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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/07/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 2021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Iaquinta PRESIDENTE Rel. dott.ssa Gabriella Citro GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/2023 promossa da:
C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Cavalleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Novara, Baluardo Lamarmora n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Marco Cavalleri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Baluardo Lamarmora n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“1. la casa coniugale, sita in LI alla via Galvani 7/a di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1 rimarrà alla stessa, con i relativi arredi, dandosi atto che il sig. ha già rilasciato la medesima, CP_1 asportando i propri effetti personali
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto tra loro ogni questione di carattere personale e patrimoniale;
3. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
I ricorrenti avanzano inoltre domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato nel Comune di LI (NO) in data 31-5-2021, scegliendo il regime di separazione dei beni - Atto n.
4 - parte I – anno 2021 Comune di LI (NO), alle condizioni di cui sopra, che vengono confermate.
1 A tal fine i ricorrenti chiedono che, all'esito dell'omologa della separazione, la causa venga rimessa sul ruolo del designato giudice relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70, con l'indicazione delle conclusioni di cui si domanda l'accoglimento”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile il 31.5.2021 in Parte_1 CP_1
LI.
Dall'affectio coniugalis non sono nati figli.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10.10.2023, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 35/2024 emessa il 16.1.2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 16.7.2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore per l'udienza del 16.7.2024, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n.35/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato il 28.2.2024.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite dell'intero procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.5.2021 in LI da e Parte_1
atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di LI (atto n. 4, Parte CP_1
I, anno 2021).
2) dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito Pt_1 CP_1 del matrimonio;
2 3) manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NO) (Atto n.4, parte I, anno
2021) ai fini delle annotazioni e delle ulteriori incombenze di legge;
4) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 18 luglio 2024.
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Francesca Iaquinta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Iaquinta PRESIDENTE Rel. dott.ssa Gabriella Citro GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/2023 promossa da:
C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Cavalleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Novara, Baluardo Lamarmora n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Marco Cavalleri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Baluardo Lamarmora n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“1. la casa coniugale, sita in LI alla via Galvani 7/a di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1 rimarrà alla stessa, con i relativi arredi, dandosi atto che il sig. ha già rilasciato la medesima, CP_1 asportando i propri effetti personali
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto tra loro ogni questione di carattere personale e patrimoniale;
3. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
I ricorrenti avanzano inoltre domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato nel Comune di LI (NO) in data 31-5-2021, scegliendo il regime di separazione dei beni - Atto n.
4 - parte I – anno 2021 Comune di LI (NO), alle condizioni di cui sopra, che vengono confermate.
1 A tal fine i ricorrenti chiedono che, all'esito dell'omologa della separazione, la causa venga rimessa sul ruolo del designato giudice relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70, con l'indicazione delle conclusioni di cui si domanda l'accoglimento”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile il 31.5.2021 in Parte_1 CP_1
LI.
Dall'affectio coniugalis non sono nati figli.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10.10.2023, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 35/2024 emessa il 16.1.2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 16.7.2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore per l'udienza del 16.7.2024, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n.35/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato il 28.2.2024.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite dell'intero procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.5.2021 in LI da e Parte_1
atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di LI (atto n. 4, Parte CP_1
I, anno 2021).
2) dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito Pt_1 CP_1 del matrimonio;
2 3) manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NO) (Atto n.4, parte I, anno
2021) ai fini delle annotazioni e delle ulteriori incombenze di legge;
4) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 18 luglio 2024.
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Francesca Iaquinta
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