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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12404/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016356359000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti della Regione Campania e del concessionario la cartella di pagamento n. 071 2025 0016356359 000, notificata in data
26.05.2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, per un valore complessivo di euro 202,70.
Eccepisce la mancata e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento e la prescrizione dei crediti indicati nella cartella esattoriale. Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Si costituiva nel presente giudizio la AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del predetto legale rapp.te p.t., eccependo l'inammissibilità,
l'improponibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'assoluta infondatezza del ricorso. La Regione Campania rimaneva contumace. Alla udienza di cui sopra la causa era trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2019 e notifica della cartella solo in data 26.5.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione. Le spese nei rapporti con il concessionario vanno compensate, tenuto conto che alcun addebito può essere mosso al concessionario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso.
- Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 233,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione;
- compensa le spese di lite nei rapporti con il concessionario.
Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12404/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250016356359000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti della Regione Campania e del concessionario la cartella di pagamento n. 071 2025 0016356359 000, notificata in data
26.05.2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, per un valore complessivo di euro 202,70.
Eccepisce la mancata e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento e la prescrizione dei crediti indicati nella cartella esattoriale. Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Si costituiva nel presente giudizio la AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del predetto legale rapp.te p.t., eccependo l'inammissibilità,
l'improponibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'assoluta infondatezza del ricorso. La Regione Campania rimaneva contumace. Alla udienza di cui sopra la causa era trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2019 e notifica della cartella solo in data 26.5.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione. Le spese nei rapporti con il concessionario vanno compensate, tenuto conto che alcun addebito può essere mosso al concessionario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso.
- Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 233,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione;
- compensa le spese di lite nei rapporti con il concessionario.
Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico