Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1938/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa SA Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1938/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.11.2024, da
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Voc. Monte 27/a – Fraz. Ilci,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Martana, voc. Collalto – Viepri n. 115/C, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gigliola Rossi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Todi, Largo Mercato Vecchio n. 7, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.06.2004 in Todi
(atto n. 26, parte II, Serie A, anno 2004) con le figlie: , nata a [...] il [...] e , nata a [...]_3 Parte_4
il 27.05.2007
pagina 1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) la sig.ra , continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare, corrente in Massa Parte_2
Martana, voc. Collalto – Viepri n. 115/C, insieme alle figlie, mentre il sig.re si è nelle more Pt_1
del presente procedimento trasferito a Todi, Voc. Monte 27/A. La sig.ra si impegna a Parte_2 pagare integralmente tutte le spese e tasse afferenti all'abitazione coniugale;
3) gli arredi, i beni mobili, corredi e suppellettili, contenuti nella casa coniugale e di proprietà di entrambi i coniugi, rimarranno nella disponibilità della sig.ra Parte_2
4) affidare le figlie ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre e con diritto del padre di visita e di tenerle con sé presso la propria residenza in Todi, per un periodo paritario, a settimane alterne, considerando che è maggiorenne ed esercita attività lavorativa Pt_3 con contratto di tirocinio, presso un'agenzia immobiliare del territorio, con possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, mentre SA raggiungerà la maggiore età a maggio del 2025, e pertanto hanno entrambe la capacità di decidere e valutare in autonomia il tempo da trascorrere con entrambi i genitori;
5) durante i periodi festivi Natale e Pasqua, allo stesso modo le figlie decideranno di stare con il padre o con la madre ad anni alterni;
6) considerato che le figlie trascorreranno un uguale periodo di tempo con entrambi i genitori, il mantenimento - in osservanza a quelli che sono i principi disposti dall'art. 337 ter co. 1 e co. 4 sarà diretto e, quindi ogni genitore provvederà al mantenimento di e SA per il tempo che questi Pt_3 trascorreranno con l'uno e con l'altro. Nell'ipotesi in cui le figlie decidano di trascorrere più tempo con un genitore piuttosto che con l'altro, nel corso di un mese, le parti reciprocamente provvederanno a versare al coniuge risultante maggior affidatario per quel mese, un contributo di mantenimento pari ad euro 100,00. Per le spese straordinarie verranno ripartite tra i coniugi nell'uguale misura del 50%;
7) Le parti dichiarano, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento disponendo entrambi di adeguato reddito che consente loro di condurre una vita consona al loro stato sociale;
8) I coniugi sono titolari di un contributo GSE n. 523724, per un importo annuo di euro 1500,00 circa, con scadenza 01.04.2032, che viene accreditato trimestralmente, sul conto corrente cointestato acceso pagina 2 di 4 presso la banca Intesa San Paolo filiale di Deruta, e che fino a scadenza, verrà riscosso dalle parti, in misura del 50% ciascuno.
9) il sig.re ha venduto in data 24.07.2024 l'autovettura panda 4x4, tg AX666GB, intestata alla Pt_1 sig.ra per un importo di euro 3000,00, trattenendosi tutto l'intero importo. In considerazione di Pt_2 ciò, il sig.re si impegna per quest'anno e fino al saldo del debito, a restituire alla sig.ra Pt_1 [...]
, la metà dell'importo di compravendita (euro 1.500,00), mediante versamento trimestrale Parte_2
della sua quota di contributo GSE.
10) I coniugi avevano cointestato un fondo di accantonamento con un saldo attivo di euro 1.650,00, che ad oggi è nella disponibilità del sig.re detta somma verrà pertanto suddivisa nella misura Pt_1
del 50% ciascuno ovvero euro 825,00, che il sig.re si impegna a versare alla sig.ra in Pt_1 Pt_2 una unica soluzione, mediante bonifico bancario entro la data dell'udienza Presidenziale.
11) Le parti danno atto di aver regolato, con gli accordi di cui sopra, ogni loro rispettivo diritto e dovere, anche in via transattiva e di non aver altro a pretendere l'unno dall'altra e viceversa, all'avvenuta esecuzione degli accordi stessi, ritenendo con ciò di aver regolamentato, come detto, ogni e qualsivoglia loro diritto;
12) I coniugi ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio temporaneo, autorizzandosi reciprocamente, fin da ora, il rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti (passaporto e carta di identità) anche con riferimento alla figlia ad oggi minore;
13) le detrazioni fiscali per i figli a carico e l'assegno familiare, sono percepiti dalla madre e saranno percepiti sempre dalla stessa”.
All'udienza del 5.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 12.06.2004 in Todi (atto n. 26, parte II, Serie A, anno 2004);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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