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Articolo 2 della Legge 22 novembre 1961, n. 1286
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Legge 22 novembre 1961, n. 1286
Articolo 2 della Legge 22 novembre 1961, n. 1286
Versione
31 dicembre 1961
Art. 2.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1961
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