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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4917/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4917/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Potenza (PZ), alla Via C.F._2
Racioppi, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio VASSALLO, c.f.:
dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti C.F._3 depositata telematicamente su documento informatico separato;
- OPPONENTE -
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: e
[...] P.IVA_1 per essa in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_3 sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, c.f.: (appartenente al P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via N. Sauro, n. 52, presso Controparte_4
1 lo studio dell'avv. Michele GALLO, c.f.: , in virtù di mandato C.F._4 allegato all'atto di precetto;
- OPPOSTA -
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali;
* * * * * * * * * * *
FATTO
I sig.ri e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Parte_2 notificato in data 14.12.2023 dalla cessionaria Controparte_1
per mezzo della mandataria con cui è stato intimato il
[...] Controparte_3 pagamento della somma di € 131.112,99, oltre ulteriori interessi e spese, per il mancato versamento di rate scadute relative ai contratti di mutuo con garanzia ipotecaria stipulati dalla cedente Banca Apulia S.p.A. rispettivamente in data 26.04.2001, per AR Per_1
(Rep. 16478 - Racc. 11007) e in data 27.07.2006, per notaio Dott.ssa
[...] Per_2
(Rep. n. 1857, Racc. n. 816), muniti di formula esecutiva.
[...]
Rispetto ai citati contratti di mutuo, gli opponenti hanno segnalato l'usura originaria dei tassi di interesse applicati e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG calcolato, con conseguente gratuità dei rapporti di credito ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In particolare, in merito al mutuo del 26.04.2001, hanno rilevato il TAEG al 10,820% ritenendolo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
le medesime contestazioni sono state mosse rispetto al mutuo stipulato il 27.07.2006 segnalando l'applicazione del TAEG al 6,723%.
Hanno ricalcolato, pertanto, le somme effettivamente dovute alla con tasso di CP_4 interesse sostitutivo pari a zero secondo quanto stabilito dall'art. 1815 c.c. o, comunque, per una somma inferiore a quella oggetto di precetto a causa dell'indeterminatezza del
TAEG.
Gli opponenti, inoltre, hanno contestato anche il mancato rispetto da parte della CP_4 degli obblighi di trasparenza bancaria per l'assenza del piano di ammortamento e per la mancata trasmissione di documentazione e informazioni riguardanti il rapporto contrattuale.
2 Hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del precetto per usura originaria rideterminando il debito in € 71.312,32 ovvero in € 89.906,70, o diverso importo calcolato in corso di giudizio, nel caso di accertamento dell'indeterminatezza dei contratti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.03.2024, si è costituita in giudizio la tramite la mandataria Controparte_5 Controparte_3
per contestare tutte le argomentazioni difensive dell'opposizione a precetto, a
[...] partire dalla asserita violazione della normativa antiusura.
In particolare, ha ritenuto inammissibile la suesposta eccezione di usurarietà in mancanza della produzione in giudizio dei decreti ministeriali recanti il tasso soglia degli interessi, necessari per le valutazioni sull'usura nel contesto temporale preso in considerazione al momento della stipula dei mutui, ricadendo sugli opponenti l'onere di provare e documentare il presunto illegittimo superamento dei limiti previsti dalla legge.
Ha contestato la tesi difensiva dell'usurarietà originaria in quanto sarebbe il frutto di un calcolo effettuato dagli opponenti ipotizzando per i due mutui l'estinzione anticipata, da cui emergerebbe la violazione della Legge n. 108/1996 per superamento delle soglie limite del TAEG, giacché tutto ciò impedirebbe di ripartire gli oneri (ad esempio, le spese di istruttoria) su tutto l'arco temporale del piano di ammortamento.
Inoltre, per quanto riguarda la quantificazione del TEGM, gli opponenti avrebbe erroneamente inserito anche la commissione per l'estinzione anticipata.
Entrambi i mutui, invece, avrebbero un tasso di interesse inferiore alla soglia prevista al momento della stipula.
Nemmeno sarebbe fondata l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali motivata dagli opponenti per assenza di piani di ammortamento da allegare ai contratti di mutuo perché negli stessi contratti risulterebbero stabilite tutte le informazioni necessarie per calcolare il tasso di interesse, il numero di rate ed il relativo importo.
L'opposta ha contestato, altresì, sia le doglianze in merito all'asserita divergenza tra
TAEG indicato nei contratti e il TAEG effettivamente applicato, sia le argomentazioni esposte sulla presunta applicazione ai piani di ammortamento dei due mutui del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice.
Al contrario, non risulterebbero condizioni più onerose per gli opponenti, né fenomeni di anatocismo rispetto ai piani di pagamento delle rate “alla francese”.
In conclusione, la e per essa la Controparte_5 [...]
ha chiesto di rigettare l'opposizione a precetto e, in subordine, la Controparte_3 rideterminazione degli importi dovuti.
3 Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., 2° termine, i sig.ri e Pt_1 hanno integrato le motivazioni esposte nell'atto introduttivo evidenziando - a Parte_2 loro dire - la contestuale sottoscrizione, al momento della stipula dei contratti di mutuo nel 2001 e nel 2006, di polizze vita a copertura del rischio morte e di polizze antincendio a tutela dei beni immobili: si tratterebbe, quindi, di ulteriori costi da aggiungere al calcolo dei tassi di interesse globali per le verifiche sul superamento delle soglie di usura. Hanno chiesto, inoltre, di ordinare alla concessionaria l'esibizione ai sensi CP_5 dell'art. 210 c.p.c. della relativa documentazione.
L'opposta si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione, ha rilevato la genericità della consulenza di parte depositata dagli opponenti, l'inammissibilità delle istanze di esibizione e, soprattutto, ha contestato la tardività delle precisazioni e del deposito di documentazione effettuate con la memoria 2° termine, pur evidenziando l'infondatezza delle nuove difese giacché le polizze vita e antincendio non sarebbero contestuali alla stipula dei mutui e, comunque, nemmeno porterebbero al superamento delle soglie di usura.
Si è opposta anche alla richiesta di CTU contabile in quanto meramente esplorativa.
All'udienza del 3.10.2024, il Giudice ha rilevato la mancata dimostrazione documentale da parte degli opponenti della sussistenza di tassi di usura applicati ai mutui oggetto di causa, ha dichiarato inammissibile la CTU richiesta evidenziandone la finalità meramente esplorativa ed ha rigettato sia l'istanza di ammissione di prova testimoniale, sia la richiesta di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189
c.p.c. e le parti hanno provveduto al relativo deposito richiamando le rispettive difese e conclusioni già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e è infondata e deve Pt_1 Parte_2 essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come già chiarito all'udienza del 3.10.2024, gli opponenti non hanno dato prova del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ai mutui attraverso una ricostruzione analitica delle condizioni contrattuali.
Infatti, certamente non può ritenersi esaustiva su questo piano la consulenza di parte, predisposta dal dott. , basata su un quadro documentale incompleto per Persona_3 stessa ammissione del medesimo consulente.
4 Nemmeno sono stati prodotti in giudizio i Decreti Ministeriali in base ai quali verificare anomalie rispetto alle soglie di usura.
Inoltre, la documentazione prodotta in giudizio con la memoria 2° termine non risulta contestuale alla stipula dei mutui e, per giunta, le precisazioni sul punto da parte degli opponenti non sono state espresse nel rispetto dei termini processuali.
L'opposizione si fonda sulla prospettazione di un tasso di usura originario, ma dai prospetti riportati dagli opponenti viene in rilievo la mancanza di documentazione per valutarne la sussistenza;
infatti, nella stessa relazione del consulente di parte viene evidenziata la carenza di documentazione contrattuale per la verifica completa della posizione.
Non vi è dubbio, pertanto, sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli opponenti che hanno incentrato l'opposizione sulle indicazioni riportate dal consulente di parte che, in tutta correttezza, ha segnalato la sommarietà dell'analisi effettuata.
Sull'onere della prova, la Cassazione ha più volte espresso gli obblighi che ricadono sulla parte che intende contestare l'applicazione di interessi usurari.
L'onere della prova di usura grava sul debitore, il quale non solo deve produrre le prove, ma deve prima di tutto allegare in modo puntuale e specifico i fatti a fondamento della sua eccezione, indicando tassi applicati, tassi soglia e periodi di riferimento. La mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5709/2025).
- Chiarito ciò, va verificata la fondatezza del motivo di opposizione circa l'asserita sussistenza dell'usurarietà dei contratti di mutuo nel caso di estinzione anticipata.
Gli opponenti, infatti, hanno calcolato il TAEG al 10,820% per il mutuo del 26.04.2001
e al 6,723% per il mutuo del 27.07.2006 e, sulla base di queste percentuali, hanno rilevato il superamento del tasso soglia relativo all'usura.
L'assunto non risulta corretto in quanto, per giurisprudenza consolidata, la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo non deve essere inserita nel calcolo per le verifiche della sussistenza dell'usura, trattandosi di una fase meramente eventuale in quanto non collegata direttamente con l'erogazione del credito.
Infatti, partendo dal presupposto della “rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca” […] “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla
5 verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni
(cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”
(Cassazione, Terza Sez. Civile, sentenza 7 marzo 2022, n. 7352).
Di conseguenza, risultano infondate le contestazioni formulate dagli opponenti in ordine alla sussistenza del carattere usurario delle condizioni contrattuali previste dai mutui, secondo quanto prospettato nell'atto di opposizione a precetto e nella relazione predisposta dal consulente di parte.
Non è ravvisabile alcuna usura originaria tale da giustificare l'azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Gli opponenti, poi, non hanno ritenuto di sviluppare argomentazioni per affermare l'usurarietà degli interessi moratori.
- Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze esposte sulla asserita indeterminatezza contrattuale per assenza del piano di ammortamento.
La giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che il piano di ammortamento non rappresenta un elemento essenziale ai fini della validità del relativo contratto di mutuo, laddove il tasso di interesse applicabile e l'esatta determinazione della prestazione
6 restitutoria gravante in capo al mutuatario risultino sufficientemente specificate nel quadro contrattuale generale.
Infatti, “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020).
Ebbene, nei contratti di mutuo con garanzia ipotecaria stipulati dalla cedente CP_4
Apulia S.p.A. rispettivamente in data 26.04.2001, per AR (Rep. 16478 - Persona_1
Racc. 11007) e in data 27.07.2006, per notaio Dott.ssa (Rep. n. Persona_2
1857, Racc. n. 816), risultano chiaramente indicate le modalità di applicazione degli interessi e i termini di rimborso delle somme.
Dunque, non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e di ricalcolo della posizione debitoria.
Nemmeno rileva la circostanza che l'ammortamento sia del tipo “francese”.
Tale forma di ammortamento, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura (v. in proposito Tribunale Bari, 21/04/2022, n. 1507, Tribunale Taranto, 01/02/2022, n. 233,
Trib. Milano, 9 novembre 2017, Trib. Treviso, 12 novembre 2015 e Trib. Bergamo, 25 luglio 2017).
In conclusione, l'opposizione non è fondata e va rigettata in quanto non risulta alcuna indeterminatezza contrattuale e, inoltre, non è stata fornita prova della sussistenza dell'usura.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022 (minimi per la fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
7 confronti della per mezzo della mandataria Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Condanna la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.
Potenza, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4917/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Potenza (PZ), alla Via C.F._2
Racioppi, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio VASSALLO, c.f.:
dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti C.F._3 depositata telematicamente su documento informatico separato;
- OPPONENTE -
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: e
[...] P.IVA_1 per essa in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_3 sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, c.f.: (appartenente al P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via N. Sauro, n. 52, presso Controparte_4
1 lo studio dell'avv. Michele GALLO, c.f.: , in virtù di mandato C.F._4 allegato all'atto di precetto;
- OPPOSTA -
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali;
* * * * * * * * * * *
FATTO
I sig.ri e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Parte_2 notificato in data 14.12.2023 dalla cessionaria Controparte_1
per mezzo della mandataria con cui è stato intimato il
[...] Controparte_3 pagamento della somma di € 131.112,99, oltre ulteriori interessi e spese, per il mancato versamento di rate scadute relative ai contratti di mutuo con garanzia ipotecaria stipulati dalla cedente Banca Apulia S.p.A. rispettivamente in data 26.04.2001, per AR Per_1
(Rep. 16478 - Racc. 11007) e in data 27.07.2006, per notaio Dott.ssa
[...] Per_2
(Rep. n. 1857, Racc. n. 816), muniti di formula esecutiva.
[...]
Rispetto ai citati contratti di mutuo, gli opponenti hanno segnalato l'usura originaria dei tassi di interesse applicati e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG calcolato, con conseguente gratuità dei rapporti di credito ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In particolare, in merito al mutuo del 26.04.2001, hanno rilevato il TAEG al 10,820% ritenendolo superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
le medesime contestazioni sono state mosse rispetto al mutuo stipulato il 27.07.2006 segnalando l'applicazione del TAEG al 6,723%.
Hanno ricalcolato, pertanto, le somme effettivamente dovute alla con tasso di CP_4 interesse sostitutivo pari a zero secondo quanto stabilito dall'art. 1815 c.c. o, comunque, per una somma inferiore a quella oggetto di precetto a causa dell'indeterminatezza del
TAEG.
Gli opponenti, inoltre, hanno contestato anche il mancato rispetto da parte della CP_4 degli obblighi di trasparenza bancaria per l'assenza del piano di ammortamento e per la mancata trasmissione di documentazione e informazioni riguardanti il rapporto contrattuale.
2 Hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del precetto per usura originaria rideterminando il debito in € 71.312,32 ovvero in € 89.906,70, o diverso importo calcolato in corso di giudizio, nel caso di accertamento dell'indeterminatezza dei contratti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.03.2024, si è costituita in giudizio la tramite la mandataria Controparte_5 Controparte_3
per contestare tutte le argomentazioni difensive dell'opposizione a precetto, a
[...] partire dalla asserita violazione della normativa antiusura.
In particolare, ha ritenuto inammissibile la suesposta eccezione di usurarietà in mancanza della produzione in giudizio dei decreti ministeriali recanti il tasso soglia degli interessi, necessari per le valutazioni sull'usura nel contesto temporale preso in considerazione al momento della stipula dei mutui, ricadendo sugli opponenti l'onere di provare e documentare il presunto illegittimo superamento dei limiti previsti dalla legge.
Ha contestato la tesi difensiva dell'usurarietà originaria in quanto sarebbe il frutto di un calcolo effettuato dagli opponenti ipotizzando per i due mutui l'estinzione anticipata, da cui emergerebbe la violazione della Legge n. 108/1996 per superamento delle soglie limite del TAEG, giacché tutto ciò impedirebbe di ripartire gli oneri (ad esempio, le spese di istruttoria) su tutto l'arco temporale del piano di ammortamento.
Inoltre, per quanto riguarda la quantificazione del TEGM, gli opponenti avrebbe erroneamente inserito anche la commissione per l'estinzione anticipata.
Entrambi i mutui, invece, avrebbero un tasso di interesse inferiore alla soglia prevista al momento della stipula.
Nemmeno sarebbe fondata l'eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali motivata dagli opponenti per assenza di piani di ammortamento da allegare ai contratti di mutuo perché negli stessi contratti risulterebbero stabilite tutte le informazioni necessarie per calcolare il tasso di interesse, il numero di rate ed il relativo importo.
L'opposta ha contestato, altresì, sia le doglianze in merito all'asserita divergenza tra
TAEG indicato nei contratti e il TAEG effettivamente applicato, sia le argomentazioni esposte sulla presunta applicazione ai piani di ammortamento dei due mutui del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice.
Al contrario, non risulterebbero condizioni più onerose per gli opponenti, né fenomeni di anatocismo rispetto ai piani di pagamento delle rate “alla francese”.
In conclusione, la e per essa la Controparte_5 [...]
ha chiesto di rigettare l'opposizione a precetto e, in subordine, la Controparte_3 rideterminazione degli importi dovuti.
3 Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., 2° termine, i sig.ri e Pt_1 hanno integrato le motivazioni esposte nell'atto introduttivo evidenziando - a Parte_2 loro dire - la contestuale sottoscrizione, al momento della stipula dei contratti di mutuo nel 2001 e nel 2006, di polizze vita a copertura del rischio morte e di polizze antincendio a tutela dei beni immobili: si tratterebbe, quindi, di ulteriori costi da aggiungere al calcolo dei tassi di interesse globali per le verifiche sul superamento delle soglie di usura. Hanno chiesto, inoltre, di ordinare alla concessionaria l'esibizione ai sensi CP_5 dell'art. 210 c.p.c. della relativa documentazione.
L'opposta si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione, ha rilevato la genericità della consulenza di parte depositata dagli opponenti, l'inammissibilità delle istanze di esibizione e, soprattutto, ha contestato la tardività delle precisazioni e del deposito di documentazione effettuate con la memoria 2° termine, pur evidenziando l'infondatezza delle nuove difese giacché le polizze vita e antincendio non sarebbero contestuali alla stipula dei mutui e, comunque, nemmeno porterebbero al superamento delle soglie di usura.
Si è opposta anche alla richiesta di CTU contabile in quanto meramente esplorativa.
All'udienza del 3.10.2024, il Giudice ha rilevato la mancata dimostrazione documentale da parte degli opponenti della sussistenza di tassi di usura applicati ai mutui oggetto di causa, ha dichiarato inammissibile la CTU richiesta evidenziandone la finalità meramente esplorativa ed ha rigettato sia l'istanza di ammissione di prova testimoniale, sia la richiesta di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189
c.p.c. e le parti hanno provveduto al relativo deposito richiamando le rispettive difese e conclusioni già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e è infondata e deve Pt_1 Parte_2 essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come già chiarito all'udienza del 3.10.2024, gli opponenti non hanno dato prova del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ai mutui attraverso una ricostruzione analitica delle condizioni contrattuali.
Infatti, certamente non può ritenersi esaustiva su questo piano la consulenza di parte, predisposta dal dott. , basata su un quadro documentale incompleto per Persona_3 stessa ammissione del medesimo consulente.
4 Nemmeno sono stati prodotti in giudizio i Decreti Ministeriali in base ai quali verificare anomalie rispetto alle soglie di usura.
Inoltre, la documentazione prodotta in giudizio con la memoria 2° termine non risulta contestuale alla stipula dei mutui e, per giunta, le precisazioni sul punto da parte degli opponenti non sono state espresse nel rispetto dei termini processuali.
L'opposizione si fonda sulla prospettazione di un tasso di usura originario, ma dai prospetti riportati dagli opponenti viene in rilievo la mancanza di documentazione per valutarne la sussistenza;
infatti, nella stessa relazione del consulente di parte viene evidenziata la carenza di documentazione contrattuale per la verifica completa della posizione.
Non vi è dubbio, pertanto, sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli opponenti che hanno incentrato l'opposizione sulle indicazioni riportate dal consulente di parte che, in tutta correttezza, ha segnalato la sommarietà dell'analisi effettuata.
Sull'onere della prova, la Cassazione ha più volte espresso gli obblighi che ricadono sulla parte che intende contestare l'applicazione di interessi usurari.
L'onere della prova di usura grava sul debitore, il quale non solo deve produrre le prove, ma deve prima di tutto allegare in modo puntuale e specifico i fatti a fondamento della sua eccezione, indicando tassi applicati, tassi soglia e periodi di riferimento. La mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5709/2025).
- Chiarito ciò, va verificata la fondatezza del motivo di opposizione circa l'asserita sussistenza dell'usurarietà dei contratti di mutuo nel caso di estinzione anticipata.
Gli opponenti, infatti, hanno calcolato il TAEG al 10,820% per il mutuo del 26.04.2001
e al 6,723% per il mutuo del 27.07.2006 e, sulla base di queste percentuali, hanno rilevato il superamento del tasso soglia relativo all'usura.
L'assunto non risulta corretto in quanto, per giurisprudenza consolidata, la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo non deve essere inserita nel calcolo per le verifiche della sussistenza dell'usura, trattandosi di una fase meramente eventuale in quanto non collegata direttamente con l'erogazione del credito.
Infatti, partendo dal presupposto della “rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca” […] “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla
5 verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni
(cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”
(Cassazione, Terza Sez. Civile, sentenza 7 marzo 2022, n. 7352).
Di conseguenza, risultano infondate le contestazioni formulate dagli opponenti in ordine alla sussistenza del carattere usurario delle condizioni contrattuali previste dai mutui, secondo quanto prospettato nell'atto di opposizione a precetto e nella relazione predisposta dal consulente di parte.
Non è ravvisabile alcuna usura originaria tale da giustificare l'azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Gli opponenti, poi, non hanno ritenuto di sviluppare argomentazioni per affermare l'usurarietà degli interessi moratori.
- Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze esposte sulla asserita indeterminatezza contrattuale per assenza del piano di ammortamento.
La giurisprudenza di legittimità ha ampiamente chiarito che il piano di ammortamento non rappresenta un elemento essenziale ai fini della validità del relativo contratto di mutuo, laddove il tasso di interesse applicabile e l'esatta determinazione della prestazione
6 restitutoria gravante in capo al mutuatario risultino sufficientemente specificate nel quadro contrattuale generale.
Infatti, “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020).
Ebbene, nei contratti di mutuo con garanzia ipotecaria stipulati dalla cedente CP_4
Apulia S.p.A. rispettivamente in data 26.04.2001, per AR (Rep. 16478 - Persona_1
Racc. 11007) e in data 27.07.2006, per notaio Dott.ssa (Rep. n. Persona_2
1857, Racc. n. 816), risultano chiaramente indicate le modalità di applicazione degli interessi e i termini di rimborso delle somme.
Dunque, non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e di ricalcolo della posizione debitoria.
Nemmeno rileva la circostanza che l'ammortamento sia del tipo “francese”.
Tale forma di ammortamento, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura (v. in proposito Tribunale Bari, 21/04/2022, n. 1507, Tribunale Taranto, 01/02/2022, n. 233,
Trib. Milano, 9 novembre 2017, Trib. Treviso, 12 novembre 2015 e Trib. Bergamo, 25 luglio 2017).
In conclusione, l'opposizione non è fondata e va rigettata in quanto non risulta alcuna indeterminatezza contrattuale e, inoltre, non è stata fornita prova della sussistenza dell'usura.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022 (minimi per la fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
7 confronti della per mezzo della mandataria Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Condanna la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.
Potenza, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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