Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Alessandra Aragno Presidente rel
Silvia Carosio Giudice
Monica Mastrandrea Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 1066/2025 promossa da:
CUI 05BR72V) Parte_1
nato a Lagos in [...] in data [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. PIGINO MAURO
Ricorrente
CONTRO
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente:
“previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 14/01/2025, ritualmente notificato, il sig. cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli emesso in data 12/12/2024 e notificato in data
07/01/2025, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, non si costituiva in giudizio il e viene qui dichiarata la sua contumacia. Controparte_1
Il Collegio in data 30/01/2025 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore per il giorno 29.4.25 che si è svolta, in accoglimento dell'istanza del legale, attraverso la trattazione scritta. All'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato adeguatamente il livello di integrazione socio lavorativo raggiunto dal Richiedente sin dal suo arrivo nel paese ospitante;
3. L' impugnazione è fondata.
Innanzi tutto, in punto protezione speciale e relativa normativa, si osserva quanto segue.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto- legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n.
3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto…
(vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). È necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art. 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richiesta presentata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, ma per la quale il soggetto aveva già l'appuntamento, come dimostrato dalla mail del 07/12/2022 relativa alla risposta della questura competente in merito alla richiesta di appuntamento da parte del difensore (cfr. doc. 3 del ricorso).
Infatti, il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 20 del 2023 esplicitamente prevede che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un adeguato grado di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia. Egli infatti ha prodotto:
1) Copia dell'estratto conto previdenziale aggiornato all'08/01/2025, comprovante le attività lavorative svolta dal ricorrente dal gennaio 2020 (cfr. doc. 4 del ricorso);
2) Copia dell'attestato di frequenza del corso di apprendimento della lingua italiana datato
10/07/2018 (cfr. doc. 5 del ricorso);
3) Copia del corso di formazione come addetto al magazzino della logistica e della spedizione del 10/04/2019 (cfr. doc. 6 del ricorso);
4) Copia dell'estratto conto previdenziale aggiornato al 15/04/2025, dal quale si evince che il ricorrente percepisce attualmente l'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7 della nota di deposito del 24/04/2025);
5) Copia del Curriculum Vitae del Richiedente (cfr. doc. 9 della nota di deposito del
24/04/2025).
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa con continuità dal 2020 al 2024 e sia attualmente alla ricerca di una nuova occupazione. Ed invero, il Richiedente ha dimostrato nel tempo una seria volontà di inserirsi nel nostro territorio, elemento da valorizzare alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte (v. per tutte
Cassazione, ordinanza del 5 settembre 2022 n. 26089, per il riconoscimento del permesso umanitario, assume rilievo anche l'intenzione di integrarsi, purché sia seria. La serietà può evincersi da molteplici attività, come la frequentazione dei corsi scolastici o di lingua italiana o, ancora, la presenza di un contratto di lavoro, benché a tempo determinato. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, vedasi anche Cass. 7396/2021; Cass.
16369/2022.).
Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il soggetto abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
In definitiva, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite, considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e
1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che a diritto alla protezione speciale;
Parte_1
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 29/04/2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Alessandra Aragno