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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3890/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. ssa Costanza Teti Giudice Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3890/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZONI MICHELE Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, richiamato nella memoria autorizzata del 30.12.2024. Parte resistente come da memoria depositata in data 30.12.2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio nel Comune di Trenzano (BS) in data Controparte_1 Parte_1
30.08.2009 e dalla loro unione coniugale nascevano i figli e rispettivamente Per_1 Persona_2 il 24.06.2012 e il 17.03.2014.
Con accordo di negoziazione assistita siglato in data 19.6.2023 le parti si separavano consensualmente.
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedeva: 1) la pronuncia Parte_1 di divorzio, con le relative annotazioni e trascrizioni;
2) l'affido condiviso della prole;
3) il collocamento paritetico dei figli con alternanza settimanale;
4) l'obbligo del mantenimento diretto;
5) la previsione di un calendario paritetico per le festività natalizie e pasquali e per il periodo estivo.
Si costituiva la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e di affidamento congiunto della prole, si opponeva alla richiesta di collocamento paritario alternato, domandando in via riconvenzionale l'autorizzazione al trasferimento con i figli, già collocati presso di lei in via prevalente secondo l'accordo separativo, presso il Comune di Berlingo.
Sulla domanda di trasferimento prendeva posizione in corso causa il ricorrente, il quale si opponeva ritenendo che la distanza avrebbe pregiudicato il rapporto con i figli.
All'udienza del 10.12.2024 veniva sentito primogenito della coppia, di anni 12. Testimone_1
Concessi termini per il deposito di una memoria per dedurre in ordine all'audizione del minore, le parti comparivano davanti al giudice all'udienza del 9.1.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice la rimetteva al Collegio.
***
Sulla pronuncia di divorzio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi […] dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente risulta che le parti sottoscrivevano l'accordo di negoziazione assistita in data 19.6.2023.
pagina 2 di 5 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da due anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
Sul trasferimento a Berlingo
Il Tribunale ritiene che la domanda di trasferimento della a Berlingo sia meritevole di CP_1 accoglimento ma con decorrenza da settembre 2026.
Depongono in favore di tale soluzione le seguenti circostanze, emerse in corso causa e allegate negli scritti difensivi.
In primo luogo, la preferenza di , espressa in sede di audizione, a permanere a Palazzolo Per_1 sull'Oglio. A ben vedere, tale dichiarazione deve essere contestualizzata e messa in correlazione con altre dichiarazioni rese dal minore nella medesima occasione.
ha espresso il desiderio di mantenere inalterato il luogo di residenza, in quanto Palazzolo Per_1 sull'Oglio è il luogo ove si sono oramai consolidate quelle abitudini che, in aderenza all'accordo assunto in sede di separazione, prevedono che il papà trascorra mezz'ora con i figli tutti i giorni prima di accompagnarli a scuola e trascorra con loro il pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 17:30. Ed infatti il bambino, seppur timidamente, ha dichiarato che i “momenti migliori” sono quando la famiglia è riunita, il che, appunto, accade quando il papà passa a prendere i bambini a casa della mamma la mattina e sta con loro il pomeriggio, in attesa del rientro della madre. Il minore, dunque, è apparso estremamente legato al rituale anzidetto, forse nella speranza di un ricongiungimento coniugale. Tale ultimo aspetto merita attenzione, giacché dimostra, non solo un forte legame del bambino con entrambe le figure genitoriali, ma anche la paura del cambiamento, probabilmente rinforzata da un calendario di visite e frequentazioni che non ha consentito una completa assunzione di consapevolezza della mutata realtà familiare. E' per tale ragione che il Tribunale ritiene necessario modificare sin da subito il calendario di frequentazioni, in modo tale da consentire ai minori di metabolizzare il cambiamento, in vista di una presa di consapevolezza definitiva e matura della conclusione dell'unione coniugale.
In secondo luogo, depone a favore del trasferimento la poca distanza tra Palazzolo sull'Oglio e Berlingo, di circa 25 km. Sul presupposto di un diverso calendario di visite e frequentazioni – che per le ragioni anzidette si ritiene di dover prevedere sin da subito- tale distanza non risulta di pregiudizio alla conservazione del rapporto con la figura paterna: le visite risulteranno di maggior durata, non limitandosi a mezz'ora la mattina e al pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle 17:30. Non si nega che la quotidianità costituisca un elemento importante, tuttavia, si reputa necessario un bilanciamento di interessi che, nel caso di specie, il Tribunale non reputa vada ad inficiare il rapporto padre-figli. Venendo appunto al calendario di visite, queste prevederanno quanto segue.
pagina 3 di 5 Il vedrà i figli a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera, Pt_1 quando li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21:00. Li vedrà inoltre il mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina e il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la mamma), oppure il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con il papà). Per quanto riguarda le ferie e le festività, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo le modalità ed i tempi da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante il periodo natalizio (i figli, ad anni alterni, trascorreranno con l'uno e l'altro genitore i periodi dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre, alle ore 18,00, e dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con la previsione che i giorni di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi con i figli secondo i criteri dell'alternanza), tre giorni consecutivi durante le vacanze di pasqua, alternando di anno in anno con l'altro genitore, giovedì, venerdì e sabato Santo con Pasqua, Pasquetta ed il rimanente giorno di vacanza scolastica.
In terzo luogo, assume altresì rilevanza la circostanza che da settembre 2026 inizierà per un Per_1 nuovo ciclo scolastico e il ragazzo verrà iscritto al liceo. Sebbene non possa trascurarsi che abbia terminato la scuola primaria nel 2025, pare Per_2 opportuno autorizzare il trasferimento con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 (e comunque non oltre il primo settembre 2026) per favorire , che nell'audizione è emerso essere Per_1 un bambino assai timido e poco propenso alla socialità, a differenza di bambina Per_2 particolarmente vivace e spigliata, che troverebbe a Berlingo la cuginetta, cui sembra essere già molto legata. In altre parole, un anno di sperimentazione del nuovo calendario nella realtà di Palazzolo sull'Oglio consentirà a entrambi i minori, e anche alle figure genitoriali, di rendere meno complesso e traumatico il trasferimento a Berlingo.
Per quanto concerne il mantenimento, dato il collocamento prevalente dei minori presso la madre, l'età dei figli- più grandi rispetto al momento della separazione- nonché le maggiori spese di viaggio che il dovrà sostenere, si reputa congruo confermare la somma di € 400 mensili (€ 200 a figlio). Pt_1
Le spese di lite dovranno essere interamente compensate, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzolo sull'Oglio al n.
[...]
16, parte II, serie B;
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida ad entrambi i genitori e con collocamento presso la residenza Testimone_1 Persona_2 materna;
4) autorizza al trasferimento con la prole presso il Comune di Berlingo (BS) a far Controparte_1 data da settembre 2026 (e comunque non oltre il primo settembre 2026);
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma Parte_1 mensile in favore di di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
6) stabilisce che potrà vedere i figli a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della Parte_1 scuola fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21:00, oltre al mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina e il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la mamma), oppure il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con il papà). Per quanto riguarda le ferie e le festività, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo le modalità ed i tempi da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante il periodo natalizio (i figli, ad anni alterni, trascorreranno con l'uno e l'altro genitore i periodi dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre, alle ore 18,00, e dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con la previsione che i giorni di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi con i figli secondo i criteri dell'alternanza), tre giorni consecutivi durante le vacanze di pasqua, alternando di anno in anno con l'altro genitore, giovedì, venerdì e sabato Santo con Pasqua, Pasquetta ed il rimanente giorno di vacanza scolastica;
7) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. ssa Costanza Teti Giudice Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3890/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZONI MICHELE Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, richiamato nella memoria autorizzata del 30.12.2024. Parte resistente come da memoria depositata in data 30.12.2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio nel Comune di Trenzano (BS) in data Controparte_1 Parte_1
30.08.2009 e dalla loro unione coniugale nascevano i figli e rispettivamente Per_1 Persona_2 il 24.06.2012 e il 17.03.2014.
Con accordo di negoziazione assistita siglato in data 19.6.2023 le parti si separavano consensualmente.
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedeva: 1) la pronuncia Parte_1 di divorzio, con le relative annotazioni e trascrizioni;
2) l'affido condiviso della prole;
3) il collocamento paritetico dei figli con alternanza settimanale;
4) l'obbligo del mantenimento diretto;
5) la previsione di un calendario paritetico per le festività natalizie e pasquali e per il periodo estivo.
Si costituiva la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e di affidamento congiunto della prole, si opponeva alla richiesta di collocamento paritario alternato, domandando in via riconvenzionale l'autorizzazione al trasferimento con i figli, già collocati presso di lei in via prevalente secondo l'accordo separativo, presso il Comune di Berlingo.
Sulla domanda di trasferimento prendeva posizione in corso causa il ricorrente, il quale si opponeva ritenendo che la distanza avrebbe pregiudicato il rapporto con i figli.
All'udienza del 10.12.2024 veniva sentito primogenito della coppia, di anni 12. Testimone_1
Concessi termini per il deposito di una memoria per dedurre in ordine all'audizione del minore, le parti comparivano davanti al giudice all'udienza del 9.1.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice la rimetteva al Collegio.
***
Sulla pronuncia di divorzio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi […] dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente risulta che le parti sottoscrivevano l'accordo di negoziazione assistita in data 19.6.2023.
pagina 2 di 5 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da due anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
Sul trasferimento a Berlingo
Il Tribunale ritiene che la domanda di trasferimento della a Berlingo sia meritevole di CP_1 accoglimento ma con decorrenza da settembre 2026.
Depongono in favore di tale soluzione le seguenti circostanze, emerse in corso causa e allegate negli scritti difensivi.
In primo luogo, la preferenza di , espressa in sede di audizione, a permanere a Palazzolo Per_1 sull'Oglio. A ben vedere, tale dichiarazione deve essere contestualizzata e messa in correlazione con altre dichiarazioni rese dal minore nella medesima occasione.
ha espresso il desiderio di mantenere inalterato il luogo di residenza, in quanto Palazzolo Per_1 sull'Oglio è il luogo ove si sono oramai consolidate quelle abitudini che, in aderenza all'accordo assunto in sede di separazione, prevedono che il papà trascorra mezz'ora con i figli tutti i giorni prima di accompagnarli a scuola e trascorra con loro il pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 17:30. Ed infatti il bambino, seppur timidamente, ha dichiarato che i “momenti migliori” sono quando la famiglia è riunita, il che, appunto, accade quando il papà passa a prendere i bambini a casa della mamma la mattina e sta con loro il pomeriggio, in attesa del rientro della madre. Il minore, dunque, è apparso estremamente legato al rituale anzidetto, forse nella speranza di un ricongiungimento coniugale. Tale ultimo aspetto merita attenzione, giacché dimostra, non solo un forte legame del bambino con entrambe le figure genitoriali, ma anche la paura del cambiamento, probabilmente rinforzata da un calendario di visite e frequentazioni che non ha consentito una completa assunzione di consapevolezza della mutata realtà familiare. E' per tale ragione che il Tribunale ritiene necessario modificare sin da subito il calendario di frequentazioni, in modo tale da consentire ai minori di metabolizzare il cambiamento, in vista di una presa di consapevolezza definitiva e matura della conclusione dell'unione coniugale.
In secondo luogo, depone a favore del trasferimento la poca distanza tra Palazzolo sull'Oglio e Berlingo, di circa 25 km. Sul presupposto di un diverso calendario di visite e frequentazioni – che per le ragioni anzidette si ritiene di dover prevedere sin da subito- tale distanza non risulta di pregiudizio alla conservazione del rapporto con la figura paterna: le visite risulteranno di maggior durata, non limitandosi a mezz'ora la mattina e al pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle 17:30. Non si nega che la quotidianità costituisca un elemento importante, tuttavia, si reputa necessario un bilanciamento di interessi che, nel caso di specie, il Tribunale non reputa vada ad inficiare il rapporto padre-figli. Venendo appunto al calendario di visite, queste prevederanno quanto segue.
pagina 3 di 5 Il vedrà i figli a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera, Pt_1 quando li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21:00. Li vedrà inoltre il mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina e il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la mamma), oppure il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con il papà). Per quanto riguarda le ferie e le festività, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo le modalità ed i tempi da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante il periodo natalizio (i figli, ad anni alterni, trascorreranno con l'uno e l'altro genitore i periodi dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre, alle ore 18,00, e dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con la previsione che i giorni di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi con i figli secondo i criteri dell'alternanza), tre giorni consecutivi durante le vacanze di pasqua, alternando di anno in anno con l'altro genitore, giovedì, venerdì e sabato Santo con Pasqua, Pasquetta ed il rimanente giorno di vacanza scolastica.
In terzo luogo, assume altresì rilevanza la circostanza che da settembre 2026 inizierà per un Per_1 nuovo ciclo scolastico e il ragazzo verrà iscritto al liceo. Sebbene non possa trascurarsi che abbia terminato la scuola primaria nel 2025, pare Per_2 opportuno autorizzare il trasferimento con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 (e comunque non oltre il primo settembre 2026) per favorire , che nell'audizione è emerso essere Per_1 un bambino assai timido e poco propenso alla socialità, a differenza di bambina Per_2 particolarmente vivace e spigliata, che troverebbe a Berlingo la cuginetta, cui sembra essere già molto legata. In altre parole, un anno di sperimentazione del nuovo calendario nella realtà di Palazzolo sull'Oglio consentirà a entrambi i minori, e anche alle figure genitoriali, di rendere meno complesso e traumatico il trasferimento a Berlingo.
Per quanto concerne il mantenimento, dato il collocamento prevalente dei minori presso la madre, l'età dei figli- più grandi rispetto al momento della separazione- nonché le maggiori spese di viaggio che il dovrà sostenere, si reputa congruo confermare la somma di € 400 mensili (€ 200 a figlio). Pt_1
Le spese di lite dovranno essere interamente compensate, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzolo sull'Oglio al n.
[...]
16, parte II, serie B;
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida ad entrambi i genitori e con collocamento presso la residenza Testimone_1 Persona_2 materna;
4) autorizza al trasferimento con la prole presso il Comune di Berlingo (BS) a far Controparte_1 data da settembre 2026 (e comunque non oltre il primo settembre 2026);
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma Parte_1 mensile in favore di di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
6) stabilisce che potrà vedere i figli a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della Parte_1 scuola fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21:00, oltre al mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì mattina e il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con la mamma), oppure il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 (nelle settimane in cui i bambini trascorreranno il weekend con il papà). Per quanto riguarda le ferie e le festività, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo le modalità ed i tempi da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante il periodo natalizio (i figli, ad anni alterni, trascorreranno con l'uno e l'altro genitore i periodi dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre, alle ore 18,00, e dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con la previsione che i giorni di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi con i figli secondo i criteri dell'alternanza), tre giorni consecutivi durante le vacanze di pasqua, alternando di anno in anno con l'altro genitore, giovedì, venerdì e sabato Santo con Pasqua, Pasquetta ed il rimanente giorno di vacanza scolastica;
7) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni
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