Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1208
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U.

    La cartella impugnata concerne somme dovute a seguito della sentenza parziale n. 4479/18/2023, ad integrazione di precedente cartella, senza duplicazione di imposta.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo

    Non è maturata alcuna prescrizione, applicandosi il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per le somme dovute a titolo definitivo per il passaggio in giudicato di sentenza.

  • Rigettato
    Decadenza della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73

    La doglianza è infondata.

  • Rigettato
    Violazione della sottoscrizione del ruolo

    Anche laddove esistente, la violazione della sottoscrizione del ruolo non renderebbe invalido l'atto impugnato, potendo la riferibilità all'organo amministrativo desumersi dal contesto dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/97

    La doglianza è infondata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 17 della legge 212/2000

    La doglianza è infondata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per difetto di preventivo contraddittorio

    Non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo in ordine agli atti di riscossione, non potendo essere trasfuso da quello accertativo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità del calcolo degli interessi e della sanzione amministrativa

    Le doglianze inerenti gli interessi e la loro modalità di calcolo appaiono infondate, essendo la misura e la decorrenza degli stessi previsti da norme di legge.

  • Rigettato
    Lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria è infondata.

  • Rigettato
    Contestazione avviso di accertamento presupposto

    La cartella impugnata concerne somme dovute a seguito della sentenza parziale n. 4479/18/2023, ad integrazione di precedente cartella, senza duplicazione di imposta.

  • Rigettato
    Dichiarazione di non debenza delle somme

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto le somme sono dovute.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto non vi è luogo a rimborso.

  • Rigettato
    Condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese

    Il ricorrente è soccombente, pertanto è condannato al pagamento delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1208
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo