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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 40513/2022 dl R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta del 30/09/2024, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA , rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1
giudizio dagli Avv.ti Claudia Lisetti e Roberto Bellucci come in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa in giudizio dall'Avv. Gioacchino De Filippis come in atti;
CONVENUTO
, C.F. rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
Giovanni Neri come in atti;
CONVENUTO
C.F. , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
Giovanni Neri come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/09/2024, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la società Parte_1
la Dott.ssa e il Dott. , chiedendo che venisse
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 accertato l'inadempimento contrattuale e dichiarata la risoluzione per inadempimento dei contratti di prestazione d'opera professionale conclusi con tali soggetti, o in subordine il fatto illecito commesso da tali soggetti, con conseguente condanna di al pagamento in favore
CP_1 dell'attrice di € 77.790,60 a titolo di restituzione dei compensi per l'attività professionale non svolta, con condanna di e , in solido tra di loro,
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento di favore dell'attrice di € 106.674,27 (a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli inadempimenti contrattuali asseritamente subiti), con condanna di
CP_1 alla restituzione in favore dell'attrice degli assegni n. 0230842007-06, 0230842008-07,
0230842009-08, 0230842010-09, 0230841251-04, 0230841252-05, 0230841253-06,
0230841254-07, 0230841255-08 tratti su Credit Agricole dell'importo di € 5.186,46 ciascuno
(somme così rideterminate e precisate dall'attrice nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione del 30/09/2024).
L'attore deduceva a fondamento della domanda di aver conferito incarico alla CP_1 affinchè verificasse la possibilità di ottenere un credito d'imposta, da poter essere utilizzato in compensazione con altre imposte dovute dall'azienda nei confronti dell'erario. In ragione dell'incarico conferito, la si sarebbe dovuta impegnare in favore dell'attrice per CP_1 redigere tutta la documentazione necessaria per asseverare il credito d'imposta e comunque per svolgere tutte le attività necessarie a permettere alla di utilizzare in compensazione Parte_1 il credito riconosciuto. Per l'attività svolta, le parti convenivano un compenso pari al 25% oltre iva del credito asseverato concedendo una dilazione di pagamento. In particolare, le parti convenivano di rateizzare il pagamento in 24 rate da € 5.186,46 iva compresa ciascuna, decorrenti dal 01/07/2020 e fino al 01/06/2022. A fronte della rateizzazione, la Parte_1 rilasciava n. 24 titoli di credito da presentare all'incasso mensilmente. Nel mese di giugno 2020 consegnava a tutta la documentazione attestante il diritto al credito d'imposta, CP_1 Pt_1 quantificato in complessivi € 408.115,00, come risultante anche dal cassetto fiscale relativo all'attrice. Successivamente l'attore asseriva di aver utilizzato il credito d'imposta asseverato attraverso la documentazione fiscale inviata dalla Dott.ssa (quadro RU del Dichiarativo CP_2
“Società di Capitali 2020 periodo d'imposta 2019 compilato con indicazione del credito d'imposta spettante al rigo RS 401, codice 6857 come indicato nella certificazione Bonus formazione), poiché la propria consulente fiscale non aveva competenze professionali in merito alla compensazione dei crediti di imposta. Successivamente, in data 26.09.21 l'attore asseriva di aver ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, ritenuta illegittima la compensazione dei crediti di imposta, a seguito di ulteriori controlli ed accertamenti notificava cartella di pagamento n. 08020220009614257000 intimante il pagamento della somma di € 838.415,47, con conseguente informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, cui seguiva procedimento penale e sequestro preventivo su conti correnti e beni immobili di proprietà del quale l.r.p.t. di . La , dopo aver aderito CP_4 Pt_1 Pt_1
alla rottamazione quater in data 06/08/24 provvedeva quindi a corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € 455.624,19, a fronte di un credito d'imposta utilizzato pari ad € 407.758,32, per una differenza di Euro 47.865,87, a titolo di oneri ed interessi.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda attorea, asserendo di CP_1 aver operato nel rispetto dell'accordo contrattuale, in virtù del quale aveva ottenuto il Pt_1
credito di imposta e che non fosse ascrivibile alla alcuna responsabilità in merito alla CP_1
impossibilità di utilizzare il credito di imposta, comunque ottenuto ed asseverato, dovendo invece attribuirsi alla responsabilità della consulente fiscale della stessa , non Pt_1
conoscitrice della materia.
Si costituiva altresì in giudizio la la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e CP_2 contestava le richieste avanzate dall'attore, assumendo di essere estranea alla vicenda, in quanto a mero titolo di cortesia aveva inviato alla consulente fiscale di il quadro RU del Pt_1
dichiarativo anno 2019, precisando che infatti tale mansione non rientrava tra le prestazioni previste nel mandato ricevuto dalla La aggiungeva di aver ricevuto da CP_1 CP_2
due formali incarichi: uno per l'inoltro di una istanza di autotutela nei confronti Pt_1 dell'Agenzia delle Entrate (inviata il 19.07.2021), un altro per un colloquio con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate (avuto 10.03.2022), null'altro.
Si costituiva inoltre il il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_3 contestando le richieste avanzate dall'attore, asserendo che la sua attività professionale era stata svolta in maniera diligente e si era peraltro limitata alla rendicontazione e contabilizzazione delle ore di formazione erogate dalla al proprio personale, sulla base di documenti Parte_1
consegnati dalla stessa attrice.
Il Giudice all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta.
*****
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito indicati. Parte attrice ha dedotto a fondamento della odierna azione l'inadempimento professionale posto in essere dai convenuti con riferimento al contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. -il quale, come noto, può essere espletato anche da persone giuridiche (Cass. Ordinanza n. 39028 del
9 dicembre 2021)- ed ha formulato una domanda di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con richiesta di restituzione del corrispettivo pagato ed ha altresì proposto domanda di risarcimento dei danni causalmente connessi all'inadempimento.
La disamina della presente causa presuppone, pertanto, l'accertamento della responsabilità del professionista convenuto ex art. 2236 c.c. nello svolgimento del mandato a lui affidato dal cliente, con riferimento alla diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c..
Giova rammentare che in tema di responsabilità contrattuale incombe su parte attrice, che agisce per il risarcimento del danno, esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto intervenuto con la controparte ed allegare l'inadempimento; sul professionista, di contro, incombe, ai fini liberatori, l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero di non aver potuto adempiere all'obbligazione su di lui gravante per causa a lui non imputabile
(Cass., sez. un., n. 13533/2001). Inoltre, in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, il titolo di responsabilità presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. Occorre, dunque, previa accertamento del contenuto del mandato professionale e della sussistenza del dedotto inadempimento da parte degli odierni convenuti all'incarico loro affidato, anche ai fini della richiesta risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., verificare se nel caso di specie la società attrice abbia subito dei danni e se tali danni siano direttamente riconducibili all'opera professionale svolta dalla dalla e CP_1 CP_2
dal CP_3
Inoltre, nel caso in esame l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione circa il corretto svolgimento della suddetta attività nel rispetto della normativa vigente
(Cass., n. 9917/2010)..
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente comprovato che con scrittura privata prodotta in atti la incaricava la di svolgere le attività finalizzate allo studio, Pt_1 CP_1
elaborazione del progetto ed esecuzione di tutto quanto necessario per permettere alla committente l'ottenimento di un credito d'imposta (doc. 33 fasc. parte attrice); in particolare le parti prevedevano che la in piena autonomia organizzativa ed anche avvalendosi di propri CP_1
collaboratori, si impegnava ad effettuare una analisi preventiva per valutare la sussistenza del diritto di di accedere a crediti d'imposta, nello specifico quelli previsti dal “piano Parte_1 nazionale impresa 4.0”; nel caso di esito favorevole dello studio preliminare, si impegnava CP_1 altresì a concordare con un calendario per l'esecuzione dei lavori e, nel caso Parte_1 servissero di corsi di formazione, a svolgere gli stessi;
all'esito di tali attività si CP_1 impegnava a redigere la documentazione necessaria per asseverare il credito d'imposta ai fini della successiva utilizzazione in compensazione. A fronte delle attività commissionate a CP_1
la si impegnava a corrispondere un compenso pari al 25% del credito
[...] Parte_1
d'imposta “asseverato”.
Risulta inoltre pacifico oltre che documentalmente comprovato, che per lo svolgimento dell'incarico si è avvalsa dell'opera di professionisti esterni alla propria organizzazione CP_1
imprenditoriale, e tali la ed il i quali, hanno svolto lo studio di fattibilità, hanno CP_2 CP_3 predisposto il progetto e tutte le certificazioni necessarie e, all'esito, hanno provveduto ad attestare la spesa per il costo del personale e a redigere la relazione finale, asseverando un credito di imposta per complessivi € 408.115,00 (Doc. 1 fasc. parte attrice).
In particolare il attestava, come risulta dalle certificazioni allegate al fascicolo CP_3
“certificazione bonus formazione”, che la avesse sostenuto spese relative ad attività Parte_1 di formazione ammesse al riconoscimento del credito d'imposta per un importo di € 281.806,00 nell'anno 2018, € 119.080,00 nell'anno 2017 ed € 7.229,00 nell'anno 2016.
Per ciascun anno esaminato il dichiarava di aver ricevuto dalla società tutta la CP_3 documentazione necessaria per compiere una adeguata analisi dei costi sostenuti per l'attività di formazione, tanto da poter attestare le che le spese indicate fossero state effettivamente sostenute da (Doc. 1). Parte_1
Con mail del 17/07/2020 la inviava a il quadro RU compilato con indicazione CP_2 Pt_1 del credito d'imposta spettante nel periodo (€ 408.115,00) al rigo RS 401 veniva altresì indicato il medesimo importo come “aiuto di stato” spettante (Doc. 2 fasc. ). Pt_1
Successivamente, in data 29/06/2021 riceveva l'invito n. I00054/2021 emesso da Parte_1
Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, con il quale la società veniva invitata a produrre, nel termine di giorni 15, tutta la documentazione a sostegno del credito d'imposta indicato nel quadro RU della dichiarazione presentata sul Mod. Unico Sc per l'anno d'imposta
2019 con il codice D7 ed utilizzato in compensazione negli anni 2020-2021 (doc. 3 fasc.
). provvedeva pertanto a dare incarico alla di gestire l'invito alla Pt_1 Pt_1 CP_2
produzione documentale, come risulta dalla mail del 19/07/2021 inviata dalla stessa CP_2 all'Agenzia delle Entrate, in cui si comunicava di aver ricevuto l'incarico in parola (cfr. doc. n. 4 fasc. Parte attrice).
riceveva quindi in data 30/09/2021 la notifica dell'atto n. T3NCR0400099 con cui, a Pt_1 conclusione del controllo della posizione fiscale, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che i documenti prodotti erano “del tutto insufficienti a documentare l'attività di formazione che sarebbe stata svolta, risultando carente in tutti i suoi aspetti”; in particolare, specificava l'Agenzia delle Entrate che “i dati risultanti dalla certificazioni contabili prodotte dalla società presentano dati discordanti con quelli indicati nel rigo RU della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2019”, concludendo che “non è stato documentato in alcun modo l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione che avrebbe dato diritto al credito
d'imposta di € 408.115,00 indicato nel rigo RU5 della dichiarazione presentata su mod Unico SC per l'anno d'imposta 2019 e lo stesso è pertanto da considerarsi inesistente” (cfr. doc. n. 6 fasc. attoreo).
Alla luce di tali elementi probatori, ritiene questo Tribunale che abbia fornito ampia Pt_1 prova positiva e documentale circa l'inadempimento contrattuale da parte di e per essa CP_1
dei suoi collaboratori e CP_2 CP_3
Ed infatti, sin dal primo atto notificato dall'Agenzia delle Entrate il 29.06.21 (doc.3 cit.), nonché dall'atto di recupero n.ro T3NCR040099 2021 (doc.6 cit.) e anche dagli atti successivi, emergono con evidenza le incongruenze, gli errori, le omissioni e le inesattezze riconducibili al progetto formativo in job redatto da (e dai suoi collaboratori), che hanno determinato l'erogazione CP_1 da parte della P.A. della cartella di pagamento (doc. 17 atto di citazione), nonché l'instaurazione di un procedimento penale per il “delitto di cui all'art. 10 quater comma 2 d.lgs 74/2000 perché in qualità di legale rappresentante di non versava la somma di € 407.758,32 utilizzando Parte_1 in compensazione nei modelli F24 di seguito riportati i crediti d'imposta inesistenti dovuti per
l'attività di formazione di cui all'art. 1 comma da 46 a 56 della l. n. 205/2017 relativi all'anno
2019 ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 09/07/1997 n. 241 con codice tributo 6857”, con conseguente sequestro preventivo di beni immobili e conti correnti intestati al lrpt di . Pt_1
In particolare, risultano dagli atti di accertamento e contestazione dell'Agenzia delle Entrate le molteplici criticità rilevate, su cui di fatto i convenuti nulla hanno riferito;
tali irregolarità vanno dalle “certificazioni contabili”, al “piano di formazione dei dipendenti”, alle “modalità organizzative attuate”, agli “attestati di partecipazione”, alla “incompletezza, carenza e inattendibilità della documentazione prodotta”, “dalla presenza di documenti in buona parte nemmeno sottoscritti”, etc etc. (doc. 6 atto di citazione), tutti adempimenti che avrebbe dovuto eseguire la nell'ambito dell'obbligazione assunta nei confronti di , in virtù del CP_1 Pt_1
contratto sottoscritto tra le parti (doc. 33 cit.) e che comprovano che il vantato credito di imposta di Euro 408.115,00, asseverato dagli odierni convenuti, è stato dichiarato di fatto “inesistente” da parte dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, deve precisarsi che la circostanza che tra le incongruenze accertate dall'Agenzia delle
Entrate vi sia anche l'erroneità del codice tributo utilizzato in quanto veniva riscontato che “il codice tributo 6857 indicato nelle deleghe F24 per le suddette compensazioni è stato erroneamente utilizzato in quanto il codice previsto per l'utilizzo del credito in oggetto è il 6897”
(doc.6, pag.4 atto di citazione), non basta a sollevare dalla propria obbligazione, atteso CP_1 che è presumibile che laddove fosse stato riscontrato esclusivamente l'utilizzo di un errato “codice tributo”, a fronte di un progetto eseguito a regola d'arte, la società attrice non avrebbe subito le conseguenze descritte: l'erroneità del codice tributo utilizzato dalla consulente fiscale di Pt_1
non rappresenta infatti un elemento determinante.
Ne deriva il sicuro inadempimento della nei confronti di , attesa la negligenza CP_1 Pt_1 ed imperizia da parte dei suoi collaboratori nell'esecuzione della prestazione, in virtù della
“direzione e responsabilità” (doc. 33 contratto) di nei loro confronti. CP_1
Ai fini della richiesta risoluzione del contratto, si rileva che è necessario tenere in considerazione
"l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità"(Cfr. Cass. 22.10.2014, n. 22346). In particolare, con riferimento al contratto d'opera professionale, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c., nell'esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
Ciò implica uno standard di diligenza maggiore rispetto a quella richiesta dal comma 1 della norma richiamata, sicchè, in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, si richiede una diligenza qualificata all'osservanza di specifiche regole di settore ed all'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo professionale della categoria.
La copiosa documentazione allegata dall'attrice sopra compiutamente esaminata ed in particolare gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, dimostrano inconfutabilmente che la nonché i collaboratori e abbiano presentato un progetto CP_1 CP_2 CP_3 impreciso, carente, inesatto, approssimativo, tale da classificare come senz'altro “inesistente” il credito di imposta pure asseverato dai professionisti collaboratori di CP_1 Tale negligente comportamento, pure valutato nel quadro di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, che imponeva ai professionisti l'obbligo non di garantire il conseguimento di un determinato fine, ma solo di eseguire la prestazione in modo corretto e diligente in relazione alla tipologia di attività da compiersi, ha determinato di certo un grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c..
Alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio con effetto ex tunc, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione.
Ne deriva, pertanto, che compete a parte attrice la restituzione della somma già corrisposta a ricevuta pari ad Euro 77.796,90, cui andranno applicati gli interessi legali, nonché la CP_1
restituzione dei titoli ancora in possesso di e nello specifico n. 9 assegni da Euro 5.186,46 CP_1
ciascuno tratti su Credit Agricole contraddistinti dai numeri 0230842007-06, 0230842008-07,
0230842009-08, 0230842010-09, 0230841251-04, 0230841252-05, 0230841253-06,
0230841254-07, 0230841255-08.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, si rileva, come sopra accennato, che in data 08/04/2022 riceveva da Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento n. Parte_1
08020220009614257000, intimante il pagamento della complessiva somma di € 838.415,47, comprensiva di sanzioni, per il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato nell'anno
2020. (doc.17). Parte attrice ha poi dimostrato per tabulas che a fronte di un credito d'imposta utilizzato pari ad Euro 407.758,32, ha pagato la complessiva somma di Euro 455.624,19 (doc. 36 e
37, note di trattazione scritta del 26.09.24), con una differenza accertata pari ad Euro 47.865,87 per sanzioni ed interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate. Si precisa che il deposito dei documenti citati deve ritenersi tempestivo, trattandosi di documenti di formazione successiva all'ultima udienza del 3 luglio 2023 e ritualmente prodotti con le note scritte per la successiva udienza del 30 settembre 2024.
Non può dubitarsi in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le negligenti condotte dei professionisti incaricati, la dichiarazione di un credito di imposta inesistente e le sanzioni applicate dall'amministrazione finanziaria;
peraltro, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto in considerazione dell'incidenza causale nella determinazione del danno della condotta di , Pt_1 da valutarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c..
Al riguardo, premesso quanto sopra già detto in merito al comportamento tenuto dal contribuente
(in relazione all'errore del codice tributo utilizzato dalla consulente di , si osserva che la Pt_1 stessa attrice ha tenuto un comportamento colposamente negligente quanto al dovere di controllo e vigilanza imposto al contribuente nei confronti dei propri consulenti. Come noto, "l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente
Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinche' tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volonta', il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, e' suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata." (Cass., 11832/2016 cit.; cfr ancora
15/06/2011, n. 13068 e 11/12/2013, n. 27712).
Ne consegue che deve rilevarsi un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., seppur in misura gradata a carico dell'attrice: “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Corte di Cassazione, Sezione 3, ordinanza 4 settembre 2024, n.23804); applicando tale principio, appare equo stabilire a carico dell'attore una percentuale di responsabilità pari al 20% dell'importo corrisposto per interessi ed oneri nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Il danno deve pertanto essere liquidato avuto riguardo alla somma dovuta da per Pt_1 sanzioni e interessi ridotta del 20% e così per € 38.292,15.
Quanto invece ai danni patrimoniali asseritamente subiti a titolo di costi per noleggio di automezzi come conseguenza della privazione di due mezzi oggetto del sequestro penale, questo
Giudice non ritiene raggiunta la prova sia rispetto all'esistenza di altri automezzi a disposizione di
, sia rispetto alla effettiva necessità di utilizzo di tali veicoli da lavoro. Pt_1
Infine, rispetto al danno di immagine si precisa che se risulta astrattamente tutelabile il diritto all'immagine della persona giuridica mediante l'azione risarcitoria ex art. 2059 c.c. si pretendono dal richiedente, non generiche allegazioni, ma una prova specifica in merito alla sussistenza del danno, alla sua gravità e non futilità, al nesso eziologico e ai dati fattuali dai quali dedurre l'inadempimento dei convenuti, allegazioni e prove in fatto non fornite nel caso in esame.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del quantum liquidato, come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, con applicazione dei valori medi ad eccezione della fase istruttoria, per la quale si liquidano i valori minimi essendo la causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto d'opera professionale per il quale è causa e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di della somma di Euro 77.796,90, oltre interessi CP_1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di dei titoli ancora in suo possesso CP_1 Parte_1
e tali n. 9 assegni da € 5.186,46 ciascuno tratti su Credit Agricole contraddistinti dai numeri
0230842007-06, 0230842008-07, 0230842009-08, 0230842010-09, 0230841251-04,
0230841252-05, 0230841253-06, 0230841254-07, 0230841255-08;
- condanna la e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore di la somma di € 38.292,15, a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni subiti, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al pagamento effettivo;
- condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 1.686,00 di spese ed € 11.568,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 31 gennaio 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara Ciancotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 40513/2022 dl R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta del 30/09/2024, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA , rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1
giudizio dagli Avv.ti Claudia Lisetti e Roberto Bellucci come in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa in giudizio dall'Avv. Gioacchino De Filippis come in atti;
CONVENUTO
, C.F. rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
Giovanni Neri come in atti;
CONVENUTO
C.F. , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
Giovanni Neri come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/09/2024, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la società Parte_1
la Dott.ssa e il Dott. , chiedendo che venisse
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 accertato l'inadempimento contrattuale e dichiarata la risoluzione per inadempimento dei contratti di prestazione d'opera professionale conclusi con tali soggetti, o in subordine il fatto illecito commesso da tali soggetti, con conseguente condanna di al pagamento in favore
CP_1 dell'attrice di € 77.790,60 a titolo di restituzione dei compensi per l'attività professionale non svolta, con condanna di e , in solido tra di loro,
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento di favore dell'attrice di € 106.674,27 (a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli inadempimenti contrattuali asseritamente subiti), con condanna di
CP_1 alla restituzione in favore dell'attrice degli assegni n. 0230842007-06, 0230842008-07,
0230842009-08, 0230842010-09, 0230841251-04, 0230841252-05, 0230841253-06,
0230841254-07, 0230841255-08 tratti su Credit Agricole dell'importo di € 5.186,46 ciascuno
(somme così rideterminate e precisate dall'attrice nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione del 30/09/2024).
L'attore deduceva a fondamento della domanda di aver conferito incarico alla CP_1 affinchè verificasse la possibilità di ottenere un credito d'imposta, da poter essere utilizzato in compensazione con altre imposte dovute dall'azienda nei confronti dell'erario. In ragione dell'incarico conferito, la si sarebbe dovuta impegnare in favore dell'attrice per CP_1 redigere tutta la documentazione necessaria per asseverare il credito d'imposta e comunque per svolgere tutte le attività necessarie a permettere alla di utilizzare in compensazione Parte_1 il credito riconosciuto. Per l'attività svolta, le parti convenivano un compenso pari al 25% oltre iva del credito asseverato concedendo una dilazione di pagamento. In particolare, le parti convenivano di rateizzare il pagamento in 24 rate da € 5.186,46 iva compresa ciascuna, decorrenti dal 01/07/2020 e fino al 01/06/2022. A fronte della rateizzazione, la Parte_1 rilasciava n. 24 titoli di credito da presentare all'incasso mensilmente. Nel mese di giugno 2020 consegnava a tutta la documentazione attestante il diritto al credito d'imposta, CP_1 Pt_1 quantificato in complessivi € 408.115,00, come risultante anche dal cassetto fiscale relativo all'attrice. Successivamente l'attore asseriva di aver utilizzato il credito d'imposta asseverato attraverso la documentazione fiscale inviata dalla Dott.ssa (quadro RU del Dichiarativo CP_2
“Società di Capitali 2020 periodo d'imposta 2019 compilato con indicazione del credito d'imposta spettante al rigo RS 401, codice 6857 come indicato nella certificazione Bonus formazione), poiché la propria consulente fiscale non aveva competenze professionali in merito alla compensazione dei crediti di imposta. Successivamente, in data 26.09.21 l'attore asseriva di aver ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, ritenuta illegittima la compensazione dei crediti di imposta, a seguito di ulteriori controlli ed accertamenti notificava cartella di pagamento n. 08020220009614257000 intimante il pagamento della somma di € 838.415,47, con conseguente informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, cui seguiva procedimento penale e sequestro preventivo su conti correnti e beni immobili di proprietà del quale l.r.p.t. di . La , dopo aver aderito CP_4 Pt_1 Pt_1
alla rottamazione quater in data 06/08/24 provvedeva quindi a corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € 455.624,19, a fronte di un credito d'imposta utilizzato pari ad € 407.758,32, per una differenza di Euro 47.865,87, a titolo di oneri ed interessi.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda attorea, asserendo di CP_1 aver operato nel rispetto dell'accordo contrattuale, in virtù del quale aveva ottenuto il Pt_1
credito di imposta e che non fosse ascrivibile alla alcuna responsabilità in merito alla CP_1
impossibilità di utilizzare il credito di imposta, comunque ottenuto ed asseverato, dovendo invece attribuirsi alla responsabilità della consulente fiscale della stessa , non Pt_1
conoscitrice della materia.
Si costituiva altresì in giudizio la la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e CP_2 contestava le richieste avanzate dall'attore, assumendo di essere estranea alla vicenda, in quanto a mero titolo di cortesia aveva inviato alla consulente fiscale di il quadro RU del Pt_1
dichiarativo anno 2019, precisando che infatti tale mansione non rientrava tra le prestazioni previste nel mandato ricevuto dalla La aggiungeva di aver ricevuto da CP_1 CP_2
due formali incarichi: uno per l'inoltro di una istanza di autotutela nei confronti Pt_1 dell'Agenzia delle Entrate (inviata il 19.07.2021), un altro per un colloquio con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate (avuto 10.03.2022), null'altro.
Si costituiva inoltre il il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_3 contestando le richieste avanzate dall'attore, asserendo che la sua attività professionale era stata svolta in maniera diligente e si era peraltro limitata alla rendicontazione e contabilizzazione delle ore di formazione erogate dalla al proprio personale, sulla base di documenti Parte_1
consegnati dalla stessa attrice.
Il Giudice all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta.
*****
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito indicati. Parte attrice ha dedotto a fondamento della odierna azione l'inadempimento professionale posto in essere dai convenuti con riferimento al contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. -il quale, come noto, può essere espletato anche da persone giuridiche (Cass. Ordinanza n. 39028 del
9 dicembre 2021)- ed ha formulato una domanda di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con richiesta di restituzione del corrispettivo pagato ed ha altresì proposto domanda di risarcimento dei danni causalmente connessi all'inadempimento.
La disamina della presente causa presuppone, pertanto, l'accertamento della responsabilità del professionista convenuto ex art. 2236 c.c. nello svolgimento del mandato a lui affidato dal cliente, con riferimento alla diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c..
Giova rammentare che in tema di responsabilità contrattuale incombe su parte attrice, che agisce per il risarcimento del danno, esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto intervenuto con la controparte ed allegare l'inadempimento; sul professionista, di contro, incombe, ai fini liberatori, l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero di non aver potuto adempiere all'obbligazione su di lui gravante per causa a lui non imputabile
(Cass., sez. un., n. 13533/2001). Inoltre, in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, il titolo di responsabilità presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. Occorre, dunque, previa accertamento del contenuto del mandato professionale e della sussistenza del dedotto inadempimento da parte degli odierni convenuti all'incarico loro affidato, anche ai fini della richiesta risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., verificare se nel caso di specie la società attrice abbia subito dei danni e se tali danni siano direttamente riconducibili all'opera professionale svolta dalla dalla e CP_1 CP_2
dal CP_3
Inoltre, nel caso in esame l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione circa il corretto svolgimento della suddetta attività nel rispetto della normativa vigente
(Cass., n. 9917/2010)..
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente comprovato che con scrittura privata prodotta in atti la incaricava la di svolgere le attività finalizzate allo studio, Pt_1 CP_1
elaborazione del progetto ed esecuzione di tutto quanto necessario per permettere alla committente l'ottenimento di un credito d'imposta (doc. 33 fasc. parte attrice); in particolare le parti prevedevano che la in piena autonomia organizzativa ed anche avvalendosi di propri CP_1
collaboratori, si impegnava ad effettuare una analisi preventiva per valutare la sussistenza del diritto di di accedere a crediti d'imposta, nello specifico quelli previsti dal “piano Parte_1 nazionale impresa 4.0”; nel caso di esito favorevole dello studio preliminare, si impegnava CP_1 altresì a concordare con un calendario per l'esecuzione dei lavori e, nel caso Parte_1 servissero di corsi di formazione, a svolgere gli stessi;
all'esito di tali attività si CP_1 impegnava a redigere la documentazione necessaria per asseverare il credito d'imposta ai fini della successiva utilizzazione in compensazione. A fronte delle attività commissionate a CP_1
la si impegnava a corrispondere un compenso pari al 25% del credito
[...] Parte_1
d'imposta “asseverato”.
Risulta inoltre pacifico oltre che documentalmente comprovato, che per lo svolgimento dell'incarico si è avvalsa dell'opera di professionisti esterni alla propria organizzazione CP_1
imprenditoriale, e tali la ed il i quali, hanno svolto lo studio di fattibilità, hanno CP_2 CP_3 predisposto il progetto e tutte le certificazioni necessarie e, all'esito, hanno provveduto ad attestare la spesa per il costo del personale e a redigere la relazione finale, asseverando un credito di imposta per complessivi € 408.115,00 (Doc. 1 fasc. parte attrice).
In particolare il attestava, come risulta dalle certificazioni allegate al fascicolo CP_3
“certificazione bonus formazione”, che la avesse sostenuto spese relative ad attività Parte_1 di formazione ammesse al riconoscimento del credito d'imposta per un importo di € 281.806,00 nell'anno 2018, € 119.080,00 nell'anno 2017 ed € 7.229,00 nell'anno 2016.
Per ciascun anno esaminato il dichiarava di aver ricevuto dalla società tutta la CP_3 documentazione necessaria per compiere una adeguata analisi dei costi sostenuti per l'attività di formazione, tanto da poter attestare le che le spese indicate fossero state effettivamente sostenute da (Doc. 1). Parte_1
Con mail del 17/07/2020 la inviava a il quadro RU compilato con indicazione CP_2 Pt_1 del credito d'imposta spettante nel periodo (€ 408.115,00) al rigo RS 401 veniva altresì indicato il medesimo importo come “aiuto di stato” spettante (Doc. 2 fasc. ). Pt_1
Successivamente, in data 29/06/2021 riceveva l'invito n. I00054/2021 emesso da Parte_1
Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, con il quale la società veniva invitata a produrre, nel termine di giorni 15, tutta la documentazione a sostegno del credito d'imposta indicato nel quadro RU della dichiarazione presentata sul Mod. Unico Sc per l'anno d'imposta
2019 con il codice D7 ed utilizzato in compensazione negli anni 2020-2021 (doc. 3 fasc.
). provvedeva pertanto a dare incarico alla di gestire l'invito alla Pt_1 Pt_1 CP_2
produzione documentale, come risulta dalla mail del 19/07/2021 inviata dalla stessa CP_2 all'Agenzia delle Entrate, in cui si comunicava di aver ricevuto l'incarico in parola (cfr. doc. n. 4 fasc. Parte attrice).
riceveva quindi in data 30/09/2021 la notifica dell'atto n. T3NCR0400099 con cui, a Pt_1 conclusione del controllo della posizione fiscale, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che i documenti prodotti erano “del tutto insufficienti a documentare l'attività di formazione che sarebbe stata svolta, risultando carente in tutti i suoi aspetti”; in particolare, specificava l'Agenzia delle Entrate che “i dati risultanti dalla certificazioni contabili prodotte dalla società presentano dati discordanti con quelli indicati nel rigo RU della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2019”, concludendo che “non è stato documentato in alcun modo l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione che avrebbe dato diritto al credito
d'imposta di € 408.115,00 indicato nel rigo RU5 della dichiarazione presentata su mod Unico SC per l'anno d'imposta 2019 e lo stesso è pertanto da considerarsi inesistente” (cfr. doc. n. 6 fasc. attoreo).
Alla luce di tali elementi probatori, ritiene questo Tribunale che abbia fornito ampia Pt_1 prova positiva e documentale circa l'inadempimento contrattuale da parte di e per essa CP_1
dei suoi collaboratori e CP_2 CP_3
Ed infatti, sin dal primo atto notificato dall'Agenzia delle Entrate il 29.06.21 (doc.3 cit.), nonché dall'atto di recupero n.ro T3NCR040099 2021 (doc.6 cit.) e anche dagli atti successivi, emergono con evidenza le incongruenze, gli errori, le omissioni e le inesattezze riconducibili al progetto formativo in job redatto da (e dai suoi collaboratori), che hanno determinato l'erogazione CP_1 da parte della P.A. della cartella di pagamento (doc. 17 atto di citazione), nonché l'instaurazione di un procedimento penale per il “delitto di cui all'art. 10 quater comma 2 d.lgs 74/2000 perché in qualità di legale rappresentante di non versava la somma di € 407.758,32 utilizzando Parte_1 in compensazione nei modelli F24 di seguito riportati i crediti d'imposta inesistenti dovuti per
l'attività di formazione di cui all'art. 1 comma da 46 a 56 della l. n. 205/2017 relativi all'anno
2019 ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 09/07/1997 n. 241 con codice tributo 6857”, con conseguente sequestro preventivo di beni immobili e conti correnti intestati al lrpt di . Pt_1
In particolare, risultano dagli atti di accertamento e contestazione dell'Agenzia delle Entrate le molteplici criticità rilevate, su cui di fatto i convenuti nulla hanno riferito;
tali irregolarità vanno dalle “certificazioni contabili”, al “piano di formazione dei dipendenti”, alle “modalità organizzative attuate”, agli “attestati di partecipazione”, alla “incompletezza, carenza e inattendibilità della documentazione prodotta”, “dalla presenza di documenti in buona parte nemmeno sottoscritti”, etc etc. (doc. 6 atto di citazione), tutti adempimenti che avrebbe dovuto eseguire la nell'ambito dell'obbligazione assunta nei confronti di , in virtù del CP_1 Pt_1
contratto sottoscritto tra le parti (doc. 33 cit.) e che comprovano che il vantato credito di imposta di Euro 408.115,00, asseverato dagli odierni convenuti, è stato dichiarato di fatto “inesistente” da parte dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, deve precisarsi che la circostanza che tra le incongruenze accertate dall'Agenzia delle
Entrate vi sia anche l'erroneità del codice tributo utilizzato in quanto veniva riscontato che “il codice tributo 6857 indicato nelle deleghe F24 per le suddette compensazioni è stato erroneamente utilizzato in quanto il codice previsto per l'utilizzo del credito in oggetto è il 6897”
(doc.6, pag.4 atto di citazione), non basta a sollevare dalla propria obbligazione, atteso CP_1 che è presumibile che laddove fosse stato riscontrato esclusivamente l'utilizzo di un errato “codice tributo”, a fronte di un progetto eseguito a regola d'arte, la società attrice non avrebbe subito le conseguenze descritte: l'erroneità del codice tributo utilizzato dalla consulente fiscale di Pt_1
non rappresenta infatti un elemento determinante.
Ne deriva il sicuro inadempimento della nei confronti di , attesa la negligenza CP_1 Pt_1 ed imperizia da parte dei suoi collaboratori nell'esecuzione della prestazione, in virtù della
“direzione e responsabilità” (doc. 33 contratto) di nei loro confronti. CP_1
Ai fini della richiesta risoluzione del contratto, si rileva che è necessario tenere in considerazione
"l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità"(Cfr. Cass. 22.10.2014, n. 22346). In particolare, con riferimento al contratto d'opera professionale, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c., nell'esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
Ciò implica uno standard di diligenza maggiore rispetto a quella richiesta dal comma 1 della norma richiamata, sicchè, in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, si richiede una diligenza qualificata all'osservanza di specifiche regole di settore ed all'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo professionale della categoria.
La copiosa documentazione allegata dall'attrice sopra compiutamente esaminata ed in particolare gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, dimostrano inconfutabilmente che la nonché i collaboratori e abbiano presentato un progetto CP_1 CP_2 CP_3 impreciso, carente, inesatto, approssimativo, tale da classificare come senz'altro “inesistente” il credito di imposta pure asseverato dai professionisti collaboratori di CP_1 Tale negligente comportamento, pure valutato nel quadro di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, che imponeva ai professionisti l'obbligo non di garantire il conseguimento di un determinato fine, ma solo di eseguire la prestazione in modo corretto e diligente in relazione alla tipologia di attività da compiersi, ha determinato di certo un grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c..
Alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio con effetto ex tunc, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione.
Ne deriva, pertanto, che compete a parte attrice la restituzione della somma già corrisposta a ricevuta pari ad Euro 77.796,90, cui andranno applicati gli interessi legali, nonché la CP_1
restituzione dei titoli ancora in possesso di e nello specifico n. 9 assegni da Euro 5.186,46 CP_1
ciascuno tratti su Credit Agricole contraddistinti dai numeri 0230842007-06, 0230842008-07,
0230842009-08, 0230842010-09, 0230841251-04, 0230841252-05, 0230841253-06,
0230841254-07, 0230841255-08.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, si rileva, come sopra accennato, che in data 08/04/2022 riceveva da Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento n. Parte_1
08020220009614257000, intimante il pagamento della complessiva somma di € 838.415,47, comprensiva di sanzioni, per il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato nell'anno
2020. (doc.17). Parte attrice ha poi dimostrato per tabulas che a fronte di un credito d'imposta utilizzato pari ad Euro 407.758,32, ha pagato la complessiva somma di Euro 455.624,19 (doc. 36 e
37, note di trattazione scritta del 26.09.24), con una differenza accertata pari ad Euro 47.865,87 per sanzioni ed interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate. Si precisa che il deposito dei documenti citati deve ritenersi tempestivo, trattandosi di documenti di formazione successiva all'ultima udienza del 3 luglio 2023 e ritualmente prodotti con le note scritte per la successiva udienza del 30 settembre 2024.
Non può dubitarsi in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le negligenti condotte dei professionisti incaricati, la dichiarazione di un credito di imposta inesistente e le sanzioni applicate dall'amministrazione finanziaria;
peraltro, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto in considerazione dell'incidenza causale nella determinazione del danno della condotta di , Pt_1 da valutarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c..
Al riguardo, premesso quanto sopra già detto in merito al comportamento tenuto dal contribuente
(in relazione all'errore del codice tributo utilizzato dalla consulente di , si osserva che la Pt_1 stessa attrice ha tenuto un comportamento colposamente negligente quanto al dovere di controllo e vigilanza imposto al contribuente nei confronti dei propri consulenti. Come noto, "l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente
Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinche' tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volonta', il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, e' suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata." (Cass., 11832/2016 cit.; cfr ancora
15/06/2011, n. 13068 e 11/12/2013, n. 27712).
Ne consegue che deve rilevarsi un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., seppur in misura gradata a carico dell'attrice: “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Corte di Cassazione, Sezione 3, ordinanza 4 settembre 2024, n.23804); applicando tale principio, appare equo stabilire a carico dell'attore una percentuale di responsabilità pari al 20% dell'importo corrisposto per interessi ed oneri nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Il danno deve pertanto essere liquidato avuto riguardo alla somma dovuta da per Pt_1 sanzioni e interessi ridotta del 20% e così per € 38.292,15.
Quanto invece ai danni patrimoniali asseritamente subiti a titolo di costi per noleggio di automezzi come conseguenza della privazione di due mezzi oggetto del sequestro penale, questo
Giudice non ritiene raggiunta la prova sia rispetto all'esistenza di altri automezzi a disposizione di
, sia rispetto alla effettiva necessità di utilizzo di tali veicoli da lavoro. Pt_1
Infine, rispetto al danno di immagine si precisa che se risulta astrattamente tutelabile il diritto all'immagine della persona giuridica mediante l'azione risarcitoria ex art. 2059 c.c. si pretendono dal richiedente, non generiche allegazioni, ma una prova specifica in merito alla sussistenza del danno, alla sua gravità e non futilità, al nesso eziologico e ai dati fattuali dai quali dedurre l'inadempimento dei convenuti, allegazioni e prove in fatto non fornite nel caso in esame.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del quantum liquidato, come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, con applicazione dei valori medi ad eccezione della fase istruttoria, per la quale si liquidano i valori minimi essendo la causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto d'opera professionale per il quale è causa e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di della somma di Euro 77.796,90, oltre interessi CP_1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di dei titoli ancora in suo possesso CP_1 Parte_1
e tali n. 9 assegni da € 5.186,46 ciascuno tratti su Credit Agricole contraddistinti dai numeri
0230842007-06, 0230842008-07, 0230842009-08, 0230842010-09, 0230841251-04,
0230841252-05, 0230841253-06, 0230841254-07, 0230841255-08;
- condanna la e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore di la somma di € 38.292,15, a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni subiti, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al pagamento effettivo;
- condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 1.686,00 di spese ed € 11.568,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 31 gennaio 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara Ciancotti