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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12400/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Regione Campania - Via Santa Lucia Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026285045000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21014/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl con ricorso notificato alla Regione Campania, e all'Agenzia della riscossione della Provincia di Salerno ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00262850 45 000 di Euro 21.853,71, notificata a mezzo PEC relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2020; secondo quanto emerge dalla cartella stessa la sua emissione sarebbe conseguente all'omesso pagamento da parte dell'esponente della Tassa Automobilistica relativa all'anno 2020 riferita a piu di 30 veicoli indicati nel ricorso. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla notifica della cartella di pagamento e la prescrizione delle somme intimate. Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni e ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la regolarità formale dell' atto opposto ed atti presupposti. La regione Campania si è costituita provando la regolarità delle notifiche degli atti preposti.
La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza - decideva come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ricorrente eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti ed anche dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. La Regione Campania ha versato in atti gli estratti in formato elettronico delle cartoline di notifica degli avvisi di accertamento, dai quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, e da questi si rileva che la ricezione dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Si precisa, in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Dall'esame dell'esito di notifica degli avvisi di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. A tal riguardo, si precisa che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni. In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Con riguardo ai rimanenti avvisi di accertamento, indicati nella tabella di cui alle controdeduzioni, la regione Campania ha depositato estratto in formato elettronico delle cartoline di notifica dell'avviso di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione. Quanto alla eccepita prescrizione gli avvisi di accertamento si riferiscono alle annualità 2020 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98). È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi. Sicché, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. Difatti, la rituale notificazione dell'atto prodromico costituisce una preclusione tale da rendere inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato. In tal senso e da ultimo è stato ribadito icasticamente come "… risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica …è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 3005/2020, in motiv.)” (v. Cass., sez. trib., 29/11/2021, n. 37259). Sempre sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione. Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un., 17/12/2021 n. 40543).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 2, definitivamente pronunciando, così delibera:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1000,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12400/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Regione Campania - Via Santa Lucia Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026285045000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21014/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl con ricorso notificato alla Regione Campania, e all'Agenzia della riscossione della Provincia di Salerno ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00262850 45 000 di Euro 21.853,71, notificata a mezzo PEC relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2020; secondo quanto emerge dalla cartella stessa la sua emissione sarebbe conseguente all'omesso pagamento da parte dell'esponente della Tassa Automobilistica relativa all'anno 2020 riferita a piu di 30 veicoli indicati nel ricorso. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla notifica della cartella di pagamento e la prescrizione delle somme intimate. Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni e ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la regolarità formale dell' atto opposto ed atti presupposti. La regione Campania si è costituita provando la regolarità delle notifiche degli atti preposti.
La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza - decideva come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La ricorrente eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti ed anche dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. La Regione Campania ha versato in atti gli estratti in formato elettronico delle cartoline di notifica degli avvisi di accertamento, dai quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, e da questi si rileva che la ricezione dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Si precisa, in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Dall'esame dell'esito di notifica degli avvisi di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. A tal riguardo, si precisa che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni. In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Con riguardo ai rimanenti avvisi di accertamento, indicati nella tabella di cui alle controdeduzioni, la regione Campania ha depositato estratto in formato elettronico delle cartoline di notifica dell'avviso di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione. Quanto alla eccepita prescrizione gli avvisi di accertamento si riferiscono alle annualità 2020 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98). È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi. Sicché, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. Difatti, la rituale notificazione dell'atto prodromico costituisce una preclusione tale da rendere inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato. In tal senso e da ultimo è stato ribadito icasticamente come "… risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica …è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 3005/2020, in motiv.)” (v. Cass., sez. trib., 29/11/2021, n. 37259). Sempre sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione. Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un., 17/12/2021 n. 40543).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 2, definitivamente pronunciando, così delibera:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1000,00 oltre oneri accessori se dovuti.