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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudi a Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 18036/24 all'udienza del 7/1/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
quale tutore di rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv Luca Maraglino pec giusta delega allegata al Email_1 ricorso;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – CONTUMACE
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/5/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro ,per ivi sentir: CP_
“a) dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 03 giugno 2020 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici;
b) In via gradata accertare e dichiarare che le somme restituende da parte della ricorrente debbano essere restituite al netto delle imposte trattenute dall' quale sostituto di imposta. CP_1 CP_ c) dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 20 giugno 2020 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici per essere intervenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., prescrizione estintiva relativamente al rateo di pensione di maggio 2010. d) condannare l al pagamento delle CP_1 spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario. “ Deduceva che la era titolare di pensione cat ET n 00686977 ; che il 3/6/20 la Parte_2
riceva con lettera indirizzata alla propria tutrice, , missiva in cui Parte_2 Parte_1 le si comunicava un indebito sulla pensione predetta per il periodo dall'1/5/10 all'1/6/20 per una somma di euro 70860,98 in quanto quote di pensione spettanti ad altro contitolare ex coniuge , come stabilito da sentenza di ripartizione quote;
che l' era Persona_1 CP_1 stato convenuto insieme alla , madre della , da Persona_2 Parte_2 Persona_1
per il riconoscimento della quota di pensione spettante alla quale ex coniuge
[...] Per_1
; che il Tribunale con sentenza n 33/20 del 18/2/20 attribuiva il 50% della pensione di riversibilità liquidata a seguito di morte di a e l'altro Persona_3 Persona_1
50% a condannando l' ai pagamenti a decorrere dal primo giorno del Persona_2 CP_1 mese successivo al decesso intervenuto il 13/4/10 ; che l' era pertanto a conoscenza della CP_1 presenza dell'altro coniuge sia perché parte del giudizio instaurato dalla , sia Per_1 Per_1 perché la ,per vedersi liquidata la quota di reversibilità, aveva dovuto produrre il Per_2 certificato di matrimonio da cui risultava il precedente coniugio del;
che era Persona_3 applicabile il principio di irrepetibilità di cui all'art 52 L 89/88 come interpretato dall'art 13 L 412/91 ; che era decorso l'anno concesso all'istituto per il recupero di indebiti sorti a seguito di situazioni che incidevano sulla misura o sul diritto delle prestazioni;
che era maturata la prescrizione ed in ogni caso la ripetizione doveva essere al netto delle trattenute irpef;
che pertanto al netto dell'aliquota Irpef del 27% ,l'indebito ammontava a euro 51726,62 . Concludeva come sopra . Nessuno si costituiva per l' e veniva dichiarata la contumacia CP_1
Occorre precisare che la presente azione è stata proposta da figlia di Parte_2 Per_3
deceduto e , in persona della sua tutrice essendo la
[...] Persona_2 Parte_1 madre deceduta anch'essa ed essendo stato chiesto a , quale erede, le somme Parte_2 ritenute indebite e percepite dalla madre, per la somma di euro 70.860,98. L'indebito è sorto a seguito dell'accertamento operato dal Tribunale di Roma con sentenza del 18/2/20 n 33/20 in cui così si provvedeva: “attribuisce a nata a [...] Per_1 Per_1 il 31.07.1953 la quota del 50% della pensione di reversibilità liquidata a seguito della morte di , nato a [...] il [...] e deceduto in Anzio il 13.04.2010, Persona_3 ed attribuisce a nata a [...] il [...] la rimanente quota del 50% e Persona_2 condanna l' ai relativi pagamenti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo CP_1 al decesso del coniuge pensionato” . In pratica sulla pensione di Persona_3 concorrevano sulla reversibile la ex coniuge per 50% e l' altro coniuge Per_1 Per_2 madre dell'attuale ricorrente . Per cui l' è stato condannato al pagamento del 50% della CP_1 pensione di reversibilità alla , ex coniuge , solo a seguito di sentenza , con conseguente Per_1 maturazione dell'indebito per il periodo pregresso dall' 1/5/10 sino al giugno 2020 , essendo anche dopo la sentenza ,intervenuta nel febbraio ,continuati i pagamenti. Per cui si ritiene che l'indebito sia emerso solo a seguito dell'accertamento giudiziale . Ciò posto si ritiene che non sia applicabile l'art 52 L 89/88 come interpretato dall'art 13L 412/91 non rientrando la fattispecie nel caso in esame, essendo emerso l'indebito a seguito di accertamento giudiziale. D'altra parte la Suprema Corte ha precisato che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di trattamento pensionistico di anzianità CP_1 carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della CP_1 liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)” (Cass 10337/23). Nel caso in esame non esistono tutte queste 4 condizioni in quanto , in assenza di domanda di pensione da parte del nuovo coniuge, , di cui non è dato sapere se e quando Per_1 intervenuta , l non poteva liquidare alla solo il 50% della pensione e ciò anche CP_1 Per_2 se dal certificato di nozze portato dalla per vedersi liquidata la quota di reversibilità, Per_2 emergeva altro coniugio . Inoltre la ,e per lei la figlia, non poteva ignorare Persona_2
l'esistenza del nuovo coniuge e pertanto non poteva non sapere che la pensione di reversibilità non poteva essere per l'intera quota attribuita a lei, e ciò esclude l'inesistenza di dolo dell'interessato Circa l'applicabilità dell'art 13 c 2 L 412/91 lo stesso prevede
“2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” La disposizione risulta non applicabile nel caso in esame ,non essendo l'indebito generato da redditi ed in ogni caso l'accertamento giudiziale è intervenuto nel febbraio 2020 e nel giugno 2020 si è proceduto al recupero. Si conviene però sul fatto che la restituzione non debba essere al lordo ma al netto In particolare L'art. 150, comma 1, del decreto Rilancio DL 34/20 intitolato "Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto" ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. L'art 10 c 1 del TUIR prevede :
“1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” Tuttavia all'art 10 c 2 bis si specifica che :
“2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.” Pertanto la restituzione non dovrà intervenire per l'intera somma domandata ma nei limiti di quanto erogato alla parte .Detta somma non può essere stabilita, dovendo la parte fornire la prova , non offerta nel presente giudizio , dell'ammontare delle somme nette percepite in eccesso , non essendo sufficiente asserire che con l'aliquota al 27% ,la somma di euro 70 860,98 deve essere ridotta di euro 19134,00 con conseguente indebito di euro 51726,62. Da ultimo ,dal momento che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, tale momento è coinciso con la sentenza del febbraio 2020 e pertanto la prescrizione non è maturata;
inoltre, essendo la prima lettera intervenuta il 3/6/20 sarebbero al più prescritti i ratei di competenza del periodo anteriore al 3/6/ 10 ,data la prescrizione decennale
.Le spese seguono la soccombenza parziale
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara che le somme restituende da parte della ricorrente debbano essere restituite al netto delle imposte trattenute dall quale sostituto di imposta;
CP_1 rigetta le altre domande condanna l' al pagamento di metà delle totali spese di lite , liquidate in euro 4831,00 CP_1 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma 7/1/25
Il giudice