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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2781/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2781/2021 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Catia Buiarelli, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Città della Pieve via Toscana n.16- loc. Po' Bandino 06062 presso il difensore avv. Catia Buiarelli RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Controparte_1 C.F._2 Minelli giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliato in Perugia via Fiume n. 17 presso il difensore avv. Ubaldo Minelli
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da memoria integrativa del 14.2.2022, ossia: « 1) pronunziare con sentenza la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 matrimonio in ON (PG) il 11.03.2003 e registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON Anno 2003 Numero 3 Parte I Serie Ufficio 1 con espressa richiesta di addebito della separazione a che, con il proprio comportamento, come esposto in narrativa, Controparte_1 ha violato le regole e gli obblighi matrimoniali;
2) assegnare l'abitazione coniugale a Parte_1 RS quale coniuge svantaggiata prevedendo l'affido esclusivo dei figli a presso Controparte_2 l'abitazione in ON, Via Roma, n.23 perché l'affidamento al padre, è contrario alla crescita e
pagina 1 di 11 benessere dei figli che rimarranno collocati con la madre nella casa familiare. 3) prevedere l'obbligo di di versare in favore di , a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 RS figli e la somma per i due figli di euro 500,00= anch'essa rivalutabile in base agli Controparte_2 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per la figlio da stabilire secondo il Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Perugia. (Sono quindi da considerarsi straordinarie scolastiche senza preventiva concertazione: libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente conIGliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali e relativi libri di testo. Sono da considerarsi straordinarie scolastiche con preventiva concertazione: le rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso, corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingue e informatici, gite scolastiche superiori a un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose, (es: computer). Sono da considerarsi straordinarie educative ricreative e sportive senza preventiva concertazione: eventuali attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura Sono da considerarsi straordinarie educative ricreative e sportive con preventiva concertazione: iscrizioni attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura corso di informatica e di lingua, centri estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanza e viaggi effettuati autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie, (bollo, assicurazione), spese di manutenzione/riparazione. Spese per eventi IGnificativi, spese per il festeggiamento di eventi IGnificativi nella vita dei figli, spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole. Spese per baby-sitter o custodia della prole ove già non previste dalla organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole. Sono da considerarsi Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: Analisi e esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN, acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite e interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza. Sono da considerarsi Spese mediche sanitarie con preventiva concertazione: visite e interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o provate e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali cd da banco. 4) Disporre a favore di gli assegni familiari e/o assegno unico e/o assegni similari ordinando al Parte_1 IG. di svolgere tutte le pratiche necessarie al rilascio di tali assegni alla moglie Controparte_1 come sottoscrizione di pratiche da presentare all'Inps o Enti analoghi. 5) Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione personale di nella prospettiva Controparte_1 del recupero del diritto di visita padre – figli, data la dipendenza dell'uomo da sostanze alcoliche e da stupefacenti e dato il diritto al benessere dei figli anche nel rapporto con il padre. 6) condannare
al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della moglie e dei figli nella Controparte_1 misura di euro 5.000,00 o in via equitativa ex art. 1226 c.c. 7) disporre a carico di Controparte_1 l'obbligo al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti autorità; Il tutto con vittoria di spese e compensi della presente causa.»
Conclusioni di parte resistente: come da memoria integrativa datata 4.3.2022, ossia: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
= pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
pagina 2 di 11 = assegnare l'abitazione coniugale posta in ON, (PG), Via Roma n.23 a , mentre Controparte_1
insieme ai figli ed trasferiranno altrove la residenza e così in Parte_1 CP_2 RSona_2 ON, Via XX Settembre n.27;
= dichiarare che e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori RSona_2 Controparte_2 con collocazione presso la casa della madre, prevedendo che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la potestà genitoriale e prevedendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
= disporre un graduale e serio percorso di riavvicinamento del padre con i figli, rimettendosi al Giudice adito per l'eventuale assistenza da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio per il primo periodo, cercando di incrementare sempre più la frequenza sino a statuire che: - il figlio
possa incontrare il padre almeno due pomeriggi alla settimana e, dal compimento del sesto CP_2 anno di età in poi, pernotti almeno una volta alla settimana presso l'abitazione del padre;
- la figlia RS potrà recarsi o pernottare quando vuole a casa del padre, a semplice sua richiesta, stimolandola ad incrementare la frequentazione, qualora la osteggi;
ad anni alterni i figli trascorrano con l'uno o l'altro genitore, il Natale, il primo dell'anno, l'Epifania e la Pasqua e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, oltre un periodo di tempo più prolungato (almeno tre giorni consecutivi) in occasione delle festività estive, natalizie e pasquali.
= dichiarare l'obbligo di a versare in favore di , solo a titolo di Controparte_1 Parte_1 RS contributo al mantenimento dei figli e la somma per i due figli, di Euro 400,00 Controparte_2 mensile a rivalutabile in base agli indici ISTAT, a partire dal mese di luglio 2021 con termine entro e non oltre il 15 di ogni mese, importo comprensivo della quota dell'assegno al nucleo familiare a lui spettante di diritto, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per i figli e da stabilire secondo il Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Perugia ovvero, in subordine, stabilire che la quota dell'assegno al nucleo familiare a lui spettante di diritto venga assegnata direttamente in favore della IG.ra e, Pt_1 contestualmente, ridurre in proporzione l'assegno di mantenimento a suo carico;
RS
= verificata ed accertata la sindrome da alienazione parentale in capo ai figli e Controparte_1 condannare la IG.ra al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura che verrà Parte_1 indicata dal tribunale adito, anche in via equitativa.»
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 31.5.2021, conveniva in giudizio il coniuge, Parte_1 CP_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il giorno 11.3.2003 e che dall'unione erano
[...] RS nati i figli (il 7.3.2005) e (il 22.6.2017); che il marito le aveva impedito di intrattenere CP_2 rapporti sociali, imponendole di rimanere in casa ad accudire i figli;
che il marito l'aveva vessata con insulti e l'aveva aggredita percuotendola e strattonandola per i capelli, già nell'anno 2011, quando per le lesioni riportate doveva recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia;
che un altro episodio di violenza da parte del marito si verificava a Natale del 2015, come reazione alla sua richiesta di recarsi a trovare la sua famiglia di origine;
che nel 2016 il marito le arrecava nuovamente lesioni, che venivano fatte passare come infortunio sul lavoro;
che nel medesimo anno richiedeva e otteneva un ordine di RS allontanamento nei confronti del marito;
che anche la figlia era fatta oggetto di insulti e percosse da parte del padre;
che il marito faceva abuso di alcool e di stupefacenti, per acquistare i quali utilizzava tutti i propri guadagni, arrivando poi a sottrarre alla figlia i soldi che la ragazza aveva ricevuto in regalo dai nonni;
che nel 2021 aveva presentato un secondo ricorso per ordine di protezione, ai sensi dell'art. 342 bis c.c.; di lavorare con contratto a tempo indeterminato e parziale per uno stipendio mensile di € 700,00; che il marito faceva lavori saltuari.
La ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati con i suoi comportamenti ingiuriosi e le sue condotte violente, che quantificava nella somma di € 5.000,00.
Chiedeva inoltre disporsi: 1) l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei;
2) l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del cognato); 3) un contributo del padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
4) un contributo di mantenimento in proprio favore per l'importo di € 150,00 mensili costituitosi per la fase presidenziale, contestava gli addebiti e deduceva che la fine Controparte_1 dell'unione coniugale era da ricondurre al comportamento indolente della moglie. Sotto il profilo economico deduceva: di lavorare, in maniera non stabile, come cuoco e pizzaiolo e di avere percepito nel 2020 un reddito di € 16.323,00; di avere debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate (per € 25.225,38) e di alcune società finanziarie, presso le quali aveva preso in prestito le somme utilizzate per l'acquisto dell'autovettura e per altre eIGenze della famiglia. Il resistente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dalla moglie e disporsi: l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In esito all'udienza presidenziale del 16.11.2021, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti e provvisori (affidando i figli in via esclusiva alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale e disponendo a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio); rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza n. 1509/2023 pubblicata il 9.10.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruttoria delle domande accessorie.
pagina 4 di 11 RS All'udienza del 28.11.2022 il giudice istruttore procedeva all'audizione della figlia minore la causa veniva successivamente istruita mediante acquisizione della valutazione della capacità genitoriali Parte da parte dell'equipe dell' e mediante assunzione di prove testimoniali;
all'udienza del 5.2.2025 veniva rimessa alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie conseguenti e, nello specifico, la domanda di addebito, la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento dei figli e alla determinazione del contributo al loro mantenimento, nonché la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie.
È invece inammissibile nella presente sede l'azione aquiliana proposta dalla IG.ra deducendo Pt_1 la lesione dei diritti della persona (propri e dei figli) e segnatamente del diritto all'onore e all'integrità fisica.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di conIGlio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Passando alla domanda di addebito, proposta dalla ricorrente, deve rilevarsene subito la fondatezza.
In punto di fatto va osservato come la documentazione acquisita presso il SER.D. di ON (relazione del giorno 11.7.2019 indirizzata alla commissione medica per le patenti di guida di Perugia) riscontri il pregresso uso di sostanze stupefacenti da parte del IG. nonché l'esistenza in capo CP_1 allo stesso di un disturbo da uso di alcool per il quale egli ha seguito fin dal 2011 terapie anticraving. La valutazione compiuta dal SER.D nel 2019 rilevava un “disturbo da uso di alcol moderato” prescrivendo un programma terapeutico costituito da colloqui motivazionali ed eventuali trattamenti farmacologici.
Il resistente ha riconosciuto di avere subito la sospensione della patente a causa dell'abuso di alcol, riferendo, all'udienza del 17.5.2023, di essere monitorato da cinque anni per tale ragione («Sono cinque anni che vengo monitorato con l'esame del capello perché avevano sospeso la patente nel 2018; da questi esami risulta che il mio consumo di alcool è moderato»). Anche nel corso del colloquio con lo psicologo dell'Equipe di valutazione delle competenze genitoriali il IG. ammetteva di aver fatto CP_1 accesso al CSM nel 2011, in corrispondenza dell'inizio delle problematiche coniugali (e della prima aggressione riferita dalla moglie), «per difficoltà legate a un suo comportamento rispetto all'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche» (cfr. relazione de27.9.2023). Analogamente ammetteva con la psicologa del servizio sociale del Comune di ON di sospendere periodicamente la terapia prescrittagli e di fare spesso consumo di alcol (cfr. relazione del 23.5.2023, ove si riportano anche le dichiarazioni del IG. in merito alla propria necessità di rimanere da solo “nei suoi momenti CP_1 difficili”).
Non può peraltro affermarsi che il detto disturbo sia ormai superato, dal momento che il IG. CP_1 dopo aver dato disponibilità – ad aprile 2023 – a seguire un percorso valutativo e di monitoraggio con pagina 5 di 11 esami tossicologici su matrice cheratinica, dapprima rinviava l'esame tossicologico del capello che gli veniva proposto, dichiarando che l'avrebbe fatto il successivo mese di giugno (cfr. relazione SER.D del 18.4.2023), quindi interrompeva il percorso a dicembre 2023 (cfr. relazione SER.D del 9.4.2024), per poi produrre un esame tossicologico eseguito di propria iniziativa presso un laboratorio privato.
Indubbia, dunque, l'esistenza di siffatte problematiche, deve ritenersi assolutamente priva di ogni credibilità la testimonianza della sorella del resistente, laddove ha negato di avere Testimone_1 mai visto il fratello ubriaco, precisando di averlo visto solo qualche volta “leggermente allegro”.
Premesso che la casa dei coniugi si trova nello stesso edificio in cui sono ubicati anche Parte_3 l'appartamento della IG.ra e quello dei suoi genitori, la deposizione del teste Testimone_1 [...] (padre del resistente) circa la condizione di ubriachezza in cui versava il figlio Tes_2 CP_1
“all'incirca una volta al mese” rafforza ulteriormente il giudizio di inattendibilità della teste Tes_1 e induce a ritenere che ella abbia taciuto e minimizzato le problematiche del fratello per non
[...] aggravare la sua posizione.
Ciò posto, deve darsi atto che la detta teste ha riconosciuto che la cognata una sera del mese di Pt_1 RS agosto 2015 si presentò a casa sua con la figlia (che all'epoca aveva dieci anni), dicendole che il marito era ubriaco. Sebbene la teste abbia riferito di essersi recata a casa del fratello per verificare quanto riferitole dalla cognata e di avere riscontrato che non era vero («io andai a casa loro e trovai mio fratello che non era affatto ubriaco»), la circostanza che quella notte la IG.ra e la figlia Pt_1 RS si siano effettivamente fermate a dormire nell'abitazione della testimone induce a ritenere il RS contrario. La spiegazione fornita dalla IG.ra (« si trattenne a casa mia perché si CP_1 Pt_1 era già addormentata insieme a mia figlia»), infatti, non spiega perché si sarebbe trattenuta a dormire presso di lei anche la IG.ra tanto più che i rapporti tra le due donne risultano non essere mai Pt_1 stati buoni, come riferito dalla stessa teste («durante il matrimonio frequentavo meno la casa di
perché non c'era un buon rapporto con sua moglie ») e come comprovato dal fatto CP_1 Pt_1 che la mattina successiva il marito della IG.ra chiese alla cognata di restituire le chiavi della CP_1 loro abitazione, di cui ella aveva conservato la disponibilità dall'epoca in cui ci aveva temporaneamente vissuto durante i lavori di ristrutturazione della propria abitazione coniugale.
In effetti gli atteggiamenti collaborativi tenuti dai familiari del resistente nei confronti della moglie di lui, nonostante i cattivi rapporti intercorrenti tra loro, inducono a ritenere che vi fosse realmente un'eIGenza di protezione della donna e dei suoi figli, eIGenza di cui i predetti familiari non potevano non farsi carico, almeno nelle situazioni più gravi. In questo senso assume rilevanza anche quanto RS riferito dal teste in merito all'allontanamento – nel 2016 – della nuora e della nipote Testimone_2 dalla casa familiare e al loro trasferimento in un alloggio indicato dai servizi sociali. Il teste ha infatti riferito di avere provveduto a pagare l'affitto di questo alloggio temporaneo, dimostrando così di avere condiviso le eIGenze di protezione che avevano giustificato lo spostamento della donna e della figlia.
Gli atteggiamenti aggressivi e offensivi del resistente sono inoltre documentati dalla registrazione della conversazione ambientale avutasi nell'abitazione coniugale nell'aprile 2021 quando per oltre mezz'ora il IG. insulta la moglie e la figlia (con epiteti quali “imbecille”, “handicappata”, Controparte_1
“mongoloide”), urlando alla figlia frasi come “non capisci un cazzo”, “sei una perdente”, “ti gonfio” e paragonandola continuamente alla madre alla quale rivolge le medesime offese, fino a afferrare la figlia aggredendola anche fisicamente (cfr. audio registrazione contenuta nella chiavetta USB depositata agli atti).
Ulteriore riscontro è fornito dalla deposizione della teste , volontaria del Centro Testimone_3 antiviolenza di ON, la quale – dopo aver riferito di aver conosciuto la IG.ra presso il Pt_1 pagina 6 di 11 Centro, al quale la donna si era rivolta, e di essersi occupata del suo caso in maniera diretta a partire dal 2020 – ha raccontato che, durante uno dei colloqui avuti con la donna, il marito iniziò a chiamarla insistentemente al cellulare, fino a quando ella non rispose e a quel punto iniziò a insultarla, alternando le offese con frasi affettuose e richieste di tornare insieme («… in quell'occasione ho sentito quello che il IGnor diceva al telefono parole offensive rivolte alla moglie, alternandole con Controparte_1 richieste di tornare insieme e frasi tipo «ti voglio bene». In quell'occasione ho sentito offese ma non minacce. Quella volta arrivarono alla IGnora dal marito anche dei messaggi vocali di Pt_1 analogo contenuto e che io ho potuto sentire…»).
Gli elementi istruttori fin qui elencati consentono di affermare: che effettivamente il IG. CP_1 durante il matrimonio era affetto da un disturbo da uso di alcool, per il quale è stato a lungo
[...] seguito dal SER.D senza tuttavia riuscire mai a portare avanti fino in fondo il programma di recupero;
che, probabilmente anche in conseguenza di tale disturbo, egli aveva accessi d'ira che costringevano la moglie a cercare riparo presso i familiari del marito e a chieder aiuto al centro antiviolenza di ON, fino a indurla a presentare richiesta di ordine di protezione nel 2016 e a lasciare la casa coniugale;
che in seguito alle promesse del marito ella faceva rientro nella casa familiare e provava a riavviare la relazione coniugale, come testimoniato dalla nascita (nel giugno 2017) del figlio;
che le CP_2 problematiche irrisolte del marito affioravano nuovamente (come dimostrato dall'intervenuta sospensione della patente di guida e dal lungo percorso ripreso presso il SER.D di ON); che l'episodio dell'aprile 2021 – nel corso del quale gli atteggiamenti offensivi e aggressivi del IG. CP_1 si indirizzavano pesantemente verso la figlia, la quale singhiozzando e piangendo chiedeva alla madre di andare via – determinava la ricorrente a interrompere definitivamente la convivenza coniugale.
Può dunque dirsi raggiunta la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
Deve infatti prestarsi adesione a quell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 7132/2015) che – partendo dal dato di fatto secondo cui la dipendenza da alcool, a differenza delle patologie di carattere organico, è superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito – ritiene la predetta condizione di dipendenza certamente imputabile a colui che non avvia o interrompe il percorso di superamento e recupero.
RS Gli improvvisi scoppi d'ira e le ripetute offese alla moglie (e successivamente anche alla figlia , inoltre, costituiscono certamente violazione dei doveri coniugali che impongono il rispetto e la tutela della persona dell'altro coniuge.
La gravità delle violazioni e la loro collocazione temporale (fino ad aprile del 2021, quando la IG.ra si decideva a fuggire dalla casa coniugale insieme ai figli e a presentare un nuovo ricorso per Pt_1 ordine di protezione) consentono di ritenere certamente provato il nesso di causalità rispetto alla rottura dell'unione coniugale.
In conclusione, gli elementi acquisiti devono ritenersi sufficienti a fondare la pronunzia di addebito a carico del IG. Controparte_1
Quanto ai provvedimenti in favore dei figli, va dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte RS della figlia la quale tuttavia – si osserva fin d'ora, ai fini della successiva pronuncia di mantenimento – vive con la madre e non ha ancora acquistato una propria indipendenza economica.
Deve dunque pronunciarsi in punto di affidamento solamente con riguardo al figlio (di anni 8). CP_2
pagina 7 di 11 Le evidenze acquisite in merito alla pregressa condotta di abuso di sostanze alcoliche da parte del padre, l'interruzione da parte di questi del percorso valutativo e di monitoraggio disposto in suo favore presso il Ser.D. (con conseguente impossibilità di accertare il superamento del disturbo), nonché le emergenze attestanti la persistenza della problematica (cfr. relazione del servizio sociale del Comune di ON del 23.5.2023, in cui si dà atto che durante un accertamento domiciliare il IG. è stato CP_1 trovato in condizioni tali da richiedere l'intervento del CSM)) impongono l'affidamento esclusivo alla madre, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
Il minore resterà collocato presso la madre, come peraltro richiesto anche dal resistente, e in ragione di ciò va certamente assegnata alla IG.ra l'abitazione coniugale. Pt_1
Al riguardo si osserva che il provvedimento di assegnazione della casa, assunto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale, non ha avuto attuazione per il comportamento ostativo del IG. che si CP_1 è rifiutato di lasciare l'abitazione, così impedendo alla moglie e ai figli di farvi ritorno.
Non vi è dunque nessuna implicita rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione dell'immobile, ma solo l'inadempimento del resistente al provvedimento del tribunale, rimasto ineseguito, peraltro, anche nella parte in cui prevedeva il contributo paterno al mantenimento dei figli, versato dal IG. nella irrisoria misura di € 350,00 nel 2022 e di € 830 nel 2023 e completamente CP_1 pretermesso a partire dal 2024.
Vi è dunque da parte del resistente un'assoluta mancanza di considerazione delle eIGenze materiali dei figli, ai quali il padre non intende rilasciare l'abitazione e ai quali fa mancare il contributo di mantenimento, preferendo soddisfare gli altri suoi debiti (con società finanziarie e con l'Agenzia delle entrate) sebbene sia consapevole che gli eIGui redditi della moglie non siano sufficienti a consentirle il pagamento del canone di locazione e a garantire al contempo il sostentamento della prole.
Tale biasimevole condotta, con ogni evidenza, rafforza e conforta la decisione assunta in punto di affidamento, riscontrando l'incapacità del padre di perseguire l'interesse dei figli.
Venendo al regime di frequentazione, deve darsi atto che dopo un periodo di rifiuto (cfr. relazione del 22.4.2022) ha ripreso a incontrare il padre, che dal mese di luglio 2023 vede in forma protetta CP_2 per una volta alla settimana alla presenza del personale dei servizi sociali.
Dalla lettura delle relazioni dell'educatrice l'andamento degli incontri appare complessivamente positivo per il bambino, che si mostra felice di trascorrere del tempo con il padre (cfr. relazione del servizio sociale del 23.4.2024 e relativi allegati), come confermato anche dalla madre all'udienza del 19.1.2024.
Tuttavia, appare doveroso mantenere la presenza agli incontri dell'educatrice domiciliare, sia in considerazione dell'opportunità che ella continui a orientare il IG. negli atteggiamenti da CP_1 utilizzare con il figlio (atteso che il padre non sempre si dimostra consapevole dei limiti da non superare per non urtare la sensibilità del bambino, come dimostrato dall'episodio della lotta del 17.4.2024 o da quello della minimoto del 7 febbraio 2024), sia soprattutto in quanto l'andamento altalenante del percorso seguito dal resistente per la cura del suo disturbo da uso di alcol non rassicura circa il superamento della problematica e impone l'adozione di presidi di garanzia per il bambino.
Gli incontri di con il padre proseguiranno dunque alla presenza dell'educatrice domiciliare del CP_2
Comune di ON secondo il calendario già in vigore e dunque per una volta alla settimana.
pagina 8 di 11 La disposizione potrà essere rivista solo laddove il IG. riprenda e porti a compimento il CP_1 percorso di valutazione e monitoraggio presso il SER.D.
Deve poi certamente disporsi un contributo del padre per il mantenimento non solo del figlio , CP_2 RS ma anche della figlia maggiorenne
Per la quantificazione del contributo occorre innanzitutto prendere in considerazione le condizioni economiche delle parti.
La IG.ra lavora come collaboratrice domestica per uno stipendio di circa € 600,00 mensili (cfr. Pt_1 contratto di lavoro, buste paga e dichiarazione delle somme erogate nel 2021 sottoscritta dal datore di lavoro, depositati in data 14.12.2021).
Dalla documentazione fiscale in atti risultano redditi annui netti di € 12.479,00 nel 2023 (cfr. modello 730 presentato nel 2024), di € 7.777,00 nel 2022 (cfr. modello 730 presentato nel 2023), di € 6.917,00 nel 2021 (cfr. modello 730 presentato nel 2022).
Ella vive in un appartamento che conduce in locazione per il canone mensile di € 270,00 (cfr. contratto di locazione depositato in data 14.12.2021), non avendo ottenuto da parte del marito il rilascio spontaneo dell'abitazione coniugale, nonostante il provvedimento di assegnazione in proprio favore.
Il IG. lavora come cuoco e pizzaiolo. CP_1
Dalla documentazione fiscale in atti risultano: redditi da lavoro per € 9.430,33 netti nel 2021 (cfr. certificazione unica rilasciata dalla società nel 2022), ai quali devono sommarsi le Controparte_3 indennità percepite a titolo di Naspi incassate per ulteriori € 2.732,93 nel primo trimestre dell'anno, secondo quanto risulta dall'estratto trimestrale del conto corrente aperto presso Banco Desio;
redditi da lavoro per € 1.816,59 nel 2022 (cfr. certificazione unica rilasciata dalla società nel Controparte_3 2023).
Recentemente egli è stato assunto come cuoco presso il ristorante Umbrò di Perugia, con contratto a tempo determinato che scadrà il 31.12.2025, per la retribuzione mensile di € 1.300,00 circa (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale).
Egli vive nell'abitazione coniugale di cui è comproprietario insieme al padre e alle sorelle (cfr. visura catastale depositata dalla ricorrente in data 30.5.2024)
Alla luce di tale quadro economico e valutato che la IG.ra svolge in via esclusiva i compiti di Pt_1 cura dei figli, stabilmente conviventi con lei, appare congruo disporre a carico del IG. il CP_1 RS versamento dell'importo mensile di € 500,00 (€ 275,00 per la figlia ed € 225,00 per il figlio RS
), tenuto conto anche dell'intervenuto aumento delle eIGenze della figlia rispetto all'epoca CP_2 della pronuncia dei provvedimenti provvisori (nel dicembre 2021).
Entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno;
quanto alla individuazione e concreta gestione delle spese straordinarie le parti devono essere invitate a prendere visione del “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
pagina 9 di 11 L'assegno unico universale per i figli a carico, in conseguenza dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sarà interamente percepito dalla donna, secondo la disciplina legale di cui all'art. 6, comma IV, d.lgs. 230/2021. Deve dunque darsi disposizione in tal senso, da comunicarsi al soggetto erogatore (INPS, sede di Perugia).
Deve poi darsi atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di mantenimento originariamente proposta dalla moglie, avendo la IG.ra omesso di reiterarla nelle conclusioni rassegnate all'udienza del Pt_1
5.2.2025. La ricorrente ha in tal modo mostrato di convenire sul giudizio espresso nell'ordinanza presidenziale in merito all'inesistenza di un residuo squilibrio economico tra le condizioni dei coniugi all'esito dei provvedimenti con cui è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e previsto il contributo paterno al mantenimento dei figli.
Infine, con riguardo alla richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore, deve osservarsi che l'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, attribuisce alla competenza del giudice tutelare l'autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio dei figli minori in difetto dell'assenso dell'altro genitore.
La predetta domanda è dunque inammissibile in questa sede.
Quanto alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del resistente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto delle numerose prove testimoniali assunte.
Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento delle spese in favore dell'Erario. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) ADDEBITA la separazione al marito, Controparte_1
2) DISPONE l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale eserciterà in Controparte_2 via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) DISPONE che il minore resti collocato presso la madre;
Controparte_2
4) CONFERMA il provvedimento del giorno 4.7.2023 disponendo che i contatti del minore con il padre avvengano esclusivamente alla presenza dell'educatrice domiciliare con cadenza di una volta la settimana secondo il calendario predisposto dal Servizio sociale del Comune di ON;
5) ASSEGNA a la casa coniugale, sita in ON, Via Roma, n.23; Parte_1 pagina 10 di 11 6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma Parte_1 RS di € 500,00 (€ 275,00 per la figlia ed € 225,00 per il figlio ), rivalutabili CP_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
7) DISPONE che l'assegno unico universale per i figli a carico sia versato integralmente alla IG.ra e ordina la comunicazione all'INPS del presente provvedimento;
Parte_1
8) DICHIARA inammissibile le domande di risarcimento del danno proposte da;
Parte_1
9) CONDANNA al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla ricorrente che liquida in € 2.356,00 (pari al 50% di € 4.712,00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Perugia, 21 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2781/2021 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Catia Buiarelli, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Città della Pieve via Toscana n.16- loc. Po' Bandino 06062 presso il difensore avv. Catia Buiarelli RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Controparte_1 C.F._2 Minelli giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliato in Perugia via Fiume n. 17 presso il difensore avv. Ubaldo Minelli
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da memoria integrativa del 14.2.2022, ossia: « 1) pronunziare con sentenza la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 matrimonio in ON (PG) il 11.03.2003 e registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON Anno 2003 Numero 3 Parte I Serie Ufficio 1 con espressa richiesta di addebito della separazione a che, con il proprio comportamento, come esposto in narrativa, Controparte_1 ha violato le regole e gli obblighi matrimoniali;
2) assegnare l'abitazione coniugale a Parte_1 RS quale coniuge svantaggiata prevedendo l'affido esclusivo dei figli a presso Controparte_2 l'abitazione in ON, Via Roma, n.23 perché l'affidamento al padre, è contrario alla crescita e
pagina 1 di 11 benessere dei figli che rimarranno collocati con la madre nella casa familiare. 3) prevedere l'obbligo di di versare in favore di , a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 RS figli e la somma per i due figli di euro 500,00= anch'essa rivalutabile in base agli Controparte_2 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per la figlio da stabilire secondo il Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Perugia. (Sono quindi da considerarsi straordinarie scolastiche senza preventiva concertazione: libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente conIGliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali e relativi libri di testo. Sono da considerarsi straordinarie scolastiche con preventiva concertazione: le rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso, corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingue e informatici, gite scolastiche superiori a un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose, (es: computer). Sono da considerarsi straordinarie educative ricreative e sportive senza preventiva concertazione: eventuali attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura Sono da considerarsi straordinarie educative ricreative e sportive con preventiva concertazione: iscrizioni attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura corso di informatica e di lingua, centri estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanza e viaggi effettuati autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie, (bollo, assicurazione), spese di manutenzione/riparazione. Spese per eventi IGnificativi, spese per il festeggiamento di eventi IGnificativi nella vita dei figli, spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole. Spese per baby-sitter o custodia della prole ove già non previste dalla organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole. Sono da considerarsi Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: Analisi e esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN, acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite e interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza. Sono da considerarsi Spese mediche sanitarie con preventiva concertazione: visite e interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o provate e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali cd da banco. 4) Disporre a favore di gli assegni familiari e/o assegno unico e/o assegni similari ordinando al Parte_1 IG. di svolgere tutte le pratiche necessarie al rilascio di tali assegni alla moglie Controparte_1 come sottoscrizione di pratiche da presentare all'Inps o Enti analoghi. 5) Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione personale di nella prospettiva Controparte_1 del recupero del diritto di visita padre – figli, data la dipendenza dell'uomo da sostanze alcoliche e da stupefacenti e dato il diritto al benessere dei figli anche nel rapporto con il padre. 6) condannare
al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della moglie e dei figli nella Controparte_1 misura di euro 5.000,00 o in via equitativa ex art. 1226 c.c. 7) disporre a carico di Controparte_1 l'obbligo al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le competenti autorità; Il tutto con vittoria di spese e compensi della presente causa.»
Conclusioni di parte resistente: come da memoria integrativa datata 4.3.2022, ossia: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
= pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
pagina 2 di 11 = assegnare l'abitazione coniugale posta in ON, (PG), Via Roma n.23 a , mentre Controparte_1
insieme ai figli ed trasferiranno altrove la residenza e così in Parte_1 CP_2 RSona_2 ON, Via XX Settembre n.27;
= dichiarare che e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori RSona_2 Controparte_2 con collocazione presso la casa della madre, prevedendo che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la potestà genitoriale e prevedendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
= disporre un graduale e serio percorso di riavvicinamento del padre con i figli, rimettendosi al Giudice adito per l'eventuale assistenza da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio per il primo periodo, cercando di incrementare sempre più la frequenza sino a statuire che: - il figlio
possa incontrare il padre almeno due pomeriggi alla settimana e, dal compimento del sesto CP_2 anno di età in poi, pernotti almeno una volta alla settimana presso l'abitazione del padre;
- la figlia RS potrà recarsi o pernottare quando vuole a casa del padre, a semplice sua richiesta, stimolandola ad incrementare la frequentazione, qualora la osteggi;
ad anni alterni i figli trascorrano con l'uno o l'altro genitore, il Natale, il primo dell'anno, l'Epifania e la Pasqua e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, oltre un periodo di tempo più prolungato (almeno tre giorni consecutivi) in occasione delle festività estive, natalizie e pasquali.
= dichiarare l'obbligo di a versare in favore di , solo a titolo di Controparte_1 Parte_1 RS contributo al mantenimento dei figli e la somma per i due figli, di Euro 400,00 Controparte_2 mensile a rivalutabile in base agli indici ISTAT, a partire dal mese di luglio 2021 con termine entro e non oltre il 15 di ogni mese, importo comprensivo della quota dell'assegno al nucleo familiare a lui spettante di diritto, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per i figli e da stabilire secondo il Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Perugia ovvero, in subordine, stabilire che la quota dell'assegno al nucleo familiare a lui spettante di diritto venga assegnata direttamente in favore della IG.ra e, Pt_1 contestualmente, ridurre in proporzione l'assegno di mantenimento a suo carico;
RS
= verificata ed accertata la sindrome da alienazione parentale in capo ai figli e Controparte_1 condannare la IG.ra al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura che verrà Parte_1 indicata dal tribunale adito, anche in via equitativa.»
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 31.5.2021, conveniva in giudizio il coniuge, Parte_1 CP_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio il giorno 11.3.2003 e che dall'unione erano
[...] RS nati i figli (il 7.3.2005) e (il 22.6.2017); che il marito le aveva impedito di intrattenere CP_2 rapporti sociali, imponendole di rimanere in casa ad accudire i figli;
che il marito l'aveva vessata con insulti e l'aveva aggredita percuotendola e strattonandola per i capelli, già nell'anno 2011, quando per le lesioni riportate doveva recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia;
che un altro episodio di violenza da parte del marito si verificava a Natale del 2015, come reazione alla sua richiesta di recarsi a trovare la sua famiglia di origine;
che nel 2016 il marito le arrecava nuovamente lesioni, che venivano fatte passare come infortunio sul lavoro;
che nel medesimo anno richiedeva e otteneva un ordine di RS allontanamento nei confronti del marito;
che anche la figlia era fatta oggetto di insulti e percosse da parte del padre;
che il marito faceva abuso di alcool e di stupefacenti, per acquistare i quali utilizzava tutti i propri guadagni, arrivando poi a sottrarre alla figlia i soldi che la ragazza aveva ricevuto in regalo dai nonni;
che nel 2021 aveva presentato un secondo ricorso per ordine di protezione, ai sensi dell'art. 342 bis c.c.; di lavorare con contratto a tempo indeterminato e parziale per uno stipendio mensile di € 700,00; che il marito faceva lavori saltuari.
La ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati con i suoi comportamenti ingiuriosi e le sue condotte violente, che quantificava nella somma di € 5.000,00.
Chiedeva inoltre disporsi: 1) l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei;
2) l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del cognato); 3) un contributo del padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
4) un contributo di mantenimento in proprio favore per l'importo di € 150,00 mensili costituitosi per la fase presidenziale, contestava gli addebiti e deduceva che la fine Controparte_1 dell'unione coniugale era da ricondurre al comportamento indolente della moglie. Sotto il profilo economico deduceva: di lavorare, in maniera non stabile, come cuoco e pizzaiolo e di avere percepito nel 2020 un reddito di € 16.323,00; di avere debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate (per € 25.225,38) e di alcune società finanziarie, presso le quali aveva preso in prestito le somme utilizzate per l'acquisto dell'autovettura e per altre eIGenze della famiglia. Il resistente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dalla moglie e disporsi: l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In esito all'udienza presidenziale del 16.11.2021, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti e provvisori (affidando i figli in via esclusiva alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale e disponendo a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio); rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza n. 1509/2023 pubblicata il 9.10.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruttoria delle domande accessorie.
pagina 4 di 11 RS All'udienza del 28.11.2022 il giudice istruttore procedeva all'audizione della figlia minore la causa veniva successivamente istruita mediante acquisizione della valutazione della capacità genitoriali Parte da parte dell'equipe dell' e mediante assunzione di prove testimoniali;
all'udienza del 5.2.2025 veniva rimessa alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva di separazione personale, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie conseguenti e, nello specifico, la domanda di addebito, la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento dei figli e alla determinazione del contributo al loro mantenimento, nonché la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie.
È invece inammissibile nella presente sede l'azione aquiliana proposta dalla IG.ra deducendo Pt_1 la lesione dei diritti della persona (propri e dei figli) e segnatamente del diritto all'onore e all'integrità fisica.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di conIGlio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Passando alla domanda di addebito, proposta dalla ricorrente, deve rilevarsene subito la fondatezza.
In punto di fatto va osservato come la documentazione acquisita presso il SER.D. di ON (relazione del giorno 11.7.2019 indirizzata alla commissione medica per le patenti di guida di Perugia) riscontri il pregresso uso di sostanze stupefacenti da parte del IG. nonché l'esistenza in capo CP_1 allo stesso di un disturbo da uso di alcool per il quale egli ha seguito fin dal 2011 terapie anticraving. La valutazione compiuta dal SER.D nel 2019 rilevava un “disturbo da uso di alcol moderato” prescrivendo un programma terapeutico costituito da colloqui motivazionali ed eventuali trattamenti farmacologici.
Il resistente ha riconosciuto di avere subito la sospensione della patente a causa dell'abuso di alcol, riferendo, all'udienza del 17.5.2023, di essere monitorato da cinque anni per tale ragione («Sono cinque anni che vengo monitorato con l'esame del capello perché avevano sospeso la patente nel 2018; da questi esami risulta che il mio consumo di alcool è moderato»). Anche nel corso del colloquio con lo psicologo dell'Equipe di valutazione delle competenze genitoriali il IG. ammetteva di aver fatto CP_1 accesso al CSM nel 2011, in corrispondenza dell'inizio delle problematiche coniugali (e della prima aggressione riferita dalla moglie), «per difficoltà legate a un suo comportamento rispetto all'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche» (cfr. relazione de27.9.2023). Analogamente ammetteva con la psicologa del servizio sociale del Comune di ON di sospendere periodicamente la terapia prescrittagli e di fare spesso consumo di alcol (cfr. relazione del 23.5.2023, ove si riportano anche le dichiarazioni del IG. in merito alla propria necessità di rimanere da solo “nei suoi momenti CP_1 difficili”).
Non può peraltro affermarsi che il detto disturbo sia ormai superato, dal momento che il IG. CP_1 dopo aver dato disponibilità – ad aprile 2023 – a seguire un percorso valutativo e di monitoraggio con pagina 5 di 11 esami tossicologici su matrice cheratinica, dapprima rinviava l'esame tossicologico del capello che gli veniva proposto, dichiarando che l'avrebbe fatto il successivo mese di giugno (cfr. relazione SER.D del 18.4.2023), quindi interrompeva il percorso a dicembre 2023 (cfr. relazione SER.D del 9.4.2024), per poi produrre un esame tossicologico eseguito di propria iniziativa presso un laboratorio privato.
Indubbia, dunque, l'esistenza di siffatte problematiche, deve ritenersi assolutamente priva di ogni credibilità la testimonianza della sorella del resistente, laddove ha negato di avere Testimone_1 mai visto il fratello ubriaco, precisando di averlo visto solo qualche volta “leggermente allegro”.
Premesso che la casa dei coniugi si trova nello stesso edificio in cui sono ubicati anche Parte_3 l'appartamento della IG.ra e quello dei suoi genitori, la deposizione del teste Testimone_1 [...] (padre del resistente) circa la condizione di ubriachezza in cui versava il figlio Tes_2 CP_1
“all'incirca una volta al mese” rafforza ulteriormente il giudizio di inattendibilità della teste Tes_1 e induce a ritenere che ella abbia taciuto e minimizzato le problematiche del fratello per non
[...] aggravare la sua posizione.
Ciò posto, deve darsi atto che la detta teste ha riconosciuto che la cognata una sera del mese di Pt_1 RS agosto 2015 si presentò a casa sua con la figlia (che all'epoca aveva dieci anni), dicendole che il marito era ubriaco. Sebbene la teste abbia riferito di essersi recata a casa del fratello per verificare quanto riferitole dalla cognata e di avere riscontrato che non era vero («io andai a casa loro e trovai mio fratello che non era affatto ubriaco»), la circostanza che quella notte la IG.ra e la figlia Pt_1 RS si siano effettivamente fermate a dormire nell'abitazione della testimone induce a ritenere il RS contrario. La spiegazione fornita dalla IG.ra (« si trattenne a casa mia perché si CP_1 Pt_1 era già addormentata insieme a mia figlia»), infatti, non spiega perché si sarebbe trattenuta a dormire presso di lei anche la IG.ra tanto più che i rapporti tra le due donne risultano non essere mai Pt_1 stati buoni, come riferito dalla stessa teste («durante il matrimonio frequentavo meno la casa di
perché non c'era un buon rapporto con sua moglie ») e come comprovato dal fatto CP_1 Pt_1 che la mattina successiva il marito della IG.ra chiese alla cognata di restituire le chiavi della CP_1 loro abitazione, di cui ella aveva conservato la disponibilità dall'epoca in cui ci aveva temporaneamente vissuto durante i lavori di ristrutturazione della propria abitazione coniugale.
In effetti gli atteggiamenti collaborativi tenuti dai familiari del resistente nei confronti della moglie di lui, nonostante i cattivi rapporti intercorrenti tra loro, inducono a ritenere che vi fosse realmente un'eIGenza di protezione della donna e dei suoi figli, eIGenza di cui i predetti familiari non potevano non farsi carico, almeno nelle situazioni più gravi. In questo senso assume rilevanza anche quanto RS riferito dal teste in merito all'allontanamento – nel 2016 – della nuora e della nipote Testimone_2 dalla casa familiare e al loro trasferimento in un alloggio indicato dai servizi sociali. Il teste ha infatti riferito di avere provveduto a pagare l'affitto di questo alloggio temporaneo, dimostrando così di avere condiviso le eIGenze di protezione che avevano giustificato lo spostamento della donna e della figlia.
Gli atteggiamenti aggressivi e offensivi del resistente sono inoltre documentati dalla registrazione della conversazione ambientale avutasi nell'abitazione coniugale nell'aprile 2021 quando per oltre mezz'ora il IG. insulta la moglie e la figlia (con epiteti quali “imbecille”, “handicappata”, Controparte_1
“mongoloide”), urlando alla figlia frasi come “non capisci un cazzo”, “sei una perdente”, “ti gonfio” e paragonandola continuamente alla madre alla quale rivolge le medesime offese, fino a afferrare la figlia aggredendola anche fisicamente (cfr. audio registrazione contenuta nella chiavetta USB depositata agli atti).
Ulteriore riscontro è fornito dalla deposizione della teste , volontaria del Centro Testimone_3 antiviolenza di ON, la quale – dopo aver riferito di aver conosciuto la IG.ra presso il Pt_1 pagina 6 di 11 Centro, al quale la donna si era rivolta, e di essersi occupata del suo caso in maniera diretta a partire dal 2020 – ha raccontato che, durante uno dei colloqui avuti con la donna, il marito iniziò a chiamarla insistentemente al cellulare, fino a quando ella non rispose e a quel punto iniziò a insultarla, alternando le offese con frasi affettuose e richieste di tornare insieme («… in quell'occasione ho sentito quello che il IGnor diceva al telefono parole offensive rivolte alla moglie, alternandole con Controparte_1 richieste di tornare insieme e frasi tipo «ti voglio bene». In quell'occasione ho sentito offese ma non minacce. Quella volta arrivarono alla IGnora dal marito anche dei messaggi vocali di Pt_1 analogo contenuto e che io ho potuto sentire…»).
Gli elementi istruttori fin qui elencati consentono di affermare: che effettivamente il IG. CP_1 durante il matrimonio era affetto da un disturbo da uso di alcool, per il quale è stato a lungo
[...] seguito dal SER.D senza tuttavia riuscire mai a portare avanti fino in fondo il programma di recupero;
che, probabilmente anche in conseguenza di tale disturbo, egli aveva accessi d'ira che costringevano la moglie a cercare riparo presso i familiari del marito e a chieder aiuto al centro antiviolenza di ON, fino a indurla a presentare richiesta di ordine di protezione nel 2016 e a lasciare la casa coniugale;
che in seguito alle promesse del marito ella faceva rientro nella casa familiare e provava a riavviare la relazione coniugale, come testimoniato dalla nascita (nel giugno 2017) del figlio;
che le CP_2 problematiche irrisolte del marito affioravano nuovamente (come dimostrato dall'intervenuta sospensione della patente di guida e dal lungo percorso ripreso presso il SER.D di ON); che l'episodio dell'aprile 2021 – nel corso del quale gli atteggiamenti offensivi e aggressivi del IG. CP_1 si indirizzavano pesantemente verso la figlia, la quale singhiozzando e piangendo chiedeva alla madre di andare via – determinava la ricorrente a interrompere definitivamente la convivenza coniugale.
Può dunque dirsi raggiunta la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito.
Deve infatti prestarsi adesione a quell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 7132/2015) che – partendo dal dato di fatto secondo cui la dipendenza da alcool, a differenza delle patologie di carattere organico, è superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito – ritiene la predetta condizione di dipendenza certamente imputabile a colui che non avvia o interrompe il percorso di superamento e recupero.
RS Gli improvvisi scoppi d'ira e le ripetute offese alla moglie (e successivamente anche alla figlia , inoltre, costituiscono certamente violazione dei doveri coniugali che impongono il rispetto e la tutela della persona dell'altro coniuge.
La gravità delle violazioni e la loro collocazione temporale (fino ad aprile del 2021, quando la IG.ra si decideva a fuggire dalla casa coniugale insieme ai figli e a presentare un nuovo ricorso per Pt_1 ordine di protezione) consentono di ritenere certamente provato il nesso di causalità rispetto alla rottura dell'unione coniugale.
In conclusione, gli elementi acquisiti devono ritenersi sufficienti a fondare la pronunzia di addebito a carico del IG. Controparte_1
Quanto ai provvedimenti in favore dei figli, va dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte RS della figlia la quale tuttavia – si osserva fin d'ora, ai fini della successiva pronuncia di mantenimento – vive con la madre e non ha ancora acquistato una propria indipendenza economica.
Deve dunque pronunciarsi in punto di affidamento solamente con riguardo al figlio (di anni 8). CP_2
pagina 7 di 11 Le evidenze acquisite in merito alla pregressa condotta di abuso di sostanze alcoliche da parte del padre, l'interruzione da parte di questi del percorso valutativo e di monitoraggio disposto in suo favore presso il Ser.D. (con conseguente impossibilità di accertare il superamento del disturbo), nonché le emergenze attestanti la persistenza della problematica (cfr. relazione del servizio sociale del Comune di ON del 23.5.2023, in cui si dà atto che durante un accertamento domiciliare il IG. è stato CP_1 trovato in condizioni tali da richiedere l'intervento del CSM)) impongono l'affidamento esclusivo alla madre, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
Il minore resterà collocato presso la madre, come peraltro richiesto anche dal resistente, e in ragione di ciò va certamente assegnata alla IG.ra l'abitazione coniugale. Pt_1
Al riguardo si osserva che il provvedimento di assegnazione della casa, assunto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale, non ha avuto attuazione per il comportamento ostativo del IG. che si CP_1 è rifiutato di lasciare l'abitazione, così impedendo alla moglie e ai figli di farvi ritorno.
Non vi è dunque nessuna implicita rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione dell'immobile, ma solo l'inadempimento del resistente al provvedimento del tribunale, rimasto ineseguito, peraltro, anche nella parte in cui prevedeva il contributo paterno al mantenimento dei figli, versato dal IG. nella irrisoria misura di € 350,00 nel 2022 e di € 830 nel 2023 e completamente CP_1 pretermesso a partire dal 2024.
Vi è dunque da parte del resistente un'assoluta mancanza di considerazione delle eIGenze materiali dei figli, ai quali il padre non intende rilasciare l'abitazione e ai quali fa mancare il contributo di mantenimento, preferendo soddisfare gli altri suoi debiti (con società finanziarie e con l'Agenzia delle entrate) sebbene sia consapevole che gli eIGui redditi della moglie non siano sufficienti a consentirle il pagamento del canone di locazione e a garantire al contempo il sostentamento della prole.
Tale biasimevole condotta, con ogni evidenza, rafforza e conforta la decisione assunta in punto di affidamento, riscontrando l'incapacità del padre di perseguire l'interesse dei figli.
Venendo al regime di frequentazione, deve darsi atto che dopo un periodo di rifiuto (cfr. relazione del 22.4.2022) ha ripreso a incontrare il padre, che dal mese di luglio 2023 vede in forma protetta CP_2 per una volta alla settimana alla presenza del personale dei servizi sociali.
Dalla lettura delle relazioni dell'educatrice l'andamento degli incontri appare complessivamente positivo per il bambino, che si mostra felice di trascorrere del tempo con il padre (cfr. relazione del servizio sociale del 23.4.2024 e relativi allegati), come confermato anche dalla madre all'udienza del 19.1.2024.
Tuttavia, appare doveroso mantenere la presenza agli incontri dell'educatrice domiciliare, sia in considerazione dell'opportunità che ella continui a orientare il IG. negli atteggiamenti da CP_1 utilizzare con il figlio (atteso che il padre non sempre si dimostra consapevole dei limiti da non superare per non urtare la sensibilità del bambino, come dimostrato dall'episodio della lotta del 17.4.2024 o da quello della minimoto del 7 febbraio 2024), sia soprattutto in quanto l'andamento altalenante del percorso seguito dal resistente per la cura del suo disturbo da uso di alcol non rassicura circa il superamento della problematica e impone l'adozione di presidi di garanzia per il bambino.
Gli incontri di con il padre proseguiranno dunque alla presenza dell'educatrice domiciliare del CP_2
Comune di ON secondo il calendario già in vigore e dunque per una volta alla settimana.
pagina 8 di 11 La disposizione potrà essere rivista solo laddove il IG. riprenda e porti a compimento il CP_1 percorso di valutazione e monitoraggio presso il SER.D.
Deve poi certamente disporsi un contributo del padre per il mantenimento non solo del figlio , CP_2 RS ma anche della figlia maggiorenne
Per la quantificazione del contributo occorre innanzitutto prendere in considerazione le condizioni economiche delle parti.
La IG.ra lavora come collaboratrice domestica per uno stipendio di circa € 600,00 mensili (cfr. Pt_1 contratto di lavoro, buste paga e dichiarazione delle somme erogate nel 2021 sottoscritta dal datore di lavoro, depositati in data 14.12.2021).
Dalla documentazione fiscale in atti risultano redditi annui netti di € 12.479,00 nel 2023 (cfr. modello 730 presentato nel 2024), di € 7.777,00 nel 2022 (cfr. modello 730 presentato nel 2023), di € 6.917,00 nel 2021 (cfr. modello 730 presentato nel 2022).
Ella vive in un appartamento che conduce in locazione per il canone mensile di € 270,00 (cfr. contratto di locazione depositato in data 14.12.2021), non avendo ottenuto da parte del marito il rilascio spontaneo dell'abitazione coniugale, nonostante il provvedimento di assegnazione in proprio favore.
Il IG. lavora come cuoco e pizzaiolo. CP_1
Dalla documentazione fiscale in atti risultano: redditi da lavoro per € 9.430,33 netti nel 2021 (cfr. certificazione unica rilasciata dalla società nel 2022), ai quali devono sommarsi le Controparte_3 indennità percepite a titolo di Naspi incassate per ulteriori € 2.732,93 nel primo trimestre dell'anno, secondo quanto risulta dall'estratto trimestrale del conto corrente aperto presso Banco Desio;
redditi da lavoro per € 1.816,59 nel 2022 (cfr. certificazione unica rilasciata dalla società nel Controparte_3 2023).
Recentemente egli è stato assunto come cuoco presso il ristorante Umbrò di Perugia, con contratto a tempo determinato che scadrà il 31.12.2025, per la retribuzione mensile di € 1.300,00 circa (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale).
Egli vive nell'abitazione coniugale di cui è comproprietario insieme al padre e alle sorelle (cfr. visura catastale depositata dalla ricorrente in data 30.5.2024)
Alla luce di tale quadro economico e valutato che la IG.ra svolge in via esclusiva i compiti di Pt_1 cura dei figli, stabilmente conviventi con lei, appare congruo disporre a carico del IG. il CP_1 RS versamento dell'importo mensile di € 500,00 (€ 275,00 per la figlia ed € 225,00 per il figlio RS
), tenuto conto anche dell'intervenuto aumento delle eIGenze della figlia rispetto all'epoca CP_2 della pronuncia dei provvedimenti provvisori (nel dicembre 2021).
Entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno;
quanto alla individuazione e concreta gestione delle spese straordinarie le parti devono essere invitate a prendere visione del “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
pagina 9 di 11 L'assegno unico universale per i figli a carico, in conseguenza dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sarà interamente percepito dalla donna, secondo la disciplina legale di cui all'art. 6, comma IV, d.lgs. 230/2021. Deve dunque darsi disposizione in tal senso, da comunicarsi al soggetto erogatore (INPS, sede di Perugia).
Deve poi darsi atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di mantenimento originariamente proposta dalla moglie, avendo la IG.ra omesso di reiterarla nelle conclusioni rassegnate all'udienza del Pt_1
5.2.2025. La ricorrente ha in tal modo mostrato di convenire sul giudizio espresso nell'ordinanza presidenziale in merito all'inesistenza di un residuo squilibrio economico tra le condizioni dei coniugi all'esito dei provvedimenti con cui è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e previsto il contributo paterno al mantenimento dei figli.
Infine, con riguardo alla richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore, deve osservarsi che l'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, attribuisce alla competenza del giudice tutelare l'autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio dei figli minori in difetto dell'assenso dell'altro genitore.
La predetta domanda è dunque inammissibile in questa sede.
Quanto alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del resistente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto delle numerose prove testimoniali assunte.
Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento delle spese in favore dell'Erario. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) ADDEBITA la separazione al marito, Controparte_1
2) DISPONE l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale eserciterà in Controparte_2 via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) DISPONE che il minore resti collocato presso la madre;
Controparte_2
4) CONFERMA il provvedimento del giorno 4.7.2023 disponendo che i contatti del minore con il padre avvengano esclusivamente alla presenza dell'educatrice domiciliare con cadenza di una volta la settimana secondo il calendario predisposto dal Servizio sociale del Comune di ON;
5) ASSEGNA a la casa coniugale, sita in ON, Via Roma, n.23; Parte_1 pagina 10 di 11 6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma Parte_1 RS di € 500,00 (€ 275,00 per la figlia ed € 225,00 per il figlio ), rivalutabili CP_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
7) DISPONE che l'assegno unico universale per i figli a carico sia versato integralmente alla IG.ra e ordina la comunicazione all'INPS del presente provvedimento;
Parte_1
8) DICHIARA inammissibile le domande di risarcimento del danno proposte da;
Parte_1
9) CONDANNA al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla ricorrente che liquida in € 2.356,00 (pari al 50% di € 4.712,00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Perugia, 21 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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