Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OV CC NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro NT, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del preavviso di diniego art. 10 bis Legge 241/1990 del 22.02.2024, con il quale il Comune di Monte Argentario comunicava le presunte ragioni che ostavano all’accoglimento dell’istanza di titolo edilizio relativo all’immobile sito in Monte Argentario;
2) del provvedimento di rigetto (n. R01/2024G) della istanza di condono edilizio LRT 53/04 - prot. 17174 del 30/09/86 - pratica n° 3461 del 1986 intestata a NT OV CC del 14.03.2024, comunicato in data 14.03.2024;
3) del provvedimento di improcedibilità della istanza di condono edilizio LRT 53/04 – prot. 15209 del 11/05/2022 – pratica n. 733 intestata a NT OV CC del 14.03.2024, prot. n. 13279 del 04.04.2024, n. 13813 del 09.04.2024 e n. 15218 del 18.04.2024;
4) del provvedimento “Comunicazione di avvio del procedimento per accertata violazione urbanistico edilizia (art. 7 e 8 L. 241/90) (art. 27, co. 1 e co. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.). Infrazione AE 05/2024”, prot. par. 0016122 del 24.04.2024, comunicato il 07.05.2024;
5) dell’ordinanza di demolizione n. 184/2024 (prot. n. 22841 del 06.06.2024), comunicata in data 06.06.2024;
- di ogni altro atto presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NT OV CC il 25.02.2025:
del provvedimento avente ad oggetto “Accertamento e declaratoria dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 6.06.2024 n.184”, datato 10.12.2024, comunicato via PEC in pari data con comunicazione prot. n. 53482 del 10.12.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. LO GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Il IG. OV CC NT, premesso: 1) di essere proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Monte Argentario già gravato da ipoteca e successivamente acquistato in forza di aggiudicazione da procedura esecutiva promossa dal Tribunale di Grosseto; 2) di aver inoltrato al comune di Monte Argentario una istanza di condono ai sensi del combinato disposto della l.r.t. 53 del 2004 e dell’art. 40 della L. 47 del 1985 che si è aggiunta ad una ulteriore domanda di sanatoria straordinaria già presentata nel 1986 dai precedenti proprietari; 3) che il comune di Monte Argentario, ritenuto che l’istanza originaria di condono del 1986 riguardasse una baracca metallica che in pendenza di procedimento era stata trasformata in una costruzione in muratura, la ha denegata ingiungendo la demolizione dell’immobile; 4) che il comune di Monte Argentario ha altresì dichiarato improcedibile l’istanza di condono del fabbricato (nella sua nuova configurazione) presentata ai sensi dell’art. 40 della L. 47/85 in quanto le ragioni di credito che la procedura esecutiva era diretta a soddisfare sarebbero sorte a seguito del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma nel 2011 e, quindi successivamente alla entrata in vigore della l.r.t. n. 53/2004.
Tutto ciò premesso il ricorrente impugna i dinieghi di sanatoria e l’ordine di demolizione per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo il IG. NT afferma che la trasformazione della precedente baracca in una costruzione in muratura sarebbe imputabile al Comune che avrebbe evaso la pratica di condono a distanza di moltissimo tempo dalla presentazione della istanza.
La censura non ha pregio.
La durata anche abnorme del procedimento di condono non autorizza né giustifica interventi abusivi di trasformazione che in sua pendenza abbiano radicalmente mutato la consistenza dell’immobile.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che secondo la giurisprudenza in attesa della definizione di una domanda di condono pendente sarebbero possibili interventi volti alla conservazione del manufatto.
Anche tale censura è priva di pregio atteso che la trasformazione di una baracca in lamiera in un fabbricato in cemento non è classificabile fra gli interventi di tipo conservativo anche qualora in ipotesi l’intervento non abbia dato luogo ad incrementi di superficie e di volume, posto che, secondo la giurisprudenza, la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive né finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari (Consiglio di Stato sez. VI, 10/03/2023 n. 2568).
Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento negativo abbia ricompreso, senza alcuna spiegazione, anche la pavimentazione in battuto di cemento antistante l’immobile.
La doglianza è senza fondamento in quanto dall’esame della istanza di condono si evince in modo chiaro ed inequivoco che la richiesta di sanatoria non era riferita a tale opera.
Il fatto che della presenza del predetto pavimento vi fosse traccia negli elaborati progettuali non è sufficiente a dimostrare che lo stesso fosse oggetto della istanza occorrendo al riguardo una esplicita indicazione della sua natura abusiva e la chiara espressione della intenzione di chiederne la legittimazione postuma.
Con il quarto motivo il ricorrente afferma che il Comune avrebbe errato a fare riferimento alla data del decreto ingiuntivo per dimostrare che le ragioni di credito posto alla base della procedura esecutiva fossero anteriori alla entrata in vigore della legge sul condono così come richiede l’art. 40 della L. 47/85, in quanto la verifica di tale presupposto avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto del momento di insorgenza della obbligazione e non del titolo esecutivo.
Anche tale censura non può essere accolta.
Vero è che la data del provvedimento giurisdizionale che ha accertato l’esistenza del credito ponendo le basi per la sua soddisfazione coatta non è rilevante ai fini dell’art. 40 della L. 47/85 ma ciò non toglie che la anteriorità della ragione di credito rispetto alla entrata in vigore della normativa sul condono debba risultare certa e che gravi sul richiedente il corrispondente onere dimostrativo in forza del principio di vicinanza alle fonti di prova.
Nel caso di specie il IG. NT né in sede procedimentale né in sede processuale ha fornito elementi utili a comprovare la anteriorità della obbligazione garantita dalla ipoteca gravante sull’immobile rispetto alla data di entrata in vigore della l.r.t. 53 del 2004 (risalente all’ottobre del 2004).
Il fatto che il rapporto di conto corrente fra la banca finanziatrice e il debitore esecutato fosse sorto anteriormente all’ottobre del 2004 non assume alcuna rilevanza atteso che l’obbligazione di sorge solo a seguito della concreta erogazione della linea di credito.
Dalla lettura del decreto ingiuntivo si evince che la prima provvista databile fatta confluire sul predetto conto corrente risale mese di ottobre del 2005 quando la l.r.t. era già entrata in vigore. Nella documentazione prodotta si fa poi riferimento a precedenti finanziamenti ma senza alcun riferimento temporale con conseguente impossibilità di stabilire se la data di erogazione degli stessi fosse anteriore all’ottobre del 2004.
Con i restanti motivi del ricorso principale il IG. NT contesta per vizi propri l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune nella parte in cui viene stabilita la misura e la ubicazione dell’area pertinenziale poi acquisita per effetto della mancata ottemperanza (i motivi sono poi stati richiamati nel ricorso per motivi aggiunti).
Si afferma che il Comune avrebbe determinato l’estensione dell’area considerando come opera abusiva anche della pavimentazione in cemento che, invece, avrebbe dovuto essere condonata e avrebbe privato la porzione residua rimasta al proprietario dell’accesso diretto alla via pubblica.
Anche tali censure sono prive di fondamento atteso che: (i) la superficie occupata dal battuto in cemento è stata correttamente considerata come area di sedime dell’abuso non essendo stata condonata e non essendo condonabile per le ragioni già esposte; (ii) il fatto che la porzione residua rimasta nella titolarità del ricorrente sia stata privata dell’accesso alla via pubblica non costituisce vizio del provvedimento ma casomai presupposto per ottenere una servitù coattiva.
Con ricorso per motivi aggiunti il IG. NT ha impugnato l’atto di accertamento della inottemperanza e conseguente acquisizione ope legis dell’aera di sedime dell’opera abusiva e di quella pertinenziale al suo patrimonio.
Quale unico vizio proprio di tale provvedimento il ricorrente fa valere la sua estraneità alla realizzazione dell’abuso.
La censura non ha fondamento atteso che, come la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito, la acquisizione gratuita dell’area costituisce una sanzione autonoma rispetto all’ordine di demolizione in quanto diretta a colpire non tanto la violazione primaria ma il mancato rispetto dell’ordine di ripristino della situazione di legalità urbanistica ed edilizia che ben può essere rivolto anche nei confronti del proprietario incolpevole. Questi, pertanto, una volta ricevuto l’ordine di demolizione ha l’onere di attivarsi per la rimozione delle opere abusive o di intraprendere nei confronti dell’effettivo detentore del bene le azioni necessarie affinché questi provveda.
Il IG. NT non essendosi adoperato per la rimozione delle opere oggetto della ordinanza di demolizione subisce giustamente le conseguenze che la legge ricollega alla sua inerzia.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT RI HI, Presidente
LO GI, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO GI | RT RI HI |
IL SEGRETARIO