CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1924/2024 R.G., riservata in decisione, previa concessione dei termini per le memorie, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.05.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Menditto (c.f. Parte_1 C.F._1
), presso lo stesso elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla Via C.F._2
Niccolò Machiavelli, n. 8 – Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno CP_1 P.IVA_1
Corvino (c.f. ), presso lo stesso elettivamente domiciliata in Mondragone al C.F._3
Corso Umberto I n.188 – Email_2
1 APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), residente a [...] e Controparte_2 C.F._4 domiciliato in Mondragone (CE) alla Via Sancello n. 3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4151/2023 del
03.11.2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 28.4.2017 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, e la compagnia di assicurazioni , chiedendo la condanna Controparte_2 CP_1 dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza del sinistro occorso in data
22 luglio 2016, verso le ore 20.00 circa, in Falciano del Massico (CE), quale terzo trasportato a bordo del motociclo Honda Sh 300 tg. DZ85265, condotto da e di proprietà di . Controparte_3 Controparte_2
Esponeva che, nel percorrere la strada con direzione di marcia Carinola, il conducente entrava in una curva e perdeva il controllo del mezzo, cadendo al suolo insieme al trasportato.
In conseguenza delle lesioni riportate veniva trasportato in ambulanza al vicino nosocomio di Castel
Volturno e, dopo qualche giorno, operato presso l'Ospedale Equiparato Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar (VR).
Affermava che, dopo una lunga riabilitazione, gli erano residuati postumi invalidanti nella misura del 16%, ed una serie di limitazioni attinenti alla sfera personale ed intima, per i quali chiedeva un risarcimento complessivo di € 92.000,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Radicatasi la lite, si costituiva , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondata in fatto e diritto.
Non si costituiva, benché, regolarmente citato, . Controparte_2
2 La causa, istruita con acquisizione documentale, prova testimoniale e c.t.u. a mezzo del dott.
[...] veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, preliminarmente, Per_1 dichiarava la contumacia di , per non aver depositato la procura alle liti, e, nel merito, rigettava CP_1 la domanda attorea, statuendo che nulla era dovuto per le spese di giudizio, e che quelle di CTU restassero a carico della parte attrice.
In sintesi, il primo giudice riteneva la domanda “infondata poiché a parere di questo giudicante non vi è responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo asserito danneggiante. Ed infatti l'incidente avvenne per la presenza di una macchia d'olio sulla strada e non per il comportamento imprudente del conducente del motociclo.”
Ciò emergeva dal verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, redatto dagli agenti della
Polizia Stradale di Castel Volturno, intervenuti sul luogo del sinistro, nel quale gli stessi dichiaravano di aver rilevato, a circa 70/80 centimetri dal margine destro della carreggiata, una chiazza d'olio scuro, di oltre 20 centimetri di diametro, avente, al centro, una traccia di pneumatico della grandezza tipica di quella di un motociclo, nonché due tracce d'olio, provocate dallo stesso pneumatico, che dalla medesima chiazza d'olio si allungavano al ciglio laterale destro.
I verbalizzanti dichiaravano, inoltre, che, dagli accertamenti eseguiti in loco, nessuna violazione del codice della strada veniva contestata al conducente del motociclo, avendo egli proceduto ad una velocità moderata come, del resto, dichiarato, in sede di acquisizione di sommarie informazioni, sia dal conducente del motociclo, , sia dall'odierno appellante, , che anzi aveva Controparte_3 Parte_1 in quella sede dichiarato che il centauro viaggiava ad una velocità moderatissima.
Dalla mancata contestazione di una violazione specifica del codice della strada in capo al conducente del motociclo il Tribunale ha ricavato l'assenza di un suo comportamento colposo, e concluso, dunque, nel senso che lo slittamento dovuto alla macchia di olio presente sul manto stradale integrasse un'ipotesi di caso fortuito, idonea a vincere la presunzione ex art. 2054 cc., e tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente del motociclo e l'evento.
L'attendibilità di siffatta ricostruzione del sinistro, come addebitabile alla macchia d'olio, non sarebbe risultata inficiata da alcuna specifica prova contraria.
La testimonianza resa da , sentito alla udienza dell'11.04.2019, che addebitava l'evento Testimone_1 dannoso alla velocità eccessiva del motociclo, è stata disattesa dal primo giudice, in quanto non riscontrata in nessun' altra risultanza istruttoria, e tantomeno negli atti di causa di parte attrice, nei quali il danneggiato non aveva mai menzionato la velocità quale causa del sinistro, limitandosi ad affermare che il conducente
3 del motociclo perdeva il controllo del veicolo nell'abbordare una curva verso sinistra, e che, per tale ragione, cadeva al suolo.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 15.04.2024, ha proposto tempestivo appello _1
, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni
[...] rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 5.09.2024 si è costituita in giudizio l' (per l'udienza del 30.9.2024, differita CP_1 di ufficio all'01.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Non si è costituito nemmeno nella presente fase di gravame, benché, ritualmente citato, . Controparte_2
All'esito della prima udienza di trattazione dell'1.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, con ordinanza del 2.10.2024 è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al
20.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 352 cpc;
all'udienza indicata la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che, trattandosi di sinistro che non ha coinvolto più veicoli, non trova applicazione l'art. 141 Cod. Ass.
Infatti, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
L'art. 144 c. ass. consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054,
4 comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 2024).
Orbene, la nozione di caso fortuito riguarda proprio l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022), come nel caso di specie ritenuto dal Tribunale.
Date queste premesse ermeneutiche, e venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante censura il ragionamento logico-deduttivo del magistrato di prime cure per aver conferito, attraverso congetture e supposizioni, un errato valore probatorio al verbale di intervento della polizia stradale.
Afferma che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro, al quale gli agenti non abbiano direttamente assistito, la sua attendibilità intrinseca può essere infirmata da una specifica prova contraria.
Nella fattispecie, tale prova contraria si sarebbe concretizzata nella dichiarazione resa dal testimone oculare, , che ascrive alla “sostenuta velocità” del conducente la causa del sinistro. Testimone_1
Inoltre, il verbale di polizia documenterebbe solo le dichiarazioni rese ai verbalizzanti, senza garantire la loro veridicità.
Pertanto, la dichiarazione resa dal conducente, nella parte in cui affermava di aver tenuto, al momento del sinistro, una velocità moderata, dovrebbe essere valutata secondo le regole probatorie ordinarie, con la conseguenza che, trattandosi di dichiarazione favorevole al soggetto che l'ha effettuata, essa non avrebbe alcuna valenza istruttoria.
Il giudice, pertanto, non poteva e non doveva dar rilievo alle dichiarazioni del conducente.
La doglianza non è fondata.
Per costante giurisprudenza, il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza;
diversamente, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di
5 atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria (Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012, n. 9037/2019,
n. 10376 del 17/04/2024).
Ebbene, nel nostro caso, la prova contraria offerta dall'appellante, integrata unicamente dalla ricostruzione del sinistro resa dal testimone oculare, non convince.
Il materiale probatorio raccolto dai verbalizzanti, nella parte non coperta da fede privilegiata, infatti, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie portate dalle parti.
In quest'ottica, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il racconto reso dal teste, in merito alla guida del conducente ad una “velocità sostenuta”, fosse incoerente con gli altri elementi probatori, sia con quelli coperti da fede pubblica, sia con quelli posti al suo attento apprezzamento, tutti, di contro, concordanti nel sostenere la velocità moderata, ovvero moderatissima, della guida del conducente.
Il Tribunale ha ritenuto che la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti fosse coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, e l'ha fatta propria, ponendo a fondamento della sua decisione una propria ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti, all'esito della globale valutazione, secondo il suo prudente apprezzamento, non solo dei rilievi tecnici riportati nel verbale, ma anche le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, ovvero la dichiarazione del testimone imparziale, la posizione del motociclo, la macchia d'olio sulla carreggiata, così come acquisiti dalla polizia stradale intervenuta in loco.
In ciò non ha fatto mal governo della norma dettata dall'art. 2700 c.c., avendo dato credito alla ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti perché sorretta da elementi logici coerenti, e, soprattutto, perché l'appellante non ha fornito una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente.
Va, pertanto, condiviso il ragionamento logico-motivazionale che ha condotto alla delibazione gravata.
Tutti gli elementi che si traggono dal rapporto della polizia stradale, infatti, sono estremamente precisi e circostanziati.
La macchia d'olio rilevata sul manto stradale, elemento non contestato dall'appellante, giustifica lo scivolamento del motociclo, non ostante la velocità moderata. Le tracce di pneumatico sulla macchia di olio scuro, prolungate fino al margine destro della carreggiata, coincidono con quelle di un motociclo. Lo scivolamento della moto sulla strada, con arresto a 4/5 metri di distanza, gli irrilevanti danni riportati dal motociclo, la proiezione dei corpi degli occupanti la moto sulla carreggiata, le superficiali escoriazioni
6 riportate dal conducente, sono tutti elementi oggettivi rilevati dagli operatori intervenuti in loco - soggetti particolarmente qualificati nella valutazione e ricostruzione dei sinistri stradali – che hanno condotto all'esclusione di qualsivoglia infrazione del conducente alle norme del codice della strada, e all'individuazione dell'esclusiva causa del sinistro nella macchia d'olio presente sul manto stradale.
Tale ricostruzione è corroborata, inoltre, dalle dichiarazioni fornite dal conducente e dal trasportato. Il conducente afferma di aver notato, nell'immediatezza dell'accaduto, una macchia oleosa sul manto stradale e che al momento del sinistro aveva una velocità di guida moderata, il danneggiato afferma, anzi, che quest'ultima era moderatissima.
Non erra il primo giudicante nel conferire un pregante valore probatorio a tali dichiarazioni.
Di fatto, invece, è priva di fondamento la doglianza per la quale la dichiarazione del conducente - in quanto a sé favorevole - non può avere alcuna valenza istruttoria. Se tale assunto ha valore in relazione alle informazioni rese durante l'interrogatorio formale, in quanto sorretto dalla ratio di indurre l'interrogato ad una confessione a sé sfavorevole, lo stesso non vale per le sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti (art 351 cpp) che assolvono allo scopo di raccogliere quanti più elementi e dati rilevanti per il procedimento.
L'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti è demandata, ai sensi dell'articolo 116
c.p.c., alla libera valutazione del giudice del merito, specialmente quando esse abbiano la natura di una testimonianza, ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19).
Il Tribunale, in applicazione di siffatti principi, ha correttamente posto al suo prudente vaglio le dichiarazioni rese, in sede di acquisizione di informazioni sommarie, tanto dal conducente quanto dal trasportato.
Ed ancora, se pur non si volesse tener conto della dichiarazione resa dal conducente, permane quella di pari tenore rassegnata dallo stesso danneggiato, che, lungi dal poter essere considerata a sé favorevole, quanto piuttosto a sé sfavorevole, è sicuramente assoggettabile al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Per questa via resta, dunque, isolata la dichiarazione del teste , che non trova conforto Testimone_1 in nessuno degli altri elementi probatori acquisiti al processo.
7 Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta la violazione del principio dispositivo e del rapporto tra le fonti di prova, in violazione degli articoli 112, 115, 116, 132 del c.p.c. nonché gli artt. 2054 comma 1, 2697, 2700 e 2729 del c.c.
In sintesi, il Tribunale avrebbe formato il suo convincimento sulla base di presunzioni semplici, superate dall'istruttoria, senza illustrare le ragioni per cui riteneva inattendibili le prove dirette di segno contrario.
Anche tale doglianza è infondata.
Giova ricordare che le dichiarazioni rese dalle parti o dai terzi agli agenti di polizia si qualificano come prove atipiche, in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale. Quanto al loro contenuto, non si può ritenere, tuttavia, che abbiano il valore di semplici presunzioni, perché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19)
Ebbene, nella fattispecie, e per quanto già argomentato, le presunzioni vagliate dal primo giudicante appaiono precise e concordanti.
Al riguardo l'appellante, afferma che, oltre la prova offerta dal testimone oculare, altri elementi, non correttamente valutati dal giudice, confuterebbero le presunzioni che hanno condotto alla decisione impugnata.
La velocità moderatissima avrebbe consentito al conducente di vedere la chiazza d'olio; allo stesso modo, il veicolo ed il corpo del trasportato non si sarebbero proiettati in avanti per diversi metri, il passaggio dello pneumatico sulla chiazza d'olio non avrebbe proiettato il liquido per 70 / 80 cm verso il ciglio della strada.
Le contestazioni sono generiche e meramente ipotetiche, poiché non supportate da dati scientifico- sperimentali che provino che solo una velocità eccessiva avrebbe giustificato lo spostamento in avanti del veicolo per 4/5 metri, ovvero la proiezione del liquido per 70/80 cm.
Le stesse, pertanto, non sono in grado di contraddire le risultanze raccolte nel verbale di accertamento da tecnici dotati di sufficiente esperienza, sulla base di elementi oggettivi dotati di fede pubblica.
La ricostruzione dei verbalizzanti è sorretta da elementi logici univoci e coerenti, e l'attore avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente. Il che non è stato.
8 Conclusivamente, l'unico elemento di sostegno alla ricostruzione attorea, la testimonianza resa da
[...]
, non vale a confutare le risultanze degli accertamenti compiuti nell'immediatezza dagli organi Tes_1 di polizia.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22.05.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1924/2024 R.G., riservata in decisione, previa concessione dei termini per le memorie, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.05.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Menditto (c.f. Parte_1 C.F._1
), presso lo stesso elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla Via C.F._2
Niccolò Machiavelli, n. 8 – Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno CP_1 P.IVA_1
Corvino (c.f. ), presso lo stesso elettivamente domiciliata in Mondragone al C.F._3
Corso Umberto I n.188 – Email_2
1 APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), residente a [...] e Controparte_2 C.F._4 domiciliato in Mondragone (CE) alla Via Sancello n. 3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4151/2023 del
03.11.2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 28.4.2017 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, e la compagnia di assicurazioni , chiedendo la condanna Controparte_2 CP_1 dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza del sinistro occorso in data
22 luglio 2016, verso le ore 20.00 circa, in Falciano del Massico (CE), quale terzo trasportato a bordo del motociclo Honda Sh 300 tg. DZ85265, condotto da e di proprietà di . Controparte_3 Controparte_2
Esponeva che, nel percorrere la strada con direzione di marcia Carinola, il conducente entrava in una curva e perdeva il controllo del mezzo, cadendo al suolo insieme al trasportato.
In conseguenza delle lesioni riportate veniva trasportato in ambulanza al vicino nosocomio di Castel
Volturno e, dopo qualche giorno, operato presso l'Ospedale Equiparato Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar (VR).
Affermava che, dopo una lunga riabilitazione, gli erano residuati postumi invalidanti nella misura del 16%, ed una serie di limitazioni attinenti alla sfera personale ed intima, per i quali chiedeva un risarcimento complessivo di € 92.000,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Radicatasi la lite, si costituiva , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondata in fatto e diritto.
Non si costituiva, benché, regolarmente citato, . Controparte_2
2 La causa, istruita con acquisizione documentale, prova testimoniale e c.t.u. a mezzo del dott.
[...] veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, preliminarmente, Per_1 dichiarava la contumacia di , per non aver depositato la procura alle liti, e, nel merito, rigettava CP_1 la domanda attorea, statuendo che nulla era dovuto per le spese di giudizio, e che quelle di CTU restassero a carico della parte attrice.
In sintesi, il primo giudice riteneva la domanda “infondata poiché a parere di questo giudicante non vi è responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo asserito danneggiante. Ed infatti l'incidente avvenne per la presenza di una macchia d'olio sulla strada e non per il comportamento imprudente del conducente del motociclo.”
Ciò emergeva dal verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, redatto dagli agenti della
Polizia Stradale di Castel Volturno, intervenuti sul luogo del sinistro, nel quale gli stessi dichiaravano di aver rilevato, a circa 70/80 centimetri dal margine destro della carreggiata, una chiazza d'olio scuro, di oltre 20 centimetri di diametro, avente, al centro, una traccia di pneumatico della grandezza tipica di quella di un motociclo, nonché due tracce d'olio, provocate dallo stesso pneumatico, che dalla medesima chiazza d'olio si allungavano al ciglio laterale destro.
I verbalizzanti dichiaravano, inoltre, che, dagli accertamenti eseguiti in loco, nessuna violazione del codice della strada veniva contestata al conducente del motociclo, avendo egli proceduto ad una velocità moderata come, del resto, dichiarato, in sede di acquisizione di sommarie informazioni, sia dal conducente del motociclo, , sia dall'odierno appellante, , che anzi aveva Controparte_3 Parte_1 in quella sede dichiarato che il centauro viaggiava ad una velocità moderatissima.
Dalla mancata contestazione di una violazione specifica del codice della strada in capo al conducente del motociclo il Tribunale ha ricavato l'assenza di un suo comportamento colposo, e concluso, dunque, nel senso che lo slittamento dovuto alla macchia di olio presente sul manto stradale integrasse un'ipotesi di caso fortuito, idonea a vincere la presunzione ex art. 2054 cc., e tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente del motociclo e l'evento.
L'attendibilità di siffatta ricostruzione del sinistro, come addebitabile alla macchia d'olio, non sarebbe risultata inficiata da alcuna specifica prova contraria.
La testimonianza resa da , sentito alla udienza dell'11.04.2019, che addebitava l'evento Testimone_1 dannoso alla velocità eccessiva del motociclo, è stata disattesa dal primo giudice, in quanto non riscontrata in nessun' altra risultanza istruttoria, e tantomeno negli atti di causa di parte attrice, nei quali il danneggiato non aveva mai menzionato la velocità quale causa del sinistro, limitandosi ad affermare che il conducente
3 del motociclo perdeva il controllo del veicolo nell'abbordare una curva verso sinistra, e che, per tale ragione, cadeva al suolo.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 15.04.2024, ha proposto tempestivo appello _1
, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni
[...] rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 5.09.2024 si è costituita in giudizio l' (per l'udienza del 30.9.2024, differita CP_1 di ufficio all'01.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Non si è costituito nemmeno nella presente fase di gravame, benché, ritualmente citato, . Controparte_2
All'esito della prima udienza di trattazione dell'1.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, con ordinanza del 2.10.2024 è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al
20.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 352 cpc;
all'udienza indicata la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che, trattandosi di sinistro che non ha coinvolto più veicoli, non trova applicazione l'art. 141 Cod. Ass.
Infatti, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
L'art. 144 c. ass. consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054,
4 comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 2024).
Orbene, la nozione di caso fortuito riguarda proprio l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022), come nel caso di specie ritenuto dal Tribunale.
Date queste premesse ermeneutiche, e venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante censura il ragionamento logico-deduttivo del magistrato di prime cure per aver conferito, attraverso congetture e supposizioni, un errato valore probatorio al verbale di intervento della polizia stradale.
Afferma che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro, al quale gli agenti non abbiano direttamente assistito, la sua attendibilità intrinseca può essere infirmata da una specifica prova contraria.
Nella fattispecie, tale prova contraria si sarebbe concretizzata nella dichiarazione resa dal testimone oculare, , che ascrive alla “sostenuta velocità” del conducente la causa del sinistro. Testimone_1
Inoltre, il verbale di polizia documenterebbe solo le dichiarazioni rese ai verbalizzanti, senza garantire la loro veridicità.
Pertanto, la dichiarazione resa dal conducente, nella parte in cui affermava di aver tenuto, al momento del sinistro, una velocità moderata, dovrebbe essere valutata secondo le regole probatorie ordinarie, con la conseguenza che, trattandosi di dichiarazione favorevole al soggetto che l'ha effettuata, essa non avrebbe alcuna valenza istruttoria.
Il giudice, pertanto, non poteva e non doveva dar rilievo alle dichiarazioni del conducente.
La doglianza non è fondata.
Per costante giurisprudenza, il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza;
diversamente, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di
5 atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria (Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012, n. 9037/2019,
n. 10376 del 17/04/2024).
Ebbene, nel nostro caso, la prova contraria offerta dall'appellante, integrata unicamente dalla ricostruzione del sinistro resa dal testimone oculare, non convince.
Il materiale probatorio raccolto dai verbalizzanti, nella parte non coperta da fede privilegiata, infatti, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie portate dalle parti.
In quest'ottica, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il racconto reso dal teste, in merito alla guida del conducente ad una “velocità sostenuta”, fosse incoerente con gli altri elementi probatori, sia con quelli coperti da fede pubblica, sia con quelli posti al suo attento apprezzamento, tutti, di contro, concordanti nel sostenere la velocità moderata, ovvero moderatissima, della guida del conducente.
Il Tribunale ha ritenuto che la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti fosse coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, e l'ha fatta propria, ponendo a fondamento della sua decisione una propria ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti, all'esito della globale valutazione, secondo il suo prudente apprezzamento, non solo dei rilievi tecnici riportati nel verbale, ma anche le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, ovvero la dichiarazione del testimone imparziale, la posizione del motociclo, la macchia d'olio sulla carreggiata, così come acquisiti dalla polizia stradale intervenuta in loco.
In ciò non ha fatto mal governo della norma dettata dall'art. 2700 c.c., avendo dato credito alla ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti perché sorretta da elementi logici coerenti, e, soprattutto, perché l'appellante non ha fornito una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente.
Va, pertanto, condiviso il ragionamento logico-motivazionale che ha condotto alla delibazione gravata.
Tutti gli elementi che si traggono dal rapporto della polizia stradale, infatti, sono estremamente precisi e circostanziati.
La macchia d'olio rilevata sul manto stradale, elemento non contestato dall'appellante, giustifica lo scivolamento del motociclo, non ostante la velocità moderata. Le tracce di pneumatico sulla macchia di olio scuro, prolungate fino al margine destro della carreggiata, coincidono con quelle di un motociclo. Lo scivolamento della moto sulla strada, con arresto a 4/5 metri di distanza, gli irrilevanti danni riportati dal motociclo, la proiezione dei corpi degli occupanti la moto sulla carreggiata, le superficiali escoriazioni
6 riportate dal conducente, sono tutti elementi oggettivi rilevati dagli operatori intervenuti in loco - soggetti particolarmente qualificati nella valutazione e ricostruzione dei sinistri stradali – che hanno condotto all'esclusione di qualsivoglia infrazione del conducente alle norme del codice della strada, e all'individuazione dell'esclusiva causa del sinistro nella macchia d'olio presente sul manto stradale.
Tale ricostruzione è corroborata, inoltre, dalle dichiarazioni fornite dal conducente e dal trasportato. Il conducente afferma di aver notato, nell'immediatezza dell'accaduto, una macchia oleosa sul manto stradale e che al momento del sinistro aveva una velocità di guida moderata, il danneggiato afferma, anzi, che quest'ultima era moderatissima.
Non erra il primo giudicante nel conferire un pregante valore probatorio a tali dichiarazioni.
Di fatto, invece, è priva di fondamento la doglianza per la quale la dichiarazione del conducente - in quanto a sé favorevole - non può avere alcuna valenza istruttoria. Se tale assunto ha valore in relazione alle informazioni rese durante l'interrogatorio formale, in quanto sorretto dalla ratio di indurre l'interrogato ad una confessione a sé sfavorevole, lo stesso non vale per le sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti (art 351 cpp) che assolvono allo scopo di raccogliere quanti più elementi e dati rilevanti per il procedimento.
L'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti è demandata, ai sensi dell'articolo 116
c.p.c., alla libera valutazione del giudice del merito, specialmente quando esse abbiano la natura di una testimonianza, ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19).
Il Tribunale, in applicazione di siffatti principi, ha correttamente posto al suo prudente vaglio le dichiarazioni rese, in sede di acquisizione di informazioni sommarie, tanto dal conducente quanto dal trasportato.
Ed ancora, se pur non si volesse tener conto della dichiarazione resa dal conducente, permane quella di pari tenore rassegnata dallo stesso danneggiato, che, lungi dal poter essere considerata a sé favorevole, quanto piuttosto a sé sfavorevole, è sicuramente assoggettabile al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Per questa via resta, dunque, isolata la dichiarazione del teste , che non trova conforto Testimone_1 in nessuno degli altri elementi probatori acquisiti al processo.
7 Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta la violazione del principio dispositivo e del rapporto tra le fonti di prova, in violazione degli articoli 112, 115, 116, 132 del c.p.c. nonché gli artt. 2054 comma 1, 2697, 2700 e 2729 del c.c.
In sintesi, il Tribunale avrebbe formato il suo convincimento sulla base di presunzioni semplici, superate dall'istruttoria, senza illustrare le ragioni per cui riteneva inattendibili le prove dirette di segno contrario.
Anche tale doglianza è infondata.
Giova ricordare che le dichiarazioni rese dalle parti o dai terzi agli agenti di polizia si qualificano come prove atipiche, in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale. Quanto al loro contenuto, non si può ritenere, tuttavia, che abbiano il valore di semplici presunzioni, perché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19)
Ebbene, nella fattispecie, e per quanto già argomentato, le presunzioni vagliate dal primo giudicante appaiono precise e concordanti.
Al riguardo l'appellante, afferma che, oltre la prova offerta dal testimone oculare, altri elementi, non correttamente valutati dal giudice, confuterebbero le presunzioni che hanno condotto alla decisione impugnata.
La velocità moderatissima avrebbe consentito al conducente di vedere la chiazza d'olio; allo stesso modo, il veicolo ed il corpo del trasportato non si sarebbero proiettati in avanti per diversi metri, il passaggio dello pneumatico sulla chiazza d'olio non avrebbe proiettato il liquido per 70 / 80 cm verso il ciglio della strada.
Le contestazioni sono generiche e meramente ipotetiche, poiché non supportate da dati scientifico- sperimentali che provino che solo una velocità eccessiva avrebbe giustificato lo spostamento in avanti del veicolo per 4/5 metri, ovvero la proiezione del liquido per 70/80 cm.
Le stesse, pertanto, non sono in grado di contraddire le risultanze raccolte nel verbale di accertamento da tecnici dotati di sufficiente esperienza, sulla base di elementi oggettivi dotati di fede pubblica.
La ricostruzione dei verbalizzanti è sorretta da elementi logici univoci e coerenti, e l'attore avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente. Il che non è stato.
8 Conclusivamente, l'unico elemento di sostegno alla ricostruzione attorea, la testimonianza resa da
[...]
, non vale a confutare le risultanze degli accertamenti compiuti nell'immediatezza dagli organi Tes_1 di polizia.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22.05.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9