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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3425/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GALEOTTI INES, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. NEGRO GEMMA, Controparte_1
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui al verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Ginosa (TA) in data 01.08.2012 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...], nato a
[...] Persona_2
Castellaneta (TA) il 13.07.2017 e nato a [...] il Persona_3
06.05.2020 e che in data 05.12.2022 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio.
All'udienza dell'11.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate a verbale e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 05.12.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni riportate nel verbale d'udienza dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23/07/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/08/2012 in Ginosa (TA) da nato a Parte_1
CASTELLANETA (TA) il 27/07/1987, e , nata a [...] Controparte_1
DEL COLLE (BA) il 04/10/1985, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Ginosa dell'anno 2012, parte II, serie A, numero 32;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale di comparizione del
11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3425/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GALEOTTI INES, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. NEGRO GEMMA, Controparte_1
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui al verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Ginosa (TA) in data 01.08.2012 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...], nato a
[...] Persona_2
Castellaneta (TA) il 13.07.2017 e nato a [...] il Persona_3
06.05.2020 e che in data 05.12.2022 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio.
All'udienza dell'11.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate a verbale e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 05.12.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni riportate nel verbale d'udienza dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23/07/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/08/2012 in Ginosa (TA) da nato a Parte_1
CASTELLANETA (TA) il 27/07/1987, e , nata a [...] Controparte_1
DEL COLLE (BA) il 04/10/1985, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Ginosa dell'anno 2012, parte II, serie A, numero 32;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale di comparizione del
11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara