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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
IO SO, LA
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6951/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154112428000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154112428000 IVA-ALIQUOTE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18154/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle entrate SS, d'ora innanzi ADER, e dell'Agenzia delle entrate Direzione provinciale II di Napoli, la cartella di pagamento numero
07120240154112428000, notificata in data 17/01/2025, avente ad oggetto Irpef iva ed Irap relativi all'annualità 2006, a seguito di sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania numero 4479/18/2023, per una somma complessiva di euro 43.096,51.
A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U.: contrasto del contenuto della pretesa impositiva impugnata rispetto alla Sentenza n. 4479/18/2023; la prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo per le imposte, nonché del le sanzioni tributarie (art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97)
e degli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.) ; decadenza della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 D.
P.R. n. 602/73; violazione della sottoscrizione del ruolo;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. °602 del 1973, in combinato disposto con l'art . 52, comma 5, del D.
Lgs. n. 446/97 ; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 17 della legge 212/2000 ; nullità della cartella di pagamento per difetto di preventivo contraddittorio;
violazione del principio di proporzionalità del calcolo degli interessi e della sanzione amministrativa;
lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia, nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 07120240154112428000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate SS – Agente della SS per la Provincia di Napoli, notificata tramite pec in data
17.01.2025, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF5010700327/2011, nonché di quest'ultimo, e di ogni altro atto connesso e conseguenziale, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate, e ne disponga, per l'effetto, l'annullamento;
3) condannare l'Agenzia delle Entrate SS Agente della riscossione per la provincia di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t, al rimborso delle somme che il ricorrente sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate SS Agente della riscossione per la provincia di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t, in solido con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, uff. controlli, in persona del Direttore p.t al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore;
5) accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione intrapresa dall'AdER e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate SS Agente della riscossione per la provincia di Napoli, in persona del suo legale rapp.te p.t, in solido con l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Napoli, uff. controlli al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., come motivato in ricorso.”.
Si è costituita in giudizio la DP Napoli II, la quale deduce l'illegittimità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione, e rassegna le seguenti conclusioni: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in via principale, di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Non si è costituita in giudizio ADER, pur ritualmente intimata.
Con memoria illustrativa il ricorrente contesta i motivi dedotti dall'ufficio e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
L'ufficio ha dimostrato con le proprie controdeduzioni e con la documentazione esibita che la cartella impugnata concerne le somme dovute, a titolo definitivo, a seguito della sentenza parziale emessa dalla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania numero 4479/18/2023, ad integrazione della cartella 071202400714187747 con la quale veniva iscritto al ruolo ed intimato il pagamento del terzo dell'imposta dovuta originariamente dal contribuente, quota che era stata provvisoriamente sgravata in seguito all'accoglimento del ricorso dell'ufficio con sentenza della CTP di Napoli numero 67/30/2012.
Non sussiste dunque alcuna duplicazione di imposta, essendo le somme portate dalle due cartelle da sommarsi al fine di determinare l'importo totale dovuto a seguito della sentenza definitiva inerente l'avviso di accertamento presupposto.
Nel merito, dunque, il ricorso è infondato.
Sono altresì infondati gli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente.
Non è maturata alcuna prescrizione, applicandosi alla pronuncia passata in giudicato il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile. Difatti, le somme dovute a titolo definitivo per il passaggio in giudicato di sentenza sono assoggettate alla cosiddetto conversione del termine breve in termine lungo.
In ordine al difetto di sottoscrizione del ruolo, anche laddove esistente esso non renderebbe invalido l'atto impugnato, in quanto la riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso.
Anche la eccepita carenza di motivazione non sussiste, essendo la cartella conforme al modello approvato ed idonea all'esercizio dei diritti di difesa del contribuente, come emerge ictu oculi dalla lettura del ricorso.
Quanto all'omessa allegazione degli atti richiamati, deve ritenersi sufficiente la mera indicazione dei provvedimenti oggetto di liquidazione, atteso che gli stessi sono per definizione a legale conoscenza del contribuente, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali.
Non sussiste, inoltre, in ordine agli atti di riscossione, alcun obbligo di contraddittorio preventivo che non può essere apoditticamente trasfuso da quello accertativo a quello, sostanzialmente automatizzato, della riscossione, mentre le doglianze inerenti gli interessi e la loro modalità di calcolo appaiono infondate, essendo la misura e la decorrenza degli stessi previsti da norme di legge.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
La soccombenza determina la condanna alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all'Agenzia, liquidandole in 1.000,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali, cp e iva , se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
IO SO, LA
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6951/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154112428000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154112428000 IVA-ALIQUOTE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18154/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle entrate SS, d'ora innanzi ADER, e dell'Agenzia delle entrate Direzione provinciale II di Napoli, la cartella di pagamento numero
07120240154112428000, notificata in data 17/01/2025, avente ad oggetto Irpef iva ed Irap relativi all'annualità 2006, a seguito di sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Campania numero 4479/18/2023, per una somma complessiva di euro 43.096,51.
A sostegno del proprio ricorso deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U.: contrasto del contenuto della pretesa impositiva impugnata rispetto alla Sentenza n. 4479/18/2023; la prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo per le imposte, nonché del le sanzioni tributarie (art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97)
e degli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.) ; decadenza della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 D.
P.R. n. 602/73; violazione della sottoscrizione del ruolo;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. °602 del 1973, in combinato disposto con l'art . 52, comma 5, del D.
Lgs. n. 446/97 ; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 17 della legge 212/2000 ; nullità della cartella di pagamento per difetto di preventivo contraddittorio;
violazione del principio di proporzionalità del calcolo degli interessi e della sanzione amministrativa;
lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia, nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 07120240154112428000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate SS – Agente della SS per la Provincia di Napoli, notificata tramite pec in data
17.01.2025, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF5010700327/2011, nonché di quest'ultimo, e di ogni altro atto connesso e conseguenziale, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate, e ne disponga, per l'effetto, l'annullamento;
3) condannare l'Agenzia delle Entrate SS Agente della riscossione per la provincia di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t, al rimborso delle somme che il ricorrente sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate SS Agente della riscossione per la provincia di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t, in solido con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, uff. controlli, in persona del Direttore p.t al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore;
5) accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione intrapresa dall'AdER e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate SS Agente della riscossione per la provincia di Napoli, in persona del suo legale rapp.te p.t, in solido con l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Napoli, uff. controlli al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., come motivato in ricorso.”.
Si è costituita in giudizio la DP Napoli II, la quale deduce l'illegittimità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione, e rassegna le seguenti conclusioni: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in via principale, di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Non si è costituita in giudizio ADER, pur ritualmente intimata.
Con memoria illustrativa il ricorrente contesta i motivi dedotti dall'ufficio e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
L'ufficio ha dimostrato con le proprie controdeduzioni e con la documentazione esibita che la cartella impugnata concerne le somme dovute, a titolo definitivo, a seguito della sentenza parziale emessa dalla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania numero 4479/18/2023, ad integrazione della cartella 071202400714187747 con la quale veniva iscritto al ruolo ed intimato il pagamento del terzo dell'imposta dovuta originariamente dal contribuente, quota che era stata provvisoriamente sgravata in seguito all'accoglimento del ricorso dell'ufficio con sentenza della CTP di Napoli numero 67/30/2012.
Non sussiste dunque alcuna duplicazione di imposta, essendo le somme portate dalle due cartelle da sommarsi al fine di determinare l'importo totale dovuto a seguito della sentenza definitiva inerente l'avviso di accertamento presupposto.
Nel merito, dunque, il ricorso è infondato.
Sono altresì infondati gli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente.
Non è maturata alcuna prescrizione, applicandosi alla pronuncia passata in giudicato il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile. Difatti, le somme dovute a titolo definitivo per il passaggio in giudicato di sentenza sono assoggettate alla cosiddetto conversione del termine breve in termine lungo.
In ordine al difetto di sottoscrizione del ruolo, anche laddove esistente esso non renderebbe invalido l'atto impugnato, in quanto la riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso.
Anche la eccepita carenza di motivazione non sussiste, essendo la cartella conforme al modello approvato ed idonea all'esercizio dei diritti di difesa del contribuente, come emerge ictu oculi dalla lettura del ricorso.
Quanto all'omessa allegazione degli atti richiamati, deve ritenersi sufficiente la mera indicazione dei provvedimenti oggetto di liquidazione, atteso che gli stessi sono per definizione a legale conoscenza del contribuente, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali.
Non sussiste, inoltre, in ordine agli atti di riscossione, alcun obbligo di contraddittorio preventivo che non può essere apoditticamente trasfuso da quello accertativo a quello, sostanzialmente automatizzato, della riscossione, mentre le doglianze inerenti gli interessi e la loro modalità di calcolo appaiono infondate, essendo la misura e la decorrenza degli stessi previsti da norme di legge.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
La soccombenza determina la condanna alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese all'Agenzia, liquidandole in 1.000,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali, cp e iva , se dovuti.