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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8972 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12921/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/10/2025, alle ore 9,30 nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTA
Per il in persona del Sindaco, l.r.p.t. è presente l'avvocato Annalisa Parte_1
Madonna la quale si riporta alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, al- le memorie ex art. 183 c.p.c., oltre che alla documentazione prodotta;
da ultimo, si ripor- ta alla memoria conclusionale autorizzata, che qui abbiansi per intero confermata e ri- trascritta, con espresso rinvio alla stessa acché tenga luogo della discussione. Prende at- to che, nella comparsa conclusionale del 29/09/2025, parte opposta ricono- sce espressamente che la creditoria nei confronti del va azzerata, Parte_1 tant'è che conclude chiedendo di accertare la correttezza dei pagamenti eseguiti dall'ente debitore. Viceversa, ripropone gli argomenti già spesi in precedenza in resi- stenza ai motivi di opposizione ulteriori all'eccezione di pagamento. Atteso che l'opponente, in tutti i suoi scritti difensivi, ha già puntualmente e ampiamen- te censurato limiti, lacune e contraddizioni delle argomentazioni avversarie, rinvia ai ri- lievi già formulati e, sulla fondamentale e controversa questione dell'applicabilità, nel caso di specie, del d.lgs 231/02, evidenzia all'attenzione di Codesto Ill.mo Giudicante la
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recente pronuncia della Suprema Corte in argomento (ordinanza
17757 del 1°/07/2025), richiamata nella memoria conclusionale, che autorevolmente supporta le ragioni di opposizione a decreto ingiuntivo ed il fermo convincimento che i crediti per cui è causa non traggono la propria origine da una transazione commercia- le ma hanno fonte direttamente nella legge e nelle funzioni, di natura pubblicistica, affi- date agli enti locali, per cui va esclusa l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs
231/02: “ […] di fronte ad un espresso ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del
non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Pt_1
Cooperativa e né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica am- Pt_1 ministrazione, né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazioni do- vute ex lege” (Cass., 17757/25, cit.). Il come rappresentato e dife- Parte_1 so, rinnova pertanto le proprie istanze e conclusioni come rassegnate, di seguito trascri- vendole per comodità di lettura.
Voglia l'adito Tribunale, rigettato tutto quanto ex adverso dedotto, domandato ed ecce- pito, in accoglimento della spiegata opposizione,
• In ogni caso, in accoglimento del primo motivo di opposizione e dell'ulteriore eccezione di pagamento in corso di giudizio, accertare e dichiarare che l'intera somma ingiunta con D.I. n. 3295/23 è stata pagata dal Parte_1 che pertanto nulla più deve;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• Accogliere altresì l'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi di cui ai punti nn. 2 ss. dell'atto di citazione in opposizione e dichiarare che la fattispecie de qua non rientra nel campo di applicazione del d.lgs 231/02 per cui non sono do- vuti gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, né il risarcimen- to ex art. 6 d. lgs. 231/2002 e che neanche sono dovuti gli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 5, d.lgs 231/02; per l'effetto, revocare il D.I.
3295/23 e condannare al pagamento in restituzione in favo- Controparte_2 re del delle somme ad essa già corrisposte in data Pt_1 Parte_1
02/02/2024, in forza del decreto ingiuntivo opposto (illo tempore) provvisoria- mente esecutivo, con mandato di pagamento n. 1286/24 (euro 9.616,97 per inte- ressi ex artt. 4 e 5 d.lgs 231/02; euro 200,00, ex art. 6, d.lgs 231/02; euro 759,48 per interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 5, d.lgs 231/02; euro 1.915,32 per spese legali della fase monitoria;
euro 63,02, per c.p.a.) pari all'importo com- plessivo di € 12.554,79, oltre interessi fino al pagamento;
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• Condannare parte opposta alla rifusione, in favore del rap- Parte_1 presentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di
IVA e CPA).
È altresì presente l'avv. Giulio Rotoli per , il quale si riporta a tutto Controparte_2 quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa. In particolare, fa presente che l'ordinanza richiamata da controparte indica una fattispecie diversa, ovvero i limiti di cui all' art. 191 TUEL, oltre a riferirsi ad un caso del 2007, ovvero prima dell'emanazione del d.lgs. 192/12 che ha stabilito la condanna agli interessi moratori an- che nei rapporti con la P.A.
In ogni caso, nel riportarsi alla comparsa conclusionale depositata, confermando i pa- gamenti nelle more effettuati, dal chiede la condanna al pagamento Parte_1 del presente giudizio di opposizione. Chiede che la causa sia decisa.
L'Avv. Madonna impugna l'avversa deduzione, enunciando la Corte di Cassazione un principio di portata generale. In ogni caso chiede che il Tribunale tenga conto anche dell'integrale pagamento intervenuto, nella definizione delle spese di giudizio. Chiede quindi che la causa sia decisa.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12921/2023 r.g.a.c.
TRA
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in persona del Sindaco p.t. (c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Annalisa Madonna (c.f.: , C.F._1
giusta procura conferita con atto notarile del 15 settembre 2022, con lo stesso elettivamente do-
miciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, 1, Palazzo San Giacomo Pt_1
-PARTE OPPONENTE-
E
n persona del legale rappresentante p.t., (p. iva , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Milano, al largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (c.f..: , elettivamente domiciliata presso il suo stu- C.F._2
dio in Via Giordano Bruno, 169, giusta procura in atti Pt_1
-PARTE OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richia-
mati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3295/2023 del 26 apri- Controparte_2
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le 2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale all'ente comunale veniva ingiunto il pagamen-
to della somma di €. 42.329,00, a titolo di capitale portato dalle fatture nn. 18/20; 19/20; 07/21;
08/21; 09/21, oltre interessi moratori ed anatocistici sugli interessi dovuti da almeno 6 mesi dal
29/12/22 al saldo, oltre ad € 200,00 per le causali in ricorso, quale corrispettivo derivante dalle prestazioni che la Cooperativa Sociale “Il LE”, cedente il credito azionato, aveva effettua-
to in favore del in esecuzione della convenzione avente ad oggetto Parte_1
“l'accoglienza di minori e nuclei madre bambino” per gli anni 2019-2020.
In particolar l'odierna opposta in sede monitorio rilevava che, alla data della domanda, re-
stavano insolute le fatture nn. 18/2020 e 19/2020, emesse per un ammontare complessivo pari ad euro 32.712,30. Le restanti, invece, erano state pagate con ritardo.
Affermava quindi di dover agire in giudizio onde conseguire dapprima l'accertamento giudi-
ziale del credito e successivamente l'inopponibilità ad esso creditore delle delibere di impigno-
rabilità adottate dal debitore senza soluzione di continuità negli anni 2021 e 2022, che avevano illegittimamente compresso i diritti del creditore segregando di fatto tutti i fondi disponibili presso il Tesoriere.
Atteso il mancato e/o ritardato pagamento di dette fatture, dunque, atti- Controparte_2
vava in sede monitoria il proprio credito per un totale di euro 42.712,30, così ripartito: sorta pari ad euro 32.712,30; interessi moratori ex artt. 4 e 5, d.lgs. 231/02 pari a complessivi euro
9.616,97 (di cui euro 5.348,08 per le fatture nn. 18/20 e 19/20, maturati dalla data di emissione fino al 19/12/2022, ed euro 4.268,89 per le fatture nn. 7/21, 8/21 e 9/21, maturati dalle scadenze delle fatture all'effettivo pagamento delle stesse nelle date 10/10/22 e 17/10/22); euro 200,00 ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/02. Chiedeva altresì che fosse ingiunto il pagamento degli interessi moratori sugli interessi scaduti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284, co. 4,
nella misura prevista dal d.l.gs 231/02.
Codesto Ill.mo Giudice procedeva a concedere il decreto d'ingiunzione di pagamento per le somme innanzi riferite e ne autorizzava la provvisoria esecutorietà.
Nel proporre quindi opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, l'ente comunale deduceva preliminarmente l'intervenuto pagamento dell'intera sorta capitale di cui alle fatture
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18/2020 e 19/2020 pari ad euro 32.712,30, con mandati di pagamento del 27/02/2023 n. 2952
(di importo netto pari ad euro 30.152,30) e n. 2958 (di importo netto pari ad euro 2.560,00).
Chiedeva altresì la revoca dell'opposto decreto nella parte in cui ordinava il pagamento degli interessi moratori ex art. 4 e 5, d.lgs. 231/02 e di euro 200,00 ex art. 6 d.lgs. 231/02, attesa l'estraneità della fattispecie dalla quale sono originati i crediti oggetto di decreto ingiuntivo,
all'ambito di applicazione del d.l.gs. 231/02.
Precisamente, secondo parte opponente, configurandosi il rapporto intercorrente tra la ceden-
te associazione “Il LE” ed il alla stregua di un vincolo pubblicistico, le Parte_1
prestazioni ricomprese nell'ambito dello stesso, non potevano essere considerate transazioni commerciali, anche se effettuate a fronte del pagamento di un corrispettivo, e dunque, gli inte-
ressi richiesti dalla parte opposta non potevano essere riconosciuti.
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, infatti, i crediti azionati lungi dal trarre origine da transazioni commerciali, avrebbero avuto invece fonte direttamente nella legge e nelle fun-
zioni di natura pubblicistica affidate ad enti locali.
Origine quindi del rapporto produttivo del credito azionato, non sarebbe stato il contratto ma la legge, con l'intermediazione di un provvedimento della pubblica autorità, a nulla rilevando la convenzione sottoscritta tra le parti, avendo questa esclusivamente la funzione di disciplinare determinati aspetti del rapporto.
Alcuna altra somma, pertanto, l'ente comunale avrebbe dovuto corrispondere a titolo di inte-
ressi, così come quantificati dalla odierna opposta.
Dopo aver articolato le ragioni poste a base della spiegata opposizione, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via interinale, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria
del decreto ingiuntivo 3295/23; Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, per le
sopraindicate ragioni, accertare e dichiarare che è stato estinto mediante pagamento il credito
relativo alla sorta capitale della complessiva somma ingiunta d'importo pari ad euro
32.712,30; accertare altresì che sulla sorta capitale non sono dovuti interessi moratori ex d.lgs
231/02; accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di euro 200, 00 preteso ai sensi
dell'art. 6 d.lgs. 231/02; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3295 del
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26.04.2023 emesso dalla XII sezione civile del Tribunale di Napoli, giudice dr.ssa Rotondaro.
Vinte spese e competenze di giudizio, aumentate degli oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), in
favore dell'opponente amministrazione, rappresentata in giudizio da avvocato scritto negli
elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici”.
Si costituiva cessionaria dei vari crediti nascenti dall'espletamento dei servizi CP_2
socioassistenziali oggetto di apposita convenzione tra le parti, la quale contestava le difese di parte opponente, affermando la piena legittimità del decreto ingiuntivo emesso a suo favore.
In particolare, deduceva preliminarmente la diretta applicabilità alla fattispecie in esame, del-
la disciplina concernente gli interessi moratori sui ritardi nei pagamenti, dovendo pertanto il corrispondere a tali interessi, calcolati secondo il tasso di cui al men- Pt_1 CP_2
zionato Decreto Legislativo 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Parte opposta, a sostegno della propria tesi difensiva, richiamava preliminarmente il contenu-
to dell'art. 1 del predetto D. Lgs., in base al quale “le disposizioni contenute nel presente decre-
to si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione com-
merciale”.
Veniva quindi invocata l'operatività di quanto disposto anche dal successivo art. 2, secondo il quale per “transazione commerciale” si intende far riferimento ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo.
Alla luce della definizione normativa, non vi sarebbe quindi stato alcun dubbio che il contrat-
to di appalto di servizi di cui alla Convenzione stipulata tra la e il Parte_2 Parte_1
potesse rientrare pienamente nell'ambito di applicazione della disciplina, con conseguente legit-
tima richiesta da parte di dell'applicazione degli interessi moratori in caso di ri- CP_2
tardo nel pagamento (art. 3 del d.lgs. 231/2002).
Nella fattispecie in esame, infatti, il e la cooperativa “Il LE” avreb- Pt_1 Parte_1
bero sottoscritto una convenzione, ai sensi della quale quest'ultima si obbligava a fornire una serie di servizi concernenti l'accoglienza di minori, dietro il pagamento di un corrispettivo ivi espressamente indicato.
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È quindi sulla scorta di tale convenzione che la cooperativa Il LE ha prestato i suoi ser-
vizi ed è sempre sulla scorta di tale convenzione che questa ha emesso, a titolo di corrispettivo per i servizi resi, le fatture azionate, redatte applicando le tariffe previste e indicate nella con-
venzione stessa.
Dopo aver quindi articolato le proprie difese, parte opposta, insisteva dunque per il rigetto della spiegata opposizione, rassegando le seguenti conclusioni: “preliminarmente, confermare
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione non è
fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, limitatamente al credito residuo relativo
agli interessi moratori maturati pari a € 10.279,73 come precedentemente preci-sato, oltre ulte-
riori interessi anatocistici;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in
fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo, limitatamente al credito re-
siduo come sopra indicato;
in via subordinata, condannare il comune debitore al pagamento
degli importi richiesti a titolo di interessi per ritardato pagamento nella misura prevista dagli
artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02, pari ad € 10.279,73 oltre interessi moratori sugli interessi scaduti
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 IV comma cod. civ. e risarcimento ex
art. 6 D.Lvo 231/02 pari a euro 200,00; Con condanna del comune opponente al pagamento di
spese e competenze del presente giudizio”.
Per ciò che attiene lo svolgimento del giudizio occorre rilevare che, la prima udienza di comparizione, si teneva in data 9 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in pari data il G.I., in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando quin-
di i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., per l'articolazione dei mezzi istruttori, rinviando la cau-
sa al 28 novembre 2024 per l'eventuale ammissione.
In tale sede, rilevando la natura documentale della causa, ritenuta matura per la decisione,
la rinviava al 9 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 10
giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, debitamente prodotte da entrambe le par-
ti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente vada rigettata, dovendo-
si confermare il decreto ingiuntivo emesso, alla luce delle seguenti motivazioni.
Parte opponente ha eccepito preliminarmente l'inapplicabilità della normativa di cui al D. L
vo 231/02 alla fattispecie in esame, rilevando come il rapporto da cui il credito avevo avuto ori-
gine non fosse di natura contrattuale, bensì derivante da un provvedimento della pubblica autori-
tà, sottraendosi in tal guisa alla disciplina in materia di interessi moratori nelle transazioni commerciali.
Contestava, inoltre, la corresponsione degli interessi anatocistici al tasso moratorio e la do-
manda di risarcimento ex art. 6 del D.L.vo 231/02, per come formulata ed accolta nel provve-
dimento monitorio.
Nessuna contestazione veniva invece sollevata sul merito della pretesa creditoria, tanto che,
successivamente al deposito del decreto ingiuntivo, l'importo residuo dovuto a titolo di sorta veniva integralmente corrisposto, mentre residuavano da pagare gli interessi moratori, quelli anatocistici e le altre voci concesse con il decreto ingiuntivo.
La difesa di con la comparsa di costituzione, dava atto del pagamento Controparte_2
integrale dell'importo ingiunto a titolo di sorta capitale, pari a euro 32.712,00, che veniva versa-
to successivamente al deposito del decreto ingiuntivo in data 28.02.23.
Precisava quindi che, il credito residuo per interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lvo 231/02,
fosse pari a euro 10.279,73, nonché € 200,00 ex art. 6 D.Lvo 231/02 ed ulteriori interessi sugli interessi scaduti, come liquidati in decreto.
Con le memorie istruttorie il tuttavia, dichiarava di aver versato con man- Parte_1
dato del 2.02.24 (accreditato il 5.02.24) l'importo di euro 9.616,97 per interessi moratori ex artt.
4 e 5 D.L.vo 231/02, nonché € 200,00 ex art. 6 D.L.vo 231/02, oltre ad € 759,00 quali ulteriori interessi sugli interessi scaduti, € 339,82 ed € 1.370,00 a titolo di spese.
Il pagamento ricevuto veniva quindi successivamente imputato come indicato dal debitore e la
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creditoria veniva quindi azzerata.
In ogni caso, il insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione, ri- Parte_1
badendo la illegittimità degli interessi liquidati con il decreto ingiuntivo, invocandone quindi la restituzione.
Tale richiesta andrà tuttavia disattesa, alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare che il decreto n. 231/2002 prevede il diritto del creditore al-
la corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del prezzo addebitato.
La disciplina si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali.
All'art. 2, comma 1 si precisa che, per transazioni commerciali si intendono i contratti, co-
munque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che compor-
tano consegna di merci o prestazione di servizi.
Al comma 2 del medesimo articolo, sono invece specificate le Pubbliche Amministrazioni
che rientrano in tale categoria, tra cui anche gli enti pubblici territoriali.
Dalla lettura della norma, dunque, si rileva chiaramente l'inclusione nella categoria delle transazioni commerciali anche delle prestazioni di servizi, individuandosi tra le Amministrazio-
ni pubbliche indicate, anche i Comuni.
La ratio è quella di costituire un valido strumento per indurre all'adempimento tutti quei sog-
getti pubblici o privati che, pur stipulando contratti o convenzioni nei quali è chiaramente indi-
cato il termine di pagamento, non ne rispettino la scadenza, provocando situazioni di squilibrio finanziario.
Se tale è la ratio, è evidente che la normativa non poteva escludere dal suo campo di applica-
zione la P.A., riservando al suo inadempimento un trattamento privilegiato rispetto ai privati.
Altra nozione oltremodo importante da richiamare, ai fini di una compiuta disamina della fat-
tispecie de quo è quella di imprenditore, laddove la richiamata disciplina definisce come tale
“ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione” e per pub-
blica amministrazione “le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislati-
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vo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenu-
to al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Come si può notare dall'esame delle definizioni in precedenza riportate, per l'applicazione della disciplina speciale è necessario: da un punto di vista oggettivo, che tra le parti sia intercor-
so un contratto comportante la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio del pa-
gamento di un corrispettivo in denaro;
da un punto di vista soggettivo, che le parti della transa-
zione siano imprenditori, liberi professionisti o una pubblica amministrazione inclusa nell'elenco dei testi legislativi richiamati dalla norma, elenco che comprende gli enti pubblici territoriali.
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza, anche la nozione di imprenditore enucleata dall'art. 2082 cod. civ. “va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere impren-
ditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente
all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente
irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad
esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale
dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti” (cfr. Cass. n.
16612 del 19/06/2008).
Ne consegue quindi che la qualifica di impresa sociale non è incompatibile con quella di im-
prenditore anzi, l'impresa sociale rappresenta una modalità specifica di fare impresa, potendo svolgere in base al decreto legislativo n. 112 del 2017, attività di interesse generale, quali inter-
venti e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio sanitarie, attività di educazione e formazione scolastica ed extra scolastica, salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, accoglienza umanitaria etc…, purché strutturate in base ad uno statuto che ne defini-
sca aspetti e caratteristiche principali, in conformità al dettato normativo.
Orbene, nella fattispecie in esame, il fonda l'opposizione sull'illegittimo Parte_1
riconoscimento degli interessi di cui al D. Lgs. 231/02, basando le proprie rimostranze sulla tesi
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secondo cui gli stessi non potrebbero essere riconosciuti stante la natura pubblicistica del rap-
porto in essere tra le parti.
Al riguardo si osserva invece che, anche per quanto concerne le convenzioni socioassisten-
ziali concluse dopo 1'08/08/2002 è applicabile il D. Lgs. 231/02, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, dal momento che sia il decreto legislativo che la direttiva n. 2000/35/CE,
considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettua-
zione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine "prezzo", impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario.
Ciò posto, analizzando la fattispecie concreta oggetto di causa, va rilevato come la convenzio-
ne sottoscritta tra le parti, costituisca un vero e proprio contratto nel quale viene individuata la prestazione a carico del e il corrispettivo della stessa. Parte_1
Quello che prende forma, si qualifica quindi come un contratto a prestazioni corrispettive nel quale le parti determinano il contenuto degli obblighi che l'ente accreditato assume a favore de-
gli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare.
Ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si inserisce nell'ambito di efficacia del D.
Lgs. 231/2002, con conseguente applicazione della disciplina ivi dettata in materia di ritardo nei pagamenti.
Alla luce di quanto esposto, rilevato l'intervenuto pagamento da parte del Parte_1
dell'importo recato dal decreto ingiuntivo opposto, sia per quanto attiene la sorta che gli interes-
si ivi liquidati, questo dovrà essere confermato, dichiarandosi tuttavia integralmente soddisfatta la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue,
avuto riguardo alla natura della controversia e complessità della materia trattata e dell'attività
processuale espletata.
P.Q.M.
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Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così provvede nella causa recante R.G. 12921/2023, promossa dal in persona Parte_1
del nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.: Parte_3 Controparte_2
1) Accerta e dichiara che la somma ingiunta con il D.I. n. 3295/2023 del 26 aprile 2023 è
stata interamente corrisposta dall'opponente sia per quanto con- Parte_1
cerne la sorta capitale che gli interessi liquidati;
2) Conferma in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per quanto concerne il pagamento degli ulteriori interessi liquidati ex art.li 4 e 5 del d.lgs. 231/02; nonché degli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/02; nonché del risarcimento di € 200,00
liquidato ex art. 6 d.gs. 231/02;
3) Condanna, infine, il al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
della opposta che si liquidano in €. 6.713,00 per compensi pro- Controparte_2
fessionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, se do-
vute
E' verbale alle ore 16,50.
Il Giudice Onorario
Dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/10/2025, alle ore 9,30 nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTA
Per il in persona del Sindaco, l.r.p.t. è presente l'avvocato Annalisa Parte_1
Madonna la quale si riporta alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, al- le memorie ex art. 183 c.p.c., oltre che alla documentazione prodotta;
da ultimo, si ripor- ta alla memoria conclusionale autorizzata, che qui abbiansi per intero confermata e ri- trascritta, con espresso rinvio alla stessa acché tenga luogo della discussione. Prende at- to che, nella comparsa conclusionale del 29/09/2025, parte opposta ricono- sce espressamente che la creditoria nei confronti del va azzerata, Parte_1 tant'è che conclude chiedendo di accertare la correttezza dei pagamenti eseguiti dall'ente debitore. Viceversa, ripropone gli argomenti già spesi in precedenza in resi- stenza ai motivi di opposizione ulteriori all'eccezione di pagamento. Atteso che l'opponente, in tutti i suoi scritti difensivi, ha già puntualmente e ampiamen- te censurato limiti, lacune e contraddizioni delle argomentazioni avversarie, rinvia ai ri- lievi già formulati e, sulla fondamentale e controversa questione dell'applicabilità, nel caso di specie, del d.lgs 231/02, evidenzia all'attenzione di Codesto Ill.mo Giudicante la
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recente pronuncia della Suprema Corte in argomento (ordinanza
17757 del 1°/07/2025), richiamata nella memoria conclusionale, che autorevolmente supporta le ragioni di opposizione a decreto ingiuntivo ed il fermo convincimento che i crediti per cui è causa non traggono la propria origine da una transazione commercia- le ma hanno fonte direttamente nella legge e nelle funzioni, di natura pubblicistica, affi- date agli enti locali, per cui va esclusa l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs
231/02: “ […] di fronte ad un espresso ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del
non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Pt_1
Cooperativa e né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica am- Pt_1 ministrazione, né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazioni do- vute ex lege” (Cass., 17757/25, cit.). Il come rappresentato e dife- Parte_1 so, rinnova pertanto le proprie istanze e conclusioni come rassegnate, di seguito trascri- vendole per comodità di lettura.
Voglia l'adito Tribunale, rigettato tutto quanto ex adverso dedotto, domandato ed ecce- pito, in accoglimento della spiegata opposizione,
• In ogni caso, in accoglimento del primo motivo di opposizione e dell'ulteriore eccezione di pagamento in corso di giudizio, accertare e dichiarare che l'intera somma ingiunta con D.I. n. 3295/23 è stata pagata dal Parte_1 che pertanto nulla più deve;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• Accogliere altresì l'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi di cui ai punti nn. 2 ss. dell'atto di citazione in opposizione e dichiarare che la fattispecie de qua non rientra nel campo di applicazione del d.lgs 231/02 per cui non sono do- vuti gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, né il risarcimen- to ex art. 6 d. lgs. 231/2002 e che neanche sono dovuti gli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 5, d.lgs 231/02; per l'effetto, revocare il D.I.
3295/23 e condannare al pagamento in restituzione in favo- Controparte_2 re del delle somme ad essa già corrisposte in data Pt_1 Parte_1
02/02/2024, in forza del decreto ingiuntivo opposto (illo tempore) provvisoria- mente esecutivo, con mandato di pagamento n. 1286/24 (euro 9.616,97 per inte- ressi ex artt. 4 e 5 d.lgs 231/02; euro 200,00, ex art. 6, d.lgs 231/02; euro 759,48 per interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 5, d.lgs 231/02; euro 1.915,32 per spese legali della fase monitoria;
euro 63,02, per c.p.a.) pari all'importo com- plessivo di € 12.554,79, oltre interessi fino al pagamento;
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• Condannare parte opposta alla rifusione, in favore del rap- Parte_1 presentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di
IVA e CPA).
È altresì presente l'avv. Giulio Rotoli per , il quale si riporta a tutto Controparte_2 quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa. In particolare, fa presente che l'ordinanza richiamata da controparte indica una fattispecie diversa, ovvero i limiti di cui all' art. 191 TUEL, oltre a riferirsi ad un caso del 2007, ovvero prima dell'emanazione del d.lgs. 192/12 che ha stabilito la condanna agli interessi moratori an- che nei rapporti con la P.A.
In ogni caso, nel riportarsi alla comparsa conclusionale depositata, confermando i pa- gamenti nelle more effettuati, dal chiede la condanna al pagamento Parte_1 del presente giudizio di opposizione. Chiede che la causa sia decisa.
L'Avv. Madonna impugna l'avversa deduzione, enunciando la Corte di Cassazione un principio di portata generale. In ogni caso chiede che il Tribunale tenga conto anche dell'integrale pagamento intervenuto, nella definizione delle spese di giudizio. Chiede quindi che la causa sia decisa.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12921/2023 r.g.a.c.
TRA
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in persona del Sindaco p.t. (c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Annalisa Madonna (c.f.: , C.F._1
giusta procura conferita con atto notarile del 15 settembre 2022, con lo stesso elettivamente do-
miciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, 1, Palazzo San Giacomo Pt_1
-PARTE OPPONENTE-
E
n persona del legale rappresentante p.t., (p. iva , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Milano, al largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (c.f..: , elettivamente domiciliata presso il suo stu- C.F._2
dio in Via Giordano Bruno, 169, giusta procura in atti Pt_1
-PARTE OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richia-
mati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3295/2023 del 26 apri- Controparte_2
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le 2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale all'ente comunale veniva ingiunto il pagamen-
to della somma di €. 42.329,00, a titolo di capitale portato dalle fatture nn. 18/20; 19/20; 07/21;
08/21; 09/21, oltre interessi moratori ed anatocistici sugli interessi dovuti da almeno 6 mesi dal
29/12/22 al saldo, oltre ad € 200,00 per le causali in ricorso, quale corrispettivo derivante dalle prestazioni che la Cooperativa Sociale “Il LE”, cedente il credito azionato, aveva effettua-
to in favore del in esecuzione della convenzione avente ad oggetto Parte_1
“l'accoglienza di minori e nuclei madre bambino” per gli anni 2019-2020.
In particolar l'odierna opposta in sede monitorio rilevava che, alla data della domanda, re-
stavano insolute le fatture nn. 18/2020 e 19/2020, emesse per un ammontare complessivo pari ad euro 32.712,30. Le restanti, invece, erano state pagate con ritardo.
Affermava quindi di dover agire in giudizio onde conseguire dapprima l'accertamento giudi-
ziale del credito e successivamente l'inopponibilità ad esso creditore delle delibere di impigno-
rabilità adottate dal debitore senza soluzione di continuità negli anni 2021 e 2022, che avevano illegittimamente compresso i diritti del creditore segregando di fatto tutti i fondi disponibili presso il Tesoriere.
Atteso il mancato e/o ritardato pagamento di dette fatture, dunque, atti- Controparte_2
vava in sede monitoria il proprio credito per un totale di euro 42.712,30, così ripartito: sorta pari ad euro 32.712,30; interessi moratori ex artt. 4 e 5, d.lgs. 231/02 pari a complessivi euro
9.616,97 (di cui euro 5.348,08 per le fatture nn. 18/20 e 19/20, maturati dalla data di emissione fino al 19/12/2022, ed euro 4.268,89 per le fatture nn. 7/21, 8/21 e 9/21, maturati dalle scadenze delle fatture all'effettivo pagamento delle stesse nelle date 10/10/22 e 17/10/22); euro 200,00 ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/02. Chiedeva altresì che fosse ingiunto il pagamento degli interessi moratori sugli interessi scaduti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284, co. 4,
nella misura prevista dal d.l.gs 231/02.
Codesto Ill.mo Giudice procedeva a concedere il decreto d'ingiunzione di pagamento per le somme innanzi riferite e ne autorizzava la provvisoria esecutorietà.
Nel proporre quindi opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, l'ente comunale deduceva preliminarmente l'intervenuto pagamento dell'intera sorta capitale di cui alle fatture
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18/2020 e 19/2020 pari ad euro 32.712,30, con mandati di pagamento del 27/02/2023 n. 2952
(di importo netto pari ad euro 30.152,30) e n. 2958 (di importo netto pari ad euro 2.560,00).
Chiedeva altresì la revoca dell'opposto decreto nella parte in cui ordinava il pagamento degli interessi moratori ex art. 4 e 5, d.lgs. 231/02 e di euro 200,00 ex art. 6 d.lgs. 231/02, attesa l'estraneità della fattispecie dalla quale sono originati i crediti oggetto di decreto ingiuntivo,
all'ambito di applicazione del d.l.gs. 231/02.
Precisamente, secondo parte opponente, configurandosi il rapporto intercorrente tra la ceden-
te associazione “Il LE” ed il alla stregua di un vincolo pubblicistico, le Parte_1
prestazioni ricomprese nell'ambito dello stesso, non potevano essere considerate transazioni commerciali, anche se effettuate a fronte del pagamento di un corrispettivo, e dunque, gli inte-
ressi richiesti dalla parte opposta non potevano essere riconosciuti.
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, infatti, i crediti azionati lungi dal trarre origine da transazioni commerciali, avrebbero avuto invece fonte direttamente nella legge e nelle fun-
zioni di natura pubblicistica affidate ad enti locali.
Origine quindi del rapporto produttivo del credito azionato, non sarebbe stato il contratto ma la legge, con l'intermediazione di un provvedimento della pubblica autorità, a nulla rilevando la convenzione sottoscritta tra le parti, avendo questa esclusivamente la funzione di disciplinare determinati aspetti del rapporto.
Alcuna altra somma, pertanto, l'ente comunale avrebbe dovuto corrispondere a titolo di inte-
ressi, così come quantificati dalla odierna opposta.
Dopo aver articolato le ragioni poste a base della spiegata opposizione, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via interinale, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria
del decreto ingiuntivo 3295/23; Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, per le
sopraindicate ragioni, accertare e dichiarare che è stato estinto mediante pagamento il credito
relativo alla sorta capitale della complessiva somma ingiunta d'importo pari ad euro
32.712,30; accertare altresì che sulla sorta capitale non sono dovuti interessi moratori ex d.lgs
231/02; accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di euro 200, 00 preteso ai sensi
dell'art. 6 d.lgs. 231/02; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3295 del
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26.04.2023 emesso dalla XII sezione civile del Tribunale di Napoli, giudice dr.ssa Rotondaro.
Vinte spese e competenze di giudizio, aumentate degli oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), in
favore dell'opponente amministrazione, rappresentata in giudizio da avvocato scritto negli
elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici”.
Si costituiva cessionaria dei vari crediti nascenti dall'espletamento dei servizi CP_2
socioassistenziali oggetto di apposita convenzione tra le parti, la quale contestava le difese di parte opponente, affermando la piena legittimità del decreto ingiuntivo emesso a suo favore.
In particolare, deduceva preliminarmente la diretta applicabilità alla fattispecie in esame, del-
la disciplina concernente gli interessi moratori sui ritardi nei pagamenti, dovendo pertanto il corrispondere a tali interessi, calcolati secondo il tasso di cui al men- Pt_1 CP_2
zionato Decreto Legislativo 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Parte opposta, a sostegno della propria tesi difensiva, richiamava preliminarmente il contenu-
to dell'art. 1 del predetto D. Lgs., in base al quale “le disposizioni contenute nel presente decre-
to si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione com-
merciale”.
Veniva quindi invocata l'operatività di quanto disposto anche dal successivo art. 2, secondo il quale per “transazione commerciale” si intende far riferimento ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo.
Alla luce della definizione normativa, non vi sarebbe quindi stato alcun dubbio che il contrat-
to di appalto di servizi di cui alla Convenzione stipulata tra la e il Parte_2 Parte_1
potesse rientrare pienamente nell'ambito di applicazione della disciplina, con conseguente legit-
tima richiesta da parte di dell'applicazione degli interessi moratori in caso di ri- CP_2
tardo nel pagamento (art. 3 del d.lgs. 231/2002).
Nella fattispecie in esame, infatti, il e la cooperativa “Il LE” avreb- Pt_1 Parte_1
bero sottoscritto una convenzione, ai sensi della quale quest'ultima si obbligava a fornire una serie di servizi concernenti l'accoglienza di minori, dietro il pagamento di un corrispettivo ivi espressamente indicato.
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È quindi sulla scorta di tale convenzione che la cooperativa Il LE ha prestato i suoi ser-
vizi ed è sempre sulla scorta di tale convenzione che questa ha emesso, a titolo di corrispettivo per i servizi resi, le fatture azionate, redatte applicando le tariffe previste e indicate nella con-
venzione stessa.
Dopo aver quindi articolato le proprie difese, parte opposta, insisteva dunque per il rigetto della spiegata opposizione, rassegando le seguenti conclusioni: “preliminarmente, confermare
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione non è
fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, limitatamente al credito residuo relativo
agli interessi moratori maturati pari a € 10.279,73 come precedentemente preci-sato, oltre ulte-
riori interessi anatocistici;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in
fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo, limitatamente al credito re-
siduo come sopra indicato;
in via subordinata, condannare il comune debitore al pagamento
degli importi richiesti a titolo di interessi per ritardato pagamento nella misura prevista dagli
artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02, pari ad € 10.279,73 oltre interessi moratori sugli interessi scaduti
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 IV comma cod. civ. e risarcimento ex
art. 6 D.Lvo 231/02 pari a euro 200,00; Con condanna del comune opponente al pagamento di
spese e competenze del presente giudizio”.
Per ciò che attiene lo svolgimento del giudizio occorre rilevare che, la prima udienza di comparizione, si teneva in data 9 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in pari data il G.I., in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando quin-
di i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., per l'articolazione dei mezzi istruttori, rinviando la cau-
sa al 28 novembre 2024 per l'eventuale ammissione.
In tale sede, rilevando la natura documentale della causa, ritenuta matura per la decisione,
la rinviava al 9 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 10
giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, debitamente prodotte da entrambe le par-
ti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente vada rigettata, dovendo-
si confermare il decreto ingiuntivo emesso, alla luce delle seguenti motivazioni.
Parte opponente ha eccepito preliminarmente l'inapplicabilità della normativa di cui al D. L
vo 231/02 alla fattispecie in esame, rilevando come il rapporto da cui il credito avevo avuto ori-
gine non fosse di natura contrattuale, bensì derivante da un provvedimento della pubblica autori-
tà, sottraendosi in tal guisa alla disciplina in materia di interessi moratori nelle transazioni commerciali.
Contestava, inoltre, la corresponsione degli interessi anatocistici al tasso moratorio e la do-
manda di risarcimento ex art. 6 del D.L.vo 231/02, per come formulata ed accolta nel provve-
dimento monitorio.
Nessuna contestazione veniva invece sollevata sul merito della pretesa creditoria, tanto che,
successivamente al deposito del decreto ingiuntivo, l'importo residuo dovuto a titolo di sorta veniva integralmente corrisposto, mentre residuavano da pagare gli interessi moratori, quelli anatocistici e le altre voci concesse con il decreto ingiuntivo.
La difesa di con la comparsa di costituzione, dava atto del pagamento Controparte_2
integrale dell'importo ingiunto a titolo di sorta capitale, pari a euro 32.712,00, che veniva versa-
to successivamente al deposito del decreto ingiuntivo in data 28.02.23.
Precisava quindi che, il credito residuo per interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lvo 231/02,
fosse pari a euro 10.279,73, nonché € 200,00 ex art. 6 D.Lvo 231/02 ed ulteriori interessi sugli interessi scaduti, come liquidati in decreto.
Con le memorie istruttorie il tuttavia, dichiarava di aver versato con man- Parte_1
dato del 2.02.24 (accreditato il 5.02.24) l'importo di euro 9.616,97 per interessi moratori ex artt.
4 e 5 D.L.vo 231/02, nonché € 200,00 ex art. 6 D.L.vo 231/02, oltre ad € 759,00 quali ulteriori interessi sugli interessi scaduti, € 339,82 ed € 1.370,00 a titolo di spese.
Il pagamento ricevuto veniva quindi successivamente imputato come indicato dal debitore e la
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creditoria veniva quindi azzerata.
In ogni caso, il insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione, ri- Parte_1
badendo la illegittimità degli interessi liquidati con il decreto ingiuntivo, invocandone quindi la restituzione.
Tale richiesta andrà tuttavia disattesa, alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare che il decreto n. 231/2002 prevede il diritto del creditore al-
la corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del prezzo addebitato.
La disciplina si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali.
All'art. 2, comma 1 si precisa che, per transazioni commerciali si intendono i contratti, co-
munque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che compor-
tano consegna di merci o prestazione di servizi.
Al comma 2 del medesimo articolo, sono invece specificate le Pubbliche Amministrazioni
che rientrano in tale categoria, tra cui anche gli enti pubblici territoriali.
Dalla lettura della norma, dunque, si rileva chiaramente l'inclusione nella categoria delle transazioni commerciali anche delle prestazioni di servizi, individuandosi tra le Amministrazio-
ni pubbliche indicate, anche i Comuni.
La ratio è quella di costituire un valido strumento per indurre all'adempimento tutti quei sog-
getti pubblici o privati che, pur stipulando contratti o convenzioni nei quali è chiaramente indi-
cato il termine di pagamento, non ne rispettino la scadenza, provocando situazioni di squilibrio finanziario.
Se tale è la ratio, è evidente che la normativa non poteva escludere dal suo campo di applica-
zione la P.A., riservando al suo inadempimento un trattamento privilegiato rispetto ai privati.
Altra nozione oltremodo importante da richiamare, ai fini di una compiuta disamina della fat-
tispecie de quo è quella di imprenditore, laddove la richiamata disciplina definisce come tale
“ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione” e per pub-
blica amministrazione “le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislati-
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vo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenu-
to al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Come si può notare dall'esame delle definizioni in precedenza riportate, per l'applicazione della disciplina speciale è necessario: da un punto di vista oggettivo, che tra le parti sia intercor-
so un contratto comportante la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio del pa-
gamento di un corrispettivo in denaro;
da un punto di vista soggettivo, che le parti della transa-
zione siano imprenditori, liberi professionisti o una pubblica amministrazione inclusa nell'elenco dei testi legislativi richiamati dalla norma, elenco che comprende gli enti pubblici territoriali.
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza, anche la nozione di imprenditore enucleata dall'art. 2082 cod. civ. “va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere impren-
ditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente
all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente
irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad
esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale
dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti” (cfr. Cass. n.
16612 del 19/06/2008).
Ne consegue quindi che la qualifica di impresa sociale non è incompatibile con quella di im-
prenditore anzi, l'impresa sociale rappresenta una modalità specifica di fare impresa, potendo svolgere in base al decreto legislativo n. 112 del 2017, attività di interesse generale, quali inter-
venti e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio sanitarie, attività di educazione e formazione scolastica ed extra scolastica, salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, accoglienza umanitaria etc…, purché strutturate in base ad uno statuto che ne defini-
sca aspetti e caratteristiche principali, in conformità al dettato normativo.
Orbene, nella fattispecie in esame, il fonda l'opposizione sull'illegittimo Parte_1
riconoscimento degli interessi di cui al D. Lgs. 231/02, basando le proprie rimostranze sulla tesi
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secondo cui gli stessi non potrebbero essere riconosciuti stante la natura pubblicistica del rap-
porto in essere tra le parti.
Al riguardo si osserva invece che, anche per quanto concerne le convenzioni socioassisten-
ziali concluse dopo 1'08/08/2002 è applicabile il D. Lgs. 231/02, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, dal momento che sia il decreto legislativo che la direttiva n. 2000/35/CE,
considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettua-
zione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine "prezzo", impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario.
Ciò posto, analizzando la fattispecie concreta oggetto di causa, va rilevato come la convenzio-
ne sottoscritta tra le parti, costituisca un vero e proprio contratto nel quale viene individuata la prestazione a carico del e il corrispettivo della stessa. Parte_1
Quello che prende forma, si qualifica quindi come un contratto a prestazioni corrispettive nel quale le parti determinano il contenuto degli obblighi che l'ente accreditato assume a favore de-
gli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare.
Ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si inserisce nell'ambito di efficacia del D.
Lgs. 231/2002, con conseguente applicazione della disciplina ivi dettata in materia di ritardo nei pagamenti.
Alla luce di quanto esposto, rilevato l'intervenuto pagamento da parte del Parte_1
dell'importo recato dal decreto ingiuntivo opposto, sia per quanto attiene la sorta che gli interes-
si ivi liquidati, questo dovrà essere confermato, dichiarandosi tuttavia integralmente soddisfatta la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue,
avuto riguardo alla natura della controversia e complessità della materia trattata e dell'attività
processuale espletata.
P.Q.M.
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Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così provvede nella causa recante R.G. 12921/2023, promossa dal in persona Parte_1
del nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.: Parte_3 Controparte_2
1) Accerta e dichiara che la somma ingiunta con il D.I. n. 3295/2023 del 26 aprile 2023 è
stata interamente corrisposta dall'opponente sia per quanto con- Parte_1
cerne la sorta capitale che gli interessi liquidati;
2) Conferma in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per quanto concerne il pagamento degli ulteriori interessi liquidati ex art.li 4 e 5 del d.lgs. 231/02; nonché degli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/02; nonché del risarcimento di € 200,00
liquidato ex art. 6 d.gs. 231/02;
3) Condanna, infine, il al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
della opposta che si liquidano in €. 6.713,00 per compensi pro- Controparte_2
fessionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, se do-
vute
E' verbale alle ore 16,50.
Il Giudice Onorario
Dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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