Articolo 2 della Legge 19 novembre 2021, n. 217
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 2021
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2021