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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2710 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
ID MA.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
dom. ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele 58, rappr. e difeso da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
OGGETTO: docenti con contratto a tempo determinato - Mancata comunicazione preventiva sul diritto alle ferie - Onere della prova dell'Amministrazione scolastica - Diritto all'indennità sostitutiva – Recente giurisprudenza della Corte di legittimità – Interpretazione della giurisprudenza della CGE – Fruizione del periodo di ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche – Mancata prestazione lavorativa.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La parte ricorrente, docente assunto con contratto a tempo determinato sino alla fine dell'anno scolastico, ha dedotto di non aver ricevuto invito formale dal dirigente scolastico alla fruizione del periodo di ferie di spettanza contrattuale e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle ferie alla fine del rapporto. Difatti la Corte di Cassazione, con più sentenze, ha affermato che in tema di ferie del personale docente assunto annualmente con contratto a tempo determinato, che non abbia chiesto di poterne fruire durante il periodo di sospensione delle lezioni, sussiste il diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere inutilmente invitato il docente a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva. Tale principio -secondo la Corte- deve essere affermato in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, periodo in cui il docente medesimo ha messo comunque a disposizione le proprie energie lavorative e comunque prestato attività scolastiche diverse dalle lezioni frontali (Cass. n. 14268 del 5/05/2022; Cass. n. 16715 del 17/06/2024; Cass n. 13440 del 15/05/2024; Cass. n. 28587 del 6/11/2024). Al fine di una migliore comprensione della questione deve riassumersi l'attuale stato della legislazione e della contrattazione collettiva sul punto. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (norme appunto richiamate dalla su menzionata giurisprudenza della Corte) afferma la regola generale che detta un vero e proprio obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione. Esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno indotto il legislatore ad affermare il divieto di “monetizzazione” delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi», onde «la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi novellato il comma 8 dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato. Ai sensi di detta norma: «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». In virtù di tale norma, pertanto, i giorni di ferie eccedenti il periodo di sospensione delle attività didattiche (unico periodo in cui le stesse sono fruibili ai sensi dell'art 1, comma 54, della L. n. 228/2012), sono monetizzati in quanto, lì dove la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, «le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico», in virtù dell'art. 38, comma 2, CCNL 2019-2021. Lo stesso articolo 38, comma 2, del CCCNL per il comparto scuola, relativo al periodo 2019-2021, riproducendo quanto già statuito dall'abrogato art. 19, comma 2, del precedente CCNL, ha stabilito che «le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato». Dunque le ferie dei docenti assunti con contratto a tempo determinato saranno proporzionali al periodo di durata del contratto.
Come accennato l'art 1, comma 54, della L. n. 228/2012, dispone, che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. In via generale, dunque, i docenti devono fruire delle ferie dovute nei periodi di sospensione delle lezioni, così come pure recepito dall'art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dal successivo art. 14 del CCNL, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica. La norma del citato art. 1, co. 54, ha l'evidente ratio di bilanciare i diritti dei lavoratori
(nella specie i docenti) con le esigenze proprie di continuità didattica tipiche del servizio scolastico. In tale bilanciamento sono lasciati alla libera fruibilità degli insegnanti solo sei giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche (art. 13, comma 9, del CCNL), alla stregua degli ulteriori tre giorni di permesso retribuito (previsti dall'articolo 15, comma 2, del CCNL), mentre le rimanenti ferie devono essere obbligatoriamente fruite nei periodi di sospensione di tali attività. Deve rammentarsi che il diritto alle ferie è costituzionalmente protetto dall''articolo 36, comma 3, della nostra Costituzione, che prevede: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
Coerentemente con tale principio l'art. 2109 c.c., rubricato «Periodo di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». Il sistema di fruizione delle ferie scolastiche sopra descritto pare invero armonizzarsi con tali norme, in quanto da un lato accorda concretamente la possibilità di fruire di giorni di riposo nei periodi di sospensione delle attività didattiche (ed extradidattiche), in quanto tale limitazione vincolistica risponde alle esigenze specifiche della scuola e degli interessi del prestatore di lavoro (…) venendo accordate soltanto nel tempo che l'imprenditore stabilisce. Come si è detto in premessa proprio su tale meccanismo, e con specifico riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, è intervenuta la Corte regolatrice ad affermare che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro specifica richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in cui non siano ovviamente chiamati a rendere egualmente la prestazione lavorativa (per scrutini, esami di Stato e altre attività valutative). D'altro canto il docente, durante i periodi di sospensione programmati sin dall'inizio dell'anno scolastico, in virtù di quanto disciplinato in parte dalla legislazione nazionale ed in parte da provvedimenti regionali, pur non svolgendo alcuna prestazione lavorativa, viene regolarmente retribuito. Secondo la Corte di cassazione tali periodi di sospensione non possono essere considerati in automatico “ferie”, senza che il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ciò in quanto l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e le altre successive già citate). Il pensiero della Corte non pare condivisibile, sembrando voler applicare principi della giurisprudenza comunitaria che mal si attagliano alla concreta situazione dei docenti non di ruolo. Invero la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea cui fa riferimento la Corte di Cassazione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16) richiama la regola in base alla quale gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , Controparte_2
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54). In altri termini la CGE ha inteso affermare che il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, Controparte_2
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Le sentenze della CGE intendono, quindi, evidentemente scongiurare il pericolo derivante dalla completa privazione del lavoratore del diritto al riposo, sia sottoforma di periodo di ferie materialmente fruito, sia sotto il profilo indennitario (monetizzazione). Nel caso della docenza scolastica con contratto a termine, tuttavia, non si è affatto di fronte alla perdita oggettiva del “periodo di riposo” o “ferie”, né della corrispondete indennità sostitutiva. Diversamente, nella concreta fattispecie, le ferie sono rese obbligatorie e concentrate di diritto nei periodi di sospensione delle attività didattiche. In tali periodi il docente non svolge prestazione lavorativa (ad eccezione di quando sia chiamato a svolgere scrutini, esami, etc.) svolgendo di fatto un periodo di riposo retribuito. In tali giorni in cui non viene svolta alcuna prestazione lavorativa egli non può che essere considerato in ferie, non giustificandosi altrimenti sotto nessuna altra forma contrattuale la corresponsione della retribuzione. Lì dove il suddetto periodo di sospensione (che va dal termine delle lezioni alla fine del contratto, detratti i giorni destinati agli scrutini o ad eventuali esami) non sia sufficiente a coprire tutti i giorni di ferie spettanti di diritto, le ferie eccedenti sono monetizzate e compensate sottoforma di indennità sostitutiva (dell'art. 38, comma 2,
CCNL citato). Non è dunque ipotizzabile in tale fattispecie una violazione del diritto del lavoratore alle ferie alla stregua della differente ipotesi in cui il lavoratore non abbia usufruito di alcun periodo di riposo. Ai docenti con contratto a termine sono, difatti, accordati plurimi giorni di riposo dal lavoro durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Tale periodo, in cui non viene resa dal docente alcuna prestazione lavorativa, viene regolarmente retribuito ed è imposto cronologicamente dalla peculiarità della prestazione scolastica, caratterizzata -come già detto- da esigenze calendarizzate di continuità didattica. Diversamente perderebbe del tutto di significato contrattuale il perdurare della retribuzione anche in assenza della prestazione, mancando una diversa causa tipica dettata dal contratto o dalla legge (aspettativa retribuita, permessi, malattia, infortunio, etc.); viene così violato il principio di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione. A tale ingiustificato periodo di riposo retribuito, secondo la logica seguita dalla Suprema Corte, andrebbe poi ulteriormente a sommarsi l'indennità sostitutiva, come se quel periodo di riposo non fosse stato affatto accordato.
La Corte di cassazione, nella sua motivazione, non spiega, però, la natura contrattuale di questa peculiare sospensione dell'attività lavorativa, comunque retribuita, ma asserisce che tale periodo può coincidere con le ferie solo ove richiesto dal lavoratore, venendo egli a perdere sia il diritto alle ferie sia all'indennità sostitutiva qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo tempestivamente (ma inutilmente) invitato a fruirne. Una tale conclusione appare invero incoerente con il sistema generale sopra descritto, finendo con l'ammettere da un canto la legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie per esigenze di risparmio della spesa pubblica (sistema ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. con la sentenza n. 95/2016), ma dall'altro consentendo una sostanziale duplicazione di spesa, mediante il cumulo tra la retribuzione corrisposta per i giorni di sospensione dalla prestazione lavorativa e l'indennità sostitutiva delle ferie. Sotto altro profilo non si vede come potrebbe mai il docente con contratto a tempo determinato non rendersi conto -in mancanza di una specifica e comprovata avvertenza del Dirigente Scolastico- che egli deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, quando è la legge stessa -che non ammette ignoranza- ad imporglielo (art 1, comma 54, della L. n. 228/2012). Di fatto la limitatezza temporale della prestazione lavorativa resa con il contratto a tempo determinato è tale da non consentire al docente di fruire delle ferie in nessun altro periodo;
tant'è che il periodo di sospensione non è talvolta neppure sufficiente a coprire tutti i giorni di ferie contrattualmente previsti (ragion per cui il CCNL consente, in questo caso, il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie eccedenti). Il preventivo avvertimento del datore di lavoro è, dunque, nella specie del tutto privo di scopo, giacché la disciplina delle ferie obbedisce di fatto, nel sistema scolastico, ad un regime vincolistico, che obbliga il docente a tempo determinato a svolgere il periodo riposo soltanto nel concentrato lasso di tempo della sospensione dalle attività didattiche, lasciando ben poco margine di variazione. Il diritto alle ferie è perciò pienamente garantito ai docenti non di ruolo, vuoi per il periodo di riposo retribuito che viene svolto giocoforza tra la fine delle attività didattiche e la naturale scadenza del contratto, vuoi per la consentita monetizzazione delle ferie eventualmente eccedenti il suddetto periodo, indipendentemente da ogni preventiva avvertenza del dirigente scolastico. E' appena il caso di osservare, infine, che -paradossalmente- il convenuto, CP_1 lì dove non si volessero ritenere automaticamente coincidenti il periodo di
“sospensione” dalla prestazione con quello delle “ferie” (secondo la recente tesi della Cassazione citata), potrebbe persino ritenersi legittimato, in astratto, ad agire per la ripetizione della quota di retribuzione indebitamente corrisposta in assenza di prestazione lavorativa, o a farne oggetto di eccezione di compensazione con l'indennità sostitutiva. In conclusione l'orientamento palesato dalla Corte di cassazione nelle richiamate sentenze (nn. 14268/2022; 16715/2024; 13440/2024; 28587/2024) contiene, lacune interpretative che, a parere del Giudicante, meritano approfondimenti ed una accurata riponderazione della presente fattispecie seriale, alla luce delle specifiche peculiarità del rapporto lavorativo svolto dai docenti non di ruolo.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese in considerazione della controvertibilità della questione di diritto sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 4.12.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
ID MA.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
dom. ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele 58, rappr. e difeso da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
OGGETTO: docenti con contratto a tempo determinato - Mancata comunicazione preventiva sul diritto alle ferie - Onere della prova dell'Amministrazione scolastica - Diritto all'indennità sostitutiva – Recente giurisprudenza della Corte di legittimità – Interpretazione della giurisprudenza della CGE – Fruizione del periodo di ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche – Mancata prestazione lavorativa.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La parte ricorrente, docente assunto con contratto a tempo determinato sino alla fine dell'anno scolastico, ha dedotto di non aver ricevuto invito formale dal dirigente scolastico alla fruizione del periodo di ferie di spettanza contrattuale e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle ferie alla fine del rapporto. Difatti la Corte di Cassazione, con più sentenze, ha affermato che in tema di ferie del personale docente assunto annualmente con contratto a tempo determinato, che non abbia chiesto di poterne fruire durante il periodo di sospensione delle lezioni, sussiste il diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere inutilmente invitato il docente a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva. Tale principio -secondo la Corte- deve essere affermato in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, periodo in cui il docente medesimo ha messo comunque a disposizione le proprie energie lavorative e comunque prestato attività scolastiche diverse dalle lezioni frontali (Cass. n. 14268 del 5/05/2022; Cass. n. 16715 del 17/06/2024; Cass n. 13440 del 15/05/2024; Cass. n. 28587 del 6/11/2024). Al fine di una migliore comprensione della questione deve riassumersi l'attuale stato della legislazione e della contrattazione collettiva sul punto. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (norme appunto richiamate dalla su menzionata giurisprudenza della Corte) afferma la regola generale che detta un vero e proprio obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione. Esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno indotto il legislatore ad affermare il divieto di “monetizzazione” delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi», onde «la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi novellato il comma 8 dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato. Ai sensi di detta norma: «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». In virtù di tale norma, pertanto, i giorni di ferie eccedenti il periodo di sospensione delle attività didattiche (unico periodo in cui le stesse sono fruibili ai sensi dell'art 1, comma 54, della L. n. 228/2012), sono monetizzati in quanto, lì dove la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, «le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico», in virtù dell'art. 38, comma 2, CCNL 2019-2021. Lo stesso articolo 38, comma 2, del CCCNL per il comparto scuola, relativo al periodo 2019-2021, riproducendo quanto già statuito dall'abrogato art. 19, comma 2, del precedente CCNL, ha stabilito che «le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato». Dunque le ferie dei docenti assunti con contratto a tempo determinato saranno proporzionali al periodo di durata del contratto.
Come accennato l'art 1, comma 54, della L. n. 228/2012, dispone, che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. In via generale, dunque, i docenti devono fruire delle ferie dovute nei periodi di sospensione delle lezioni, così come pure recepito dall'art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dal successivo art. 14 del CCNL, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica. La norma del citato art. 1, co. 54, ha l'evidente ratio di bilanciare i diritti dei lavoratori
(nella specie i docenti) con le esigenze proprie di continuità didattica tipiche del servizio scolastico. In tale bilanciamento sono lasciati alla libera fruibilità degli insegnanti solo sei giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche (art. 13, comma 9, del CCNL), alla stregua degli ulteriori tre giorni di permesso retribuito (previsti dall'articolo 15, comma 2, del CCNL), mentre le rimanenti ferie devono essere obbligatoriamente fruite nei periodi di sospensione di tali attività. Deve rammentarsi che il diritto alle ferie è costituzionalmente protetto dall''articolo 36, comma 3, della nostra Costituzione, che prevede: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
Coerentemente con tale principio l'art. 2109 c.c., rubricato «Periodo di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». Il sistema di fruizione delle ferie scolastiche sopra descritto pare invero armonizzarsi con tali norme, in quanto da un lato accorda concretamente la possibilità di fruire di giorni di riposo nei periodi di sospensione delle attività didattiche (ed extradidattiche), in quanto tale limitazione vincolistica risponde alle esigenze specifiche della scuola e degli interessi del prestatore di lavoro (…) venendo accordate soltanto nel tempo che l'imprenditore stabilisce. Come si è detto in premessa proprio su tale meccanismo, e con specifico riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, è intervenuta la Corte regolatrice ad affermare che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro specifica richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in cui non siano ovviamente chiamati a rendere egualmente la prestazione lavorativa (per scrutini, esami di Stato e altre attività valutative). D'altro canto il docente, durante i periodi di sospensione programmati sin dall'inizio dell'anno scolastico, in virtù di quanto disciplinato in parte dalla legislazione nazionale ed in parte da provvedimenti regionali, pur non svolgendo alcuna prestazione lavorativa, viene regolarmente retribuito. Secondo la Corte di cassazione tali periodi di sospensione non possono essere considerati in automatico “ferie”, senza che il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ciò in quanto l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e le altre successive già citate). Il pensiero della Corte non pare condivisibile, sembrando voler applicare principi della giurisprudenza comunitaria che mal si attagliano alla concreta situazione dei docenti non di ruolo. Invero la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea cui fa riferimento la Corte di Cassazione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16) richiama la regola in base alla quale gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , Controparte_2
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54). In altri termini la CGE ha inteso affermare che il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, Controparte_2
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Le sentenze della CGE intendono, quindi, evidentemente scongiurare il pericolo derivante dalla completa privazione del lavoratore del diritto al riposo, sia sottoforma di periodo di ferie materialmente fruito, sia sotto il profilo indennitario (monetizzazione). Nel caso della docenza scolastica con contratto a termine, tuttavia, non si è affatto di fronte alla perdita oggettiva del “periodo di riposo” o “ferie”, né della corrispondete indennità sostitutiva. Diversamente, nella concreta fattispecie, le ferie sono rese obbligatorie e concentrate di diritto nei periodi di sospensione delle attività didattiche. In tali periodi il docente non svolge prestazione lavorativa (ad eccezione di quando sia chiamato a svolgere scrutini, esami, etc.) svolgendo di fatto un periodo di riposo retribuito. In tali giorni in cui non viene svolta alcuna prestazione lavorativa egli non può che essere considerato in ferie, non giustificandosi altrimenti sotto nessuna altra forma contrattuale la corresponsione della retribuzione. Lì dove il suddetto periodo di sospensione (che va dal termine delle lezioni alla fine del contratto, detratti i giorni destinati agli scrutini o ad eventuali esami) non sia sufficiente a coprire tutti i giorni di ferie spettanti di diritto, le ferie eccedenti sono monetizzate e compensate sottoforma di indennità sostitutiva (dell'art. 38, comma 2,
CCNL citato). Non è dunque ipotizzabile in tale fattispecie una violazione del diritto del lavoratore alle ferie alla stregua della differente ipotesi in cui il lavoratore non abbia usufruito di alcun periodo di riposo. Ai docenti con contratto a termine sono, difatti, accordati plurimi giorni di riposo dal lavoro durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Tale periodo, in cui non viene resa dal docente alcuna prestazione lavorativa, viene regolarmente retribuito ed è imposto cronologicamente dalla peculiarità della prestazione scolastica, caratterizzata -come già detto- da esigenze calendarizzate di continuità didattica. Diversamente perderebbe del tutto di significato contrattuale il perdurare della retribuzione anche in assenza della prestazione, mancando una diversa causa tipica dettata dal contratto o dalla legge (aspettativa retribuita, permessi, malattia, infortunio, etc.); viene così violato il principio di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione. A tale ingiustificato periodo di riposo retribuito, secondo la logica seguita dalla Suprema Corte, andrebbe poi ulteriormente a sommarsi l'indennità sostitutiva, come se quel periodo di riposo non fosse stato affatto accordato.
La Corte di cassazione, nella sua motivazione, non spiega, però, la natura contrattuale di questa peculiare sospensione dell'attività lavorativa, comunque retribuita, ma asserisce che tale periodo può coincidere con le ferie solo ove richiesto dal lavoratore, venendo egli a perdere sia il diritto alle ferie sia all'indennità sostitutiva qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo tempestivamente (ma inutilmente) invitato a fruirne. Una tale conclusione appare invero incoerente con il sistema generale sopra descritto, finendo con l'ammettere da un canto la legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie per esigenze di risparmio della spesa pubblica (sistema ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. con la sentenza n. 95/2016), ma dall'altro consentendo una sostanziale duplicazione di spesa, mediante il cumulo tra la retribuzione corrisposta per i giorni di sospensione dalla prestazione lavorativa e l'indennità sostitutiva delle ferie. Sotto altro profilo non si vede come potrebbe mai il docente con contratto a tempo determinato non rendersi conto -in mancanza di una specifica e comprovata avvertenza del Dirigente Scolastico- che egli deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, quando è la legge stessa -che non ammette ignoranza- ad imporglielo (art 1, comma 54, della L. n. 228/2012). Di fatto la limitatezza temporale della prestazione lavorativa resa con il contratto a tempo determinato è tale da non consentire al docente di fruire delle ferie in nessun altro periodo;
tant'è che il periodo di sospensione non è talvolta neppure sufficiente a coprire tutti i giorni di ferie contrattualmente previsti (ragion per cui il CCNL consente, in questo caso, il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie eccedenti). Il preventivo avvertimento del datore di lavoro è, dunque, nella specie del tutto privo di scopo, giacché la disciplina delle ferie obbedisce di fatto, nel sistema scolastico, ad un regime vincolistico, che obbliga il docente a tempo determinato a svolgere il periodo riposo soltanto nel concentrato lasso di tempo della sospensione dalle attività didattiche, lasciando ben poco margine di variazione. Il diritto alle ferie è perciò pienamente garantito ai docenti non di ruolo, vuoi per il periodo di riposo retribuito che viene svolto giocoforza tra la fine delle attività didattiche e la naturale scadenza del contratto, vuoi per la consentita monetizzazione delle ferie eventualmente eccedenti il suddetto periodo, indipendentemente da ogni preventiva avvertenza del dirigente scolastico. E' appena il caso di osservare, infine, che -paradossalmente- il convenuto, CP_1 lì dove non si volessero ritenere automaticamente coincidenti il periodo di
“sospensione” dalla prestazione con quello delle “ferie” (secondo la recente tesi della Cassazione citata), potrebbe persino ritenersi legittimato, in astratto, ad agire per la ripetizione della quota di retribuzione indebitamente corrisposta in assenza di prestazione lavorativa, o a farne oggetto di eccezione di compensazione con l'indennità sostitutiva. In conclusione l'orientamento palesato dalla Corte di cassazione nelle richiamate sentenze (nn. 14268/2022; 16715/2024; 13440/2024; 28587/2024) contiene, lacune interpretative che, a parere del Giudicante, meritano approfondimenti ed una accurata riponderazione della presente fattispecie seriale, alla luce delle specifiche peculiarità del rapporto lavorativo svolto dai docenti non di ruolo.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese in considerazione della controvertibilità della questione di diritto sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 4.12.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)