CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
, c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5
c.f. , c.f. C.F._5 Parte_6
, c.f. C.F._6 Parte_7
c.f. C.F._7 Parte_8
c.f. C.F._8 Parte_9
c.f. C.F._9 Parte_10
c.f. C.F._10 Parte_11
, c.f. C.F._11 Parte_12
, c.f. C.F._12 Parte_13 C.F._13
C.F._14
C.F._15
C.F._16
C.F._17
C.F._18
C.F._19
C.F._20
C.F._21
C.F._22
C.F._23
C.F._24
C.F._25
C.F._26
C.F._27
C.F._28
C.F._29
C.F._30
C.F._31
C.F._32
C.F._33
C.F._34
C.F._35
C.F._36
C.F._37
C.F._38
, c.f. Parte_14
, c.f. Parte_15
, c.f. Parte_16
, c.f. Parte_17
, c.f. Parte_18
c.f. Parte_19
c.f. Parte_20
, c.f. Parte_21
, c.f. Parte_22
, c.f. Parte_23
, c.f. Parte_24
, c.f. Parte_25
, c.f. Parte_26
c.f. Parte_27
, c.f. Parte_28
c.f. Parte_29
, c.f. Parte_30
, c.f. Parte_31
, c.f. Parte_32
, c.f. Parte_33
, c.f. Parte_34
, c.f. Parte_35
c.f. Parte_36
, c.f. Parte_37
c.f. Parte_38
, c.f. Parte_39
2 C.F._39
C.F._40
C.F._41
C.F._42
C.F._43
C.F._44
C.F._45
C.F._46
C.F._47
C.F._48
, c.f.
[...]
c.f.
[...]
C.F._51
C.F._52
C.F._53
C.F._54
C.F._55
C.F._56
C.F._57
C.F._58
C.F._59
C.F._60
C.F._61
C.F._62
C.F._63
C.F._64
, c.f. Parte_40
, c.f. Parte_41
, c.f. Parte_42
, c.f. Parte_43
, c.f. Parte_44
, c.f. Parte_45
c.f. Parte_46
, c.f. Parte_47
, c.f. Parte_48
, Parte_49
, C.F._49 Parte_50
c.f. C.F._50 Parte_51
, c.f. Parte_52
, c.f. Parte_53
, c.f. Parte_54
, c.f. Parte_55
, c.f. Parte_56
, c.f. Parte_57
, c.f. Parte_58
, c.f. Parte_59
, c.f. Parte_60
, c.f. Parte_61
, c.f. Parte_62
, c.f. Parte_63
, c.f. Parte_64
, c.f. Parte_65
3 , c.f. C.F._65 Parte_66
, c.f. C.F._66 Parte_67
c.f. C.F._67 Parte_68
, c.f. C.F._68 Parte_69
, rappresentati e difesi dall'avv. Federico C.F._69
Repetti per procure allegate al ricorso in appello
APPELLANTI
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Stefano Torchio per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello
Per l'appellato: come da memoria di costituzione in appello
FATTI DI CAUSA
Gli attuali appellanti hanno chiamato in giudizio l CP_1
davanti al Tribunale di Genova esponendo di essere
[...]
dipendenti della convenuta e chiedendo il riconoscimento del diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa, per ogni giornata di lavoro effettivo superiore alle sei ore, a decorrere dal
1°.1.2017.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato il CP_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
4
Con sentenza n. 1283/2024, pubblicata il 16.12.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Propongono appello i lavoratori;
resiste la società appellata.
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'art. 32, lett. H), del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia dispone: “Nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL.
L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”;
- ha sottoscritto accordi sindacali con cui è stato CP_1
attribuito ai lavoratori il diritto alla corresponsione del buono pasto, a determinate condizioni:
- con l'accordo sindacale aziendale n. 7 dell'1.7.1999, il diritto è stato attribuito ai lavoratori a turno unico che svolgono la propria prestazione lavorativa nell'intervallo orario 12.00 – 15.00;
- nell'ordine di servizio n. 91 del 2000 si è prevista l'erogazione del buono pasto ai lavoratori che svolgono la prestazione con orario spezzato (ad es.
5
-
-
-
-
7.30-12.30; 13.00-16.15);
- l'accordo sindacale n. 4 del 29.1.2009 ha esteso il diritto al buono pasto ai lavoratori a turno unico, in relazione ad “ogni giornata di effettiva presenza in servizio con prestazione di lavoro normale a cavallo delle seguenti fasce orarie: 12:00-15:00; 19:00-
22:00”;
i ricorrenti hanno beneficiato del diritto al buono pasto, alle condizioni previste dai predetti accordi;
il diritto al buono pasto “non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (…); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (Cass.
5547/2021 e altre conformi); non essendo state neppure dedotte previsioni in materia di diritto alla mensa / ai buoni pasto diverse da quelle contrattuali collettive, la fonte primaria del diritto stesso non può essere individuata se non nel CCNL applicato da
, che non pare attribuire ai ricorrenti il diritto al CP_1
buono pasto anche nei casi non disciplinati dagli accordi sindacali;
non coglie nel segno la pretesa attrice di fondare il proprio
6 asserito diritto sulle previsioni di contratti collettivi diversi, relativi al settore della Sanità (pubblica e privata), perché esse sono di tenore differente e ricollegano specificamente il diritto alla mensa / al buono pasto al rispetto di un orario che comprenda una pausa: pertanto, neppure possono estendersi ai rapporti lavorativi in questione i principi giurisprudenziali relativi al diverso settore.
Gli appellanti censurano la sentenza appellata riconoscendo l'esistenza degli accordi aziendali citati dal Tribunale, ma rilevando di avere già eccepito, nel ricorso introduttivo,
l'illegittimità di detti accordi perché “in contrasto con il principio di diritto ormai granitico secondo cui il buono pasto sostitutivo della mensa deve erogarsi ai lavoratori che svolgano prestazioni per almeno sei ore lavorative giornaliere, a prescindere dalla modalità di svolgimento del turno e dalla sua collocazione oraria”; gli accordi aziendali, secondo gli appellanti, sarebbero illegittimi perché comprimono il diritto dei lavoratori, condizionandolo a determinate circostanze (ossia ad una determinata collocazione oraria del turno lavorativo) che invece il CCNL non prevede;
rilevano che la stessa Corte di
Cassazione ha confermato che il diritto alla mensa, o, in sua assenza, al buono pasto, sorge ogniqualvolta la prestazione lavorativa ecceda le sei ore, e questo indipendentemente dalla fascia oraria in cui essa si svolge (Cass. 21440/2024).
L'appello – che non è inammissibile, come eccepito
7
dall'appellata, perché censura con sufficiente chiarezza le ragioni in fatto e in diritto della sentenza impugnata, ed illustra specifiche argomentazioni a sostegno di una diversa soluzione della questione controversa – è infondato.
L'art. 8 D.Lgs. 66/2003 (“Pause”) dispone, al 1° comma, che
“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”: esso, pertanto, riconosce ai lavoratori con orario di lavoro giornaliero superiore a sei ore il diritto ad una pausa (non il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo) e demanda alla contrattazione collettiva la disciplina della durata e delle modalità di tale pausa.
Non della pausa ma della mensa si occupa, invece, l'art. 32, lett.
H), del CCNL Utilitalia, che dispone: “Nelle Aziende in cui non opera il servizio di mensa interna, saranno individuate adeguate soluzioni alternative, ivi comprese convenzioni con attività di ristoro esterne, previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati nell'art. 1 del presente CCNL.
L'irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutive”: la norma contrattuale non impone alle aziende del settore di organizzare un servizio mensa, e non impone ai datori di lavoro che non organizzano detto servizio di riconoscere ai dipendenti un emolumento
8
sostitutivo della mensa.
Gli appellanti pretendono di fondere le due disposizioni, creandone una terza che prevederebbe un diritto (non alla pausa, ma) alla mensa (o ad una “adeguata soluzione alternativa”) per i lavoratori che superano le sei ore di lavoro giornaliero: tale disposizione, tuttavia, non è rinvenibile né nel D.Lgs. 66/2003 né nel CCNL applicabile al rapporto, e non discende neppure da un
“principio di diritto ormai granitico”, come disinvoltamente affermato dagli appellanti.
Per i dipendenti della società appellata – presso la quale non è stato istituito un servizio mensa – la contrattazione collettiva, nazionale (art. 32) e aziendale (accordo n. 7 dell'1.7.1999,
Ordine di servizio n. 91 del 2000 e accordo n. 4 del 29.1.2009), riconosce il diritto alla corresponsione del buono pasto in tre ipotesi specifiche di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero, tra le quali non è compreso il caso dei lavoratori la cui prestazione lavorativa ecceda le sei ore giornaliere, indipendentemente dalla fascia oraria in cui essa si svolge.
I tre accordi collettivi aziendali citati non sono affatto illegittimi per contrasto con l'art. 32 del CCNL, come sostenuto dagli appellanti, ma ne fanno, al contrario, corretta applicazione: presso l non opera un servizio di mensa interna e, dando CP_1
attuazione all'art. 32 CCNL, l'azienda ha individuato, in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, “adeguate soluzioni alternative”, ossia il diritto al buono pasto in tre specifiche ipotesi di articolazione oraria della prestazione giornaliera.
9
Proprio la pronuncia di legittimità invocata dagli appellanti
(Cass. 21440/2024) – seppure riferita ad un diverso CCNL, quello del Comparto Sanità Pubblica – chiarisce (v. punti 16 e
17) che “anche nel testo legislativo (l'art. 8 D.Lgs. 66/2003,
n.d.e.) la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”, e che “una eventuale volontà delle parti sociali” nel senso di legare il diritto alla mensa alla circostanza che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto
“sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” nel CCNL Comparto Sanità (applicato nella fattispecie decisa da Cass. 21440/2024), né nel CCNL
Agenzie Fiscali (applicato nella fattispecie decisa da Cass.
31137/2019) né, tantomeno, nel CCNL (applicato nella CP_3
fattispecie oggetto del presente giudizio).
L'appello deve pertanto essere respinto;
la novità e la complessità della questione trattata, sulla quale non risultano specifici precedenti di Cassazione, giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
10
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del presente grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10/04/2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
11