza che nel processo penale, ove si applica la diversa regola della prova oltre il ragionevole dubbio.
Inoltre, le osservazioni critiche muovono dall'assunto che le condizioni cliniche della paziente fossero di “estrema gravità” già al momento dell'accesso in Pronto Soccorso.
Sennonchè, come evidenziato dai ccttuu, sebbene la sig.ra fosse interessata da Per_1
un complesso quadro polipatologico, le condizioni cliniche generali non erano, al momento, irreversibili e tali, cioè, da condurre, di per sé, al decesso in quelle circostanze di tempo e luogo.
Si trattava, infatti, di patologie croniche da cui la congiunta delle istanti risultava affetta da tempo, che, se gestite in ambiente idoneo e da personale specializzato, potevano essere tenute sotto controllo.
Del resto, i parametri vitali rilevati all'ingresso in Pronto Soccorso (TC 36.5°C – pressione arteriosa 120/70 mmHg – frequenza cardiaca 68 bpm – SatO2 96) erano indicativi di condizioni cliniche in evidente compenso.
Solo nel pomeriggio del 2 gennaio si manifestavano i primi segni dello scompenso cardiorespiratorio con comparsa di insufficienza respiratoria, che avrebbe necessitato non solo della ventilazione ausiliaria, ma anche di un approfondimento clinico specialistico da parte di pneumologo o rianimatore.
Ciononostante, la paziente è rimasta in Pronto Soccorso anche il giorno successivo per poi essere trasferita in reparto soltanto il 4 gennaio, quando le chances di sopravvivenza erano oramai ridotte.
Deve in definitiva ritenersi, in applicazione del richiamato criterio probatorio probabilistico, che sia stata proprio la colposa gestione diagnostico-terapeutica, che non ha consentito di pagina 4 di 6 arginare quel “circolo vizioso” di cui si è detto sopra, a favorire il progressivo peggioramento e la irreversibile compromissione della funzionalità cardiorespiratoria.
Dunque, ritenuta la responsabilità dell' convenuta nel determinismo Controparte_1
del decesso, meritano accoglimento le domande di risarcimento del danno consistente nella sofferenza patita dalle istanti per la morte della madre e nella perdita del relativo rapporto e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Tale danno può ritenersi provato in via presuntiva e in base all'id quod plerumque accidit, in ragione dello stretto vincolo di parentela con la vittima primaria, essendo la sofferenza del familiare superstite, per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano
(cfr., tra le altre, Cass. 25541/22, 3301/24).
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati, in linea con l'orientamento dell'intestato Tribunale, i criteri trasfusi nelle tabelle predisposte presso il
Tribunale di Milano, e, in particolare, in quelle pubblicate nel mese di giugno 2022 ed aggiornate nel 2024, elaborate, in coerenza con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 10579/21, 20292/22), in base al sistema c.d. a punti.
Pertanto, muovendo dal valore del punto di € 3.911,00, tenuto conto dell'età (74 anni) della vittima primaria al momento del decesso (equivalente a n. 12 punti), delle età delle istanti
(46 anni , 43 , equivalenti a n. 20 punti), della convivenza con la Parte_2 Parte_1
madre (n. 16 punti), del numero dei familiari superstiti (1 per ciascuna;
cfr. certificazione di stato di famiglia storico) appartenenti al nucleo primario (n. 14 punti), ritenuto che, in relazione al parametro sub lett. E) (qualità ed intensità della relazione affettiva), possano essere attribuiti ulteriori n. 15 punti (valore medio), in considerazione della natura del vincolo con la vittima primaria e della presumibile sofferenza interiore patita, nulla di specifico essendo stato dedotto, invece, per ciò che attiene ad eventuali, particolari ricadute nella sfera dinamico-relazionale delle superstiti, si reputa equo liquidare la somma di € 301.147,00 (€ 3.911,00 x 77 punti) in favore di ciascuna delle attrici, al cui pagamento deve essere condannata la convenuta.
Competono inoltre alle attrici gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (4.1.21) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza secondo i principi enunciati da Cass. Sez.
Un. 1712/95. Gli interessi decorrono dal 4.1.21.
pagina 5 di 6 Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della somma in concreto accordata per la singola posizione, non essendo cumulabili le domande proposte da attori diversi nei confronti del medesimo convenuto (cfr., tra le altre, Cass. 10367/24). Viene inoltre applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma
2, del D.M. 55/14.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al Controparte_1 pagamento della somma di € 301.147,00 in favore di ciascuna delle attrici, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dalle attrici, che liquida in € 286,00 per spese vive ed € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 18.1.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 6 di 6