Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 42845
CASS
Sentenza 4 ottobre 2023

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Massime1

Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.

Commentario1

  • 1Responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Massimo Pinardi Quadro normativo: l'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri edili[1]. Secondo l'articolo 89, lettera f) del D.lgs. 81/2008, il CSE è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall'articolo 92 dello stesso decreto. Questa figura non può essere il datore di lavoro[2] delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 42845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42845
Data del deposito : 4 ottobre 2023

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