Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 03/06/2025, n. 10661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10661 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 29 novembre 2024, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale», recante la seguente motivazione «-OMISSIS- (LETTERA L- PUNTO 1)»; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 16 gennaio 2025; -delle valutazioni cardiologiche formulate in sede concorsuale che si sono concluse con la proposta di un giudizio di inidoneità motivato dalla causa «-OMISSIS- (LETTERA L .1)» (c.d. report cardiologia), conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 16 gennaio 2025; -di tutti i verbali inerenti gli accertamenti psicofisici nella parte in cui decretano l’esclusione del ricorrente per via del riscontro della causa di imperfezione di cui all’art. 582, comma 1, lettera L1 DPR 90/2010 e della “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, dell’articolo 11 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; - ove interpretato in mala partem, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare nella parte in cui, in particolare, alla lettera L) n. 1 indica genericamente tra le patologie cardiologiche le cardiopatie congenite, senza specificare in quali casi (grado di lievità/gravità) le stesse possano rilevare ai fini della valutazione del profilo sanitario militare; - ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso de quo, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale»; -della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non presenterà il nominativo dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell’interesse di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;
- il giudizio di inidoneità è stato espresso in quanto il candidato è stata ritenuto affetta da “ -OMISSIS- (LETTERA L - PUNTO 1 ), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall' art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militar e”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa e per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
- con ordinanza n. 4350 del 26 febbraio 2025 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare;
- il 18 marzo 2025 l’organo verificatore ha depositato la relazione, in esito alla quale ha formulato giudizio non idoneità;
Rilevato che
- nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 l’avv. Pozzi, per delega degli avvocati Fell, Leone e Riolo, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. di riservarsi di definire il giudizio con sentenza informa semplificata e ha trattenuta la causa in decisione;
Considerato
- che il ricorso risulta, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, in considerazione di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e della natura di esso, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
Ritenuto che le spese di verificazione, invece, debbano essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente GA HE al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.