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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3197/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008545419000 BOLLO 2018
- sul ricorso n. 3396/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008545419000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Resistente: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.07.2023 e depositato in data 06.11.2023 il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...](C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, propone opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29720210008545419000, notificata il 4.7.2023 di € 478,05 per tassa Automobilistica anno 2018 in relazione al veicolo targato Targa_1 Il ricorso è stato iscritto al n. 3197/2023 RGR di questa Corte.
L'identico ricorso notificato in data 07.07.2023 e depositato in data 29.11.2023 è stato iscritto al n. 3396\2023; pertanto, all'udienza del 06.11.2025 è stato riunito al primo ricorso, il n. 3197\2023.
Deduce il ricorrente l'intervenuta decadenza\prescrizione della pretesa sottesa all'atto impugnato, trattandosi di tassa automobilistica anno 2018, il cui termine di prescrizione è triennale. Conclude con richiesta di annullamento dell'atto, con vittoria di spese e competenze.
Si costituisce ADER ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di decadenza da opporsi solo all'Ente impositore, di cui chiede la chiamata in causa. Deduce, come atto interruttivo alla prescrizione, l'istanza di rateizzazione (che produce) presentata dal ricorrente in data
01.09.2023. Richiama inoltre la proroga dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale covid-19. Conclude con richiesta di rigetto del ricorso e vittorie di spese.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Con riferimento alla prescrizione delle tasse auto l'art. 5 comma 51 della legge n°
53/1983 e modificata dalla L. n° 60/1986 prevede che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ai sensi della suddetta norma il termine triennale per avviare, con la notifica di atti formali, l'azione di recupero della tassa auto 2018 va individuato entro il 31.12.2021.
Nel caso in esame, l'eccepita prescrizione non risulta maturata, in quanto, trattandosi di un ruolo reso esecutivo (in data 09.02.2021) e consegnato all'agente della riscossione (in data 25.02.2021) nel periodo della sospensione emergenziale (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) di cui al comma I dell'art. 68 D.L.
18/20 (come modificato dall'art. 2 D.L. 99/21), trova applicazione il comma 4 bis del predetto art. 68, in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che al comma 2 estende la sospensione dei termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione del periodo emergenziale, quindi al 31 dicembre
2023.
Pertanto, il termine triennale di prescrizione, per il tributo anno 2018, per effetto della predetta proroga, veniva a scadere il 31.12.23.
La notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 04.07.2023, risulta pertanto tempestiva.
Per quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessive.
Ragusa 15 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
RI SS TE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3197/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008545419000 BOLLO 2018
- sul ricorso n. 3396/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008545419000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Resistente: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.07.2023 e depositato in data 06.11.2023 il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...](C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, propone opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29720210008545419000, notificata il 4.7.2023 di € 478,05 per tassa Automobilistica anno 2018 in relazione al veicolo targato Targa_1 Il ricorso è stato iscritto al n. 3197/2023 RGR di questa Corte.
L'identico ricorso notificato in data 07.07.2023 e depositato in data 29.11.2023 è stato iscritto al n. 3396\2023; pertanto, all'udienza del 06.11.2025 è stato riunito al primo ricorso, il n. 3197\2023.
Deduce il ricorrente l'intervenuta decadenza\prescrizione della pretesa sottesa all'atto impugnato, trattandosi di tassa automobilistica anno 2018, il cui termine di prescrizione è triennale. Conclude con richiesta di annullamento dell'atto, con vittoria di spese e competenze.
Si costituisce ADER ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di decadenza da opporsi solo all'Ente impositore, di cui chiede la chiamata in causa. Deduce, come atto interruttivo alla prescrizione, l'istanza di rateizzazione (che produce) presentata dal ricorrente in data
01.09.2023. Richiama inoltre la proroga dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale covid-19. Conclude con richiesta di rigetto del ricorso e vittorie di spese.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Con riferimento alla prescrizione delle tasse auto l'art. 5 comma 51 della legge n°
53/1983 e modificata dalla L. n° 60/1986 prevede che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Ai sensi della suddetta norma il termine triennale per avviare, con la notifica di atti formali, l'azione di recupero della tassa auto 2018 va individuato entro il 31.12.2021.
Nel caso in esame, l'eccepita prescrizione non risulta maturata, in quanto, trattandosi di un ruolo reso esecutivo (in data 09.02.2021) e consegnato all'agente della riscossione (in data 25.02.2021) nel periodo della sospensione emergenziale (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) di cui al comma I dell'art. 68 D.L.
18/20 (come modificato dall'art. 2 D.L. 99/21), trova applicazione il comma 4 bis del predetto art. 68, in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che al comma 2 estende la sospensione dei termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione del periodo emergenziale, quindi al 31 dicembre
2023.
Pertanto, il termine triennale di prescrizione, per il tributo anno 2018, per effetto della predetta proroga, veniva a scadere il 31.12.23.
La notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 04.07.2023, risulta pertanto tempestiva.
Per quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessive.
Ragusa 15 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
RI SS TE