TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/11/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. TO TA PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dr.ssa AN TA GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5682/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da col patrocinio dell'avv. Elisabetta Rovaglia, che la rappresenta e Parte_1 difende per procura speciale in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 22.07.2025, con richiamo alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo):
“- dichiarare per quanto dedotto ed argomentato in narrativa la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, signora e del matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto il 02.07.1994, nel comune di Novate Milanese, in regime di comunione dei beni;
- disporre che il resistente versi a titolo di contributo al mantenimento per il figlio in base alle Per_1 proprie capacità economiche la somma di euro 400,00 mensili, al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo de1Tribunale di Torino.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di dedurre ed argomentare con la concessione delle memorie successive ex articoli 473 bis e seguenti cpc. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il P.M.
“Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in NOVATE MILANESE (MI) il 02.07.1994.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVATE MILANESE e del Comune di MONTANO LUCINO (atto n. 12, parte II, serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni: (14.03.1998) e Per_2 Per_1 (16.02.2002).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1334/2022 del Tribunale di Como, pubblicata il 29.12.2022, passata in giudicato.
Con ricorso in data 27.03.2024, la ricorrente adiva questo Tribunale, chiedendo: (i) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.; (ii) di disporre che il resistente corrisponda alla medesima, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
(iii) di ordinare, “nel caso di lavoro del signor (cfr. ricorso, p. 3), al datore di lavoro del resistente di provvedere al versamento CP_1 diretto di dette somme in favore della sig.ra Parte_1
Alla prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenutasi in data 21.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente veniva ascoltata mentre il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva ed era perciò dichiarato contumace.
Il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice Relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e non ravvisata la necessità di assumere provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale del 12.07.2025 la causa era rimessa in istruttoria, essendosi rilevata la mancata produzione della sentenza di separazione munita dell'attestazione di irrevocabilità; veniva quindi assegnato a parte ricorrente termine per provvedervi ed era fissata nuova udienza di rimessione in decisione al 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La ricorrente, con tali note, versava in atti la pronuncia con attestazione del passaggio in giudicato e ribadiva le conclusioni definitive già rassegnate, come riportate in epigrafe.
All'esito di detta udienza “figurata”, dunque, con ordinanza del 02.10.2025 il Giudice Relatore nuovamente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i. pagina 2 di 5 Tra i coniugi è stata pronunciata sentenza di separazione in data 29.12.2022, della quale consta il passaggio in giudicato in data 26.07.2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Como nel giudizio di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in assenza di eccezione del coniuge convenuto, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
La ricorrente ha domandato, a mente dell'art. 337-septies c.p.c., di porre in capo al sig.
[...] l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (al momento della CP_1 Per_1 presente decisione ventitreenne, ma non economicamente indipendente e stabilmente convivente con la madre) l'importo mensile di E. 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo applicato dal Tribunale di Torino. Nulla, per contro, ha chiesto rispetto all'altro figlio della coppia,
anch'egli maggiorenne e del quale la stessa sig.ra riferisce la conseguita piena Per_2 Parte_1 autonomia dal nucleo materno (cfr. ricorso, p. 2, nonché dichiarazioni di cui al verbale d'udienza 21.05.2025)
Sul punto, va rilevato che la sentenza di separazione aveva quantificato in E. 300,00 il contributo mensile a carico del resistente per il mantenimento del figlio , oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie. All'epoca della pronuncia (29.12.2022) questi era già maggiorenne, essendo nato il [...]; in ragione della propria condizione di studente, tuttavia, risultava privo di indipendenza economica (cfr. sent. sep.).
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato e documentato di lavorare come collaboratrice domestica, con una retribuzione mensile di E. 750,00 circa (cfr. dich. sost. CUD 2024- 2022 sub doc. 6); ha inoltre affermato di dover provvedere a reperire una nuova sistemazione abitativa per sé e per , a seguito del pignoramento della casa coniugale a lei assegnata in sede separativa. Per_1 Sentita dal Giudice Relatore, la sig.ra ha riferito dell'insorgere di problemi psichiatrici a Parte_1 carico del figlio (cfr. verbale d'udienza 21.05.2025: “da gennaio 2024 ha una diagnosi Per_1 psichiatrica, è stato in comunità a gennaio 2024 e vi è rimasto fino a ottobre 2024, ora vive con me ed è seguito dal CPS di Appiano”); ha dichiarato di convivere col nuovo compagno e, quanto alle proprie condizioni economiche, così si è espressa: “Io lavoro con contratto regolare come colf con guadagni netti di circa 750 euro e poi ho delle entrate fuori busta” (cfr. ancora verbale d'udienza 21.05.2025).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea possa essere accolta nei termini di seguito esposti, dovendosi confermare la misura dell'assegno di mantenimento del figlio già fissata all'esito del giudizio di separazione.
Non risultano, difatti, acquisiti al giudizio elementi idonei a giustificare l'incremento richiesto dalla ricorrente. Segnatamente, quanto alla situazione economica delle parti la ricorrente non ha allegato né dato prova di mutamenti delle rispettive condizioni tali da imporre la modifica del contributo. Ciò vale, in primo luogo, per la stessa sig.ra se, in sede di separazione, il Parte_1 contributo di E. 300,00 era stato determinato a fronte di un reddito da lavoro della medesima pari ad E. 600,00 al mese (cfr. sent. sep.,), in questo giudizio la ricorrente ha documentato una retribuzione mensile di E. 750,00 circa, dichiarando altresì di percepire “delle entrate fuori busta” (cfr. verbale d'udienza 21.05.2025); la parte ha poi dato conto della convivenza col nuovo compagno ed è ragionevole presumere che quest'ultimo, almeno in parte, contribuisca alle necessità del ménage familiare. Irrilevante, ancora, è la circostanza che la casa coniugale già assegnata alla sia Parte_1
pagina 3 di 5 stata oggetto di pignoramento, tenuto conto che si tratta di circostanza già desumibile dalla pronuncia separativa (cfr. sent. sep. cit.) e che la documentazione prodotta non dà evidenza degli eventuali sviluppi della procedura. Nulla, poi, è stato neppure allegato in merito ad eventuali miglioramenti della situazione reddituale del resistente (che, anzi, dalle stesse dichiarazioni di controparte parrebbe peggiorata).
Parimenti non emergono elementi rilevanti quanto alla situazione del figlio , ad oggi Per_1 disoccupato secondo il racconto della ricorrente. Il giovane, come detto, all'epoca della pronuncia di separazione, era già maggiorenne benché privo di indipendenza economica (cfr. sent. sep.,). Delle problematiche psichiatriche riferite dalla madre – peraltro, solo all'udienza di comparizione: cfr. ancora verbale 21.05.2025 – non vi è prova, né è allegato e tantomeno dimostrato se e in che termini esse incidano sulla capacità lavorativa di che, in difetto di elementi di prova contraria, deve Per_1 presumersi, considerata la maggiore età.
In definitiva, deve confermarsi l'importo di E. 300,00/mese già stabilito a carico del resistente con la pronuncia di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le condizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Torino.
Detto contributo economico è dovuto dal resistente a far data dalla domanda giudiziale.
Sulla domanda di versamento diretto del contributo al mantenimento
La ricorrente ha altresì domandato che, “Nel caso in cui il signor risulti ancora CP_1 lavoratore dipendente…” (cfr. ricorso, p. 2), del contributo al mantenimento del figlio, riconosciuto a carico del medesimo, sia disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente.
Si premette che la domanda in esame, seppur non riportata tra le conclusioni del ricorso, è tuttavia contenuta nel corpo dell'atto e non v'è motivo per ritenere che la parte vi abbia, pur implicitamente, rinunciato, considerato che la ricorrente ha precisato le conclusioni definitive, richiamandosi all'atto introduttivo.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile.
Va osservato, al riguardo, come l'art. 473-bis.37 c.p.c. disponga che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento… in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”.
Consegue alla previsione richiamata che il presente provvedimento, laddove ha riconosciuto il diritto della sig.ra a percepire l'assegno per il mantenimento del figlio , costituisce Parte_1 Per_1 già esso stesso titolo per pretenderne il versamento diretto ad opera degli eventuali terzi debitori del genitore obbligato, senza necessità di un'espressa pronuncia giudiziale in tal senso.
Dal che l'inammissibilità della domanda in esame, rispetto alla quale difetta, in capo alla ricorrente, l'interesse ad agire.
Sulle spese di lite
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerata la natura del giudizio (necessaria con riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili), il suo esito complessivo e la non opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVATE MILANESE di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il resistente corrisponda Controparte_1 all'altro genitore, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di € 300,00, da Per_1 versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino, qui richiamato;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda attorea di versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio da parte del datore di lavoro del resistente;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 07.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN TA TO TA
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. TO TA PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dr.ssa AN TA GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5682/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da col patrocinio dell'avv. Elisabetta Rovaglia, che la rappresenta e Parte_1 difende per procura speciale in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 22.07.2025, con richiamo alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo):
“- dichiarare per quanto dedotto ed argomentato in narrativa la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, signora e del matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto il 02.07.1994, nel comune di Novate Milanese, in regime di comunione dei beni;
- disporre che il resistente versi a titolo di contributo al mantenimento per il figlio in base alle Per_1 proprie capacità economiche la somma di euro 400,00 mensili, al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo de1Tribunale di Torino.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di dedurre ed argomentare con la concessione delle memorie successive ex articoli 473 bis e seguenti cpc. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il P.M.
“Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in NOVATE MILANESE (MI) il 02.07.1994.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVATE MILANESE e del Comune di MONTANO LUCINO (atto n. 12, parte II, serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni: (14.03.1998) e Per_2 Per_1 (16.02.2002).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1334/2022 del Tribunale di Como, pubblicata il 29.12.2022, passata in giudicato.
Con ricorso in data 27.03.2024, la ricorrente adiva questo Tribunale, chiedendo: (i) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i.; (ii) di disporre che il resistente corrisponda alla medesima, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
(iii) di ordinare, “nel caso di lavoro del signor (cfr. ricorso, p. 3), al datore di lavoro del resistente di provvedere al versamento CP_1 diretto di dette somme in favore della sig.ra Parte_1
Alla prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenutasi in data 21.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente veniva ascoltata mentre il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva ed era perciò dichiarato contumace.
Il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice Relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e non ravvisata la necessità di assumere provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale del 12.07.2025 la causa era rimessa in istruttoria, essendosi rilevata la mancata produzione della sentenza di separazione munita dell'attestazione di irrevocabilità; veniva quindi assegnato a parte ricorrente termine per provvedervi ed era fissata nuova udienza di rimessione in decisione al 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La ricorrente, con tali note, versava in atti la pronuncia con attestazione del passaggio in giudicato e ribadiva le conclusioni definitive già rassegnate, come riportate in epigrafe.
All'esito di detta udienza “figurata”, dunque, con ordinanza del 02.10.2025 il Giudice Relatore nuovamente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 898/1970 e s.m.i. pagina 2 di 5 Tra i coniugi è stata pronunciata sentenza di separazione in data 29.12.2022, della quale consta il passaggio in giudicato in data 26.07.2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Como nel giudizio di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in assenza di eccezione del coniuge convenuto, rimasto contumace.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
La ricorrente ha domandato, a mente dell'art. 337-septies c.p.c., di porre in capo al sig.
[...] l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (al momento della CP_1 Per_1 presente decisione ventitreenne, ma non economicamente indipendente e stabilmente convivente con la madre) l'importo mensile di E. 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo applicato dal Tribunale di Torino. Nulla, per contro, ha chiesto rispetto all'altro figlio della coppia,
anch'egli maggiorenne e del quale la stessa sig.ra riferisce la conseguita piena Per_2 Parte_1 autonomia dal nucleo materno (cfr. ricorso, p. 2, nonché dichiarazioni di cui al verbale d'udienza 21.05.2025)
Sul punto, va rilevato che la sentenza di separazione aveva quantificato in E. 300,00 il contributo mensile a carico del resistente per il mantenimento del figlio , oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie. All'epoca della pronuncia (29.12.2022) questi era già maggiorenne, essendo nato il [...]; in ragione della propria condizione di studente, tuttavia, risultava privo di indipendenza economica (cfr. sent. sep.).
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato e documentato di lavorare come collaboratrice domestica, con una retribuzione mensile di E. 750,00 circa (cfr. dich. sost. CUD 2024- 2022 sub doc. 6); ha inoltre affermato di dover provvedere a reperire una nuova sistemazione abitativa per sé e per , a seguito del pignoramento della casa coniugale a lei assegnata in sede separativa. Per_1 Sentita dal Giudice Relatore, la sig.ra ha riferito dell'insorgere di problemi psichiatrici a Parte_1 carico del figlio (cfr. verbale d'udienza 21.05.2025: “da gennaio 2024 ha una diagnosi Per_1 psichiatrica, è stato in comunità a gennaio 2024 e vi è rimasto fino a ottobre 2024, ora vive con me ed è seguito dal CPS di Appiano”); ha dichiarato di convivere col nuovo compagno e, quanto alle proprie condizioni economiche, così si è espressa: “Io lavoro con contratto regolare come colf con guadagni netti di circa 750 euro e poi ho delle entrate fuori busta” (cfr. ancora verbale d'udienza 21.05.2025).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea possa essere accolta nei termini di seguito esposti, dovendosi confermare la misura dell'assegno di mantenimento del figlio già fissata all'esito del giudizio di separazione.
Non risultano, difatti, acquisiti al giudizio elementi idonei a giustificare l'incremento richiesto dalla ricorrente. Segnatamente, quanto alla situazione economica delle parti la ricorrente non ha allegato né dato prova di mutamenti delle rispettive condizioni tali da imporre la modifica del contributo. Ciò vale, in primo luogo, per la stessa sig.ra se, in sede di separazione, il Parte_1 contributo di E. 300,00 era stato determinato a fronte di un reddito da lavoro della medesima pari ad E. 600,00 al mese (cfr. sent. sep.,), in questo giudizio la ricorrente ha documentato una retribuzione mensile di E. 750,00 circa, dichiarando altresì di percepire “delle entrate fuori busta” (cfr. verbale d'udienza 21.05.2025); la parte ha poi dato conto della convivenza col nuovo compagno ed è ragionevole presumere che quest'ultimo, almeno in parte, contribuisca alle necessità del ménage familiare. Irrilevante, ancora, è la circostanza che la casa coniugale già assegnata alla sia Parte_1
pagina 3 di 5 stata oggetto di pignoramento, tenuto conto che si tratta di circostanza già desumibile dalla pronuncia separativa (cfr. sent. sep. cit.) e che la documentazione prodotta non dà evidenza degli eventuali sviluppi della procedura. Nulla, poi, è stato neppure allegato in merito ad eventuali miglioramenti della situazione reddituale del resistente (che, anzi, dalle stesse dichiarazioni di controparte parrebbe peggiorata).
Parimenti non emergono elementi rilevanti quanto alla situazione del figlio , ad oggi Per_1 disoccupato secondo il racconto della ricorrente. Il giovane, come detto, all'epoca della pronuncia di separazione, era già maggiorenne benché privo di indipendenza economica (cfr. sent. sep.,). Delle problematiche psichiatriche riferite dalla madre – peraltro, solo all'udienza di comparizione: cfr. ancora verbale 21.05.2025 – non vi è prova, né è allegato e tantomeno dimostrato se e in che termini esse incidano sulla capacità lavorativa di che, in difetto di elementi di prova contraria, deve Per_1 presumersi, considerata la maggiore età.
In definitiva, deve confermarsi l'importo di E. 300,00/mese già stabilito a carico del resistente con la pronuncia di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le condizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Torino.
Detto contributo economico è dovuto dal resistente a far data dalla domanda giudiziale.
Sulla domanda di versamento diretto del contributo al mantenimento
La ricorrente ha altresì domandato che, “Nel caso in cui il signor risulti ancora CP_1 lavoratore dipendente…” (cfr. ricorso, p. 2), del contributo al mantenimento del figlio, riconosciuto a carico del medesimo, sia disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente.
Si premette che la domanda in esame, seppur non riportata tra le conclusioni del ricorso, è tuttavia contenuta nel corpo dell'atto e non v'è motivo per ritenere che la parte vi abbia, pur implicitamente, rinunciato, considerato che la ricorrente ha precisato le conclusioni definitive, richiamandosi all'atto introduttivo.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile.
Va osservato, al riguardo, come l'art. 473-bis.37 c.p.c. disponga che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento… in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”.
Consegue alla previsione richiamata che il presente provvedimento, laddove ha riconosciuto il diritto della sig.ra a percepire l'assegno per il mantenimento del figlio , costituisce Parte_1 Per_1 già esso stesso titolo per pretenderne il versamento diretto ad opera degli eventuali terzi debitori del genitore obbligato, senza necessità di un'espressa pronuncia giudiziale in tal senso.
Dal che l'inammissibilità della domanda in esame, rispetto alla quale difetta, in capo alla ricorrente, l'interesse ad agire.
Sulle spese di lite
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerata la natura del giudizio (necessaria con riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili), il suo esito complessivo e la non opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVATE MILANESE di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il resistente corrisponda Controparte_1 all'altro genitore, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di € 300,00, da Per_1 versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino, qui richiamato;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda attorea di versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio da parte del datore di lavoro del resistente;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 07.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN TA TO TA
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 5 di 5