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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GIAMBASTIANI LV, EL
CAPOZZI CARMINE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8KCRL800049/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 238/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 srl avverso l'atto di recupero, emesso, a seguito dell'invito a comparire, dall'Agenzia delle Entrate di Lucca, per l'ammontare complessivo di € 14.964,20=, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo al periodo di imposta 2020. Eccepisce il ricorrente:
× Evidente difetto di motivazione, in violazione dell'art. 16, comma 2, D.lgs. n. 472/97;
× Manifesta erroneità nell'applicazione del regime sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16, comma 2, D. lgs n. 482/97.
Chiede l'annullamento dell'atto di recupero.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Lucca e con le controdeduzioni chiede respingersi il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto. Con condanna alle spese. L'Ufficio ripercorre dettagliatamente la normativa di riferimento, relativa al credito d'imposta, richiamando, in particolare, l'art. 28 D.L. n. 34/2020, che individua i beneficiari del credito d'imposta e ridefinisce l'ammontare del credito spettante nella misura del 60%, sommandolo ai canoni mensili di marzo, aprile, maggio e novembre, per l'ammontare di
€ 14.520,00=.
La Corte osserva, preliminarmente, che la Società Ricorrente_1, nel periodo di imposta 2019 (anno precedente da considerare), non ha conseguito ricavi superiori a € 5.000.000,00. Nel periodo di imposta
2020 la Società aveva in essere tre contratti di locazione ad uso non abitativo. L'Agenzia, nelle controdeduzioni e con riferimento all'atto impugnato, riporta uno schema riepilogativo delle liquidazioni periodiche IVA e uno schema delle diminuzioni di fatturato per i singoli mesi oggetto di verifica. Emerge che, per i mesi marzo, aprile, maggio, novembre 2020, è stata registrata una diminuzione di fatturato pari ad almeno il 50%, come richiesto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020. L'ammontare del credito spettante
(60%) sommato ai canoni mensili di cui sopra, determina l'ammontare di € 14.520,00= e non invece di
€ 21.420,00=, di cui € 6.900,00= di credito inesistente, indebitamente utilizzato. Il sistema sanzionatorio applicato, poi, è ben chiaro, come riportato nel prospetto B del provvedimento e corretta è l'applicazione della sanzione nella misura del 100%, riferibile a credito inesistente utilizzato in compensazione. Nessuna erroneità si rileva nel sistema sanzionatorio applicato e l'eccezione del ricorrente sul punto non ha fondamento, perché le normative ex-adverso richiamate sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e non si attagliano al caso di specie. Infine, l'ammontare del credito a fondo perduto recuperato non è mai stato oggetto di contestazione e, dunque, deve essere ritenuto riconosciuto e sussistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto, e, comunque, non provato. Conferma in toto il provvedimento impugnato. Ogni altra eccezione e domanda da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate di Lucca, delle spese del giudizio, che liquida nell'ammontare di € 1.300,00=, per compensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in euro 1300,00 per compensi.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GIAMBASTIANI LV, EL
CAPOZZI CARMINE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8KCRL800049/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 238/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 srl avverso l'atto di recupero, emesso, a seguito dell'invito a comparire, dall'Agenzia delle Entrate di Lucca, per l'ammontare complessivo di € 14.964,20=, comprensivo di sanzioni ed interessi, relativo al periodo di imposta 2020. Eccepisce il ricorrente:
× Evidente difetto di motivazione, in violazione dell'art. 16, comma 2, D.lgs. n. 472/97;
× Manifesta erroneità nell'applicazione del regime sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16, comma 2, D. lgs n. 482/97.
Chiede l'annullamento dell'atto di recupero.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Lucca e con le controdeduzioni chiede respingersi il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto. Con condanna alle spese. L'Ufficio ripercorre dettagliatamente la normativa di riferimento, relativa al credito d'imposta, richiamando, in particolare, l'art. 28 D.L. n. 34/2020, che individua i beneficiari del credito d'imposta e ridefinisce l'ammontare del credito spettante nella misura del 60%, sommandolo ai canoni mensili di marzo, aprile, maggio e novembre, per l'ammontare di
€ 14.520,00=.
La Corte osserva, preliminarmente, che la Società Ricorrente_1, nel periodo di imposta 2019 (anno precedente da considerare), non ha conseguito ricavi superiori a € 5.000.000,00. Nel periodo di imposta
2020 la Società aveva in essere tre contratti di locazione ad uso non abitativo. L'Agenzia, nelle controdeduzioni e con riferimento all'atto impugnato, riporta uno schema riepilogativo delle liquidazioni periodiche IVA e uno schema delle diminuzioni di fatturato per i singoli mesi oggetto di verifica. Emerge che, per i mesi marzo, aprile, maggio, novembre 2020, è stata registrata una diminuzione di fatturato pari ad almeno il 50%, come richiesto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020. L'ammontare del credito spettante
(60%) sommato ai canoni mensili di cui sopra, determina l'ammontare di € 14.520,00= e non invece di
€ 21.420,00=, di cui € 6.900,00= di credito inesistente, indebitamente utilizzato. Il sistema sanzionatorio applicato, poi, è ben chiaro, come riportato nel prospetto B del provvedimento e corretta è l'applicazione della sanzione nella misura del 100%, riferibile a credito inesistente utilizzato in compensazione. Nessuna erroneità si rileva nel sistema sanzionatorio applicato e l'eccezione del ricorrente sul punto non ha fondamento, perché le normative ex-adverso richiamate sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e non si attagliano al caso di specie. Infine, l'ammontare del credito a fondo perduto recuperato non è mai stato oggetto di contestazione e, dunque, deve essere ritenuto riconosciuto e sussistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto, e, comunque, non provato. Conferma in toto il provvedimento impugnato. Ogni altra eccezione e domanda da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate di Lucca, delle spese del giudizio, che liquida nell'ammontare di € 1.300,00=, per compensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in euro 1300,00 per compensi.