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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2629/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7551/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64941 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1982/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Catania emetteva avviso di accertamento n. 64941 nei confronti del sig. Resistente_1, avente ad oggetto l'omessa denuncia Tari, per l'anno di imposta 2015, con il quale recuperava un maggior tributo pari a complessivi euro 715,00.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'omessa notificazione dell'atto; la decadenza dell'Ente dall'attività di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operatore, controdeducendo alle censure esposte nel ricorso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7551 depositata in data 5 dicembre 2023, ritenendo maturata la decadenza dell'Ente dal potere di accertare l'omesso versamento del tributo, accoglieva il ricorso del contribuente compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Catania producendo la relata di notifica, già prodotta in primo grado, della quale si evince che la spedizione è regolarmente avvenuta il 26 marzo 2021. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondata è, infatti, la contestazione avente a oggetto il mancato perfezionamento della notificazione e, di conseguenza, l'eccepita decadenza opposta all'Ente. E invero, la norma generale di riferimento in materia
è costituita dal comma 5 dell'art. 16 D.lgs. n. 546/1992, in base al quale “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Tanto premesso, in forza del principio della scissione soggettiva, rileva che mentre per l'Amministrazione la notifica si perfeziona non al momento dell'emanazione dell'atto, bensì nel momento in cui avviene la spedizione del plico all'Ufficio postale;
per converso, in capo al contribuente, la notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto viene effettivamente recapitato e consegnato, soddisfacendo l'istanza di conoscibilità che rappresenta uno dei requisiti irrinunciabili per il corretto esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, in relazione alla documentazione allegata agli atti del presente giudizio, rileva che l'avviso impugnato è stato consegnato dal Comune di Catania all'operatore postale autorizzato (in specie, Società_1) in data 26/03/2021 e, dunque, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
286,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Catania, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2629/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7551/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64941 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1982/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Catania emetteva avviso di accertamento n. 64941 nei confronti del sig. Resistente_1, avente ad oggetto l'omessa denuncia Tari, per l'anno di imposta 2015, con il quale recuperava un maggior tributo pari a complessivi euro 715,00.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'omessa notificazione dell'atto; la decadenza dell'Ente dall'attività di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, eccepiva la legittimità dell'atto e del proprio operatore, controdeducendo alle censure esposte nel ricorso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7551 depositata in data 5 dicembre 2023, ritenendo maturata la decadenza dell'Ente dal potere di accertare l'omesso versamento del tributo, accoglieva il ricorso del contribuente compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello il Comune di Catania producendo la relata di notifica, già prodotta in primo grado, della quale si evince che la spedizione è regolarmente avvenuta il 26 marzo 2021. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondata è, infatti, la contestazione avente a oggetto il mancato perfezionamento della notificazione e, di conseguenza, l'eccepita decadenza opposta all'Ente. E invero, la norma generale di riferimento in materia
è costituita dal comma 5 dell'art. 16 D.lgs. n. 546/1992, in base al quale “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Tanto premesso, in forza del principio della scissione soggettiva, rileva che mentre per l'Amministrazione la notifica si perfeziona non al momento dell'emanazione dell'atto, bensì nel momento in cui avviene la spedizione del plico all'Ufficio postale;
per converso, in capo al contribuente, la notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto viene effettivamente recapitato e consegnato, soddisfacendo l'istanza di conoscibilità che rappresenta uno dei requisiti irrinunciabili per il corretto esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, in relazione alla documentazione allegata agli atti del presente giudizio, rileva che l'avviso impugnato è stato consegnato dal Comune di Catania all'operatore postale autorizzato (in specie, Società_1) in data 26/03/2021 e, dunque, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
286,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Catania, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.