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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4845/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.t Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2007
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2008 - COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2009
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2010
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2011
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.t Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2007
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2008
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2009
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2010
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2011
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2012.0160561556 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2013.0014329450 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2013.0234303865 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2013.0234412334 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2016.0030775233 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2017.0060051212 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido di cui in epigrafe loro notificate da SO.G.E.T. spa nella qualità di eredi di Nominativo_2 decededuto il 10-06-2018 e fondate su alcuni avvisi di accertamento e pagamento emessi dal Comune di Capaccio a carico di quest'ultimo relativi all'omesso pagamento della
TARI dall'anno 2007 all'anno 2012 compresi, nonché sulle conseguenti ingiunzioni di pagamento, eccependone la nullità per i seguenti mmotivi: 1) intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni in esse indicate;
2) omessa notifica degli atti presupposti ai ricorrenti;
2) omessa motivazione ai sensi dell'art. 7 L. n. 2000/212 in quanto non sono stati allegati ad esse quelli presupposti mai notificati ai ricorrenti e né da essi conosciuti e, pertanto, violazione del diritto di mdifesa;
4) prescrizione dei crediti compresi sanzioni ed interessi.
Il ricorso veniva notificato al comune di Capaccio ed alla SO.G.E.T. spa che si costituivano, chiedendone il rigetto , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso atti non impugnabili autonomamente ai sensi dell'art. 19 D.lgs n. 546/1992, trattandosi di inviti bonari al pagamento,
e perché tardivo , essendo stati gli atti presupposti notificati al de cuius e mai impugnati da chicchessia nei termini di legge, nonché l'infondatezza nel merito per le motivazioni esposte nei relativi atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, osserva preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso che , come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione
( da ultimo sent. N. 2092/2025), l'invito od avviso bonario di pagamento è equiparabile all'avviso di accertamento in quanto, pur non essendo indicati dall'art. 19 D.lgs n. 546/1992 tra gli atti autonomamente impugnabili in quanto, anche se non impugnati, non producono la cristallizzazione del credito tributario, essi però rendono noto al contribuente le ragioni di fatto e di diritto dell'esistenza di una precisa pretesa tributaria a suo carico che legittina il contribuente ex art. 100 cpc ad agire in giudizio per ottenere subito una pronuncia che chiarisca le ragioni della debenza per evitare di dover attendere in futuro l'emissione di atti successivi di riscossione coatta.
Trattasi dello stesso principio di diritto che le SS UU della Corte di Cassazione hanno affermato nella sentenza n. 19704/2015 in merito all'impugnabilità dell'estratto ruolo sostenendo che, pur essendo un documento informatico interno dell'ente concessionario della riscossione, il contribuente può impugnare il ruolo, quale atto impositivo, o la cartella esattoriale riportati nell'estratto ruolo sempre che il contribuente non ne abbia avuto conoscenza in precedenza ovvero non abbia già avuto la regolare notifica dell'atto impositivo e/o di riscossione in esso riportato/i . Trattasi di una difesa anticipata rispetto ad un presumibile successivo atto di riscossione coatta basato su atti prodromici mai notificati al contribuente la cui nullità, pertanto, travolge anche gli atti successivi. Nel caso di specie non risulta dagli atti depositati dalle parti che ai ricorrenti siano stati notificati i sottostanti atti impositivi emessi dal Comune di Capaccio e/o di riscossione, atteso che dopo la morte del de cuius Nominativo_2 avvenuta il 10-6-2018 sono stati notificati ai ricorrenti solo 2 preavvisi di fermo amministratvo mediante deposito presso la Casa Comunale di Capaccio per irreperibilità temporanea, il primo, avente n.
0000065293/2019, in 14-4-2019 ed il secondo, avente n. 0000698408/2023, in data 15-03-2024, ma , contrariamente a quanto le relative norme di legge impongono, mancano agli atti del processo i relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate che informavano il destinatario dell'avvenuto deposito ( CAD) [c.
d. "comunicazione di avvenuto deposito" } così come dispone il comma . 2, dell'art. 8, L. 890/1982. Pertanto la Corte, condividendo un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudnza di merito e di legittimità che qualora l'atto notificato a mezzo servizio postale secondo la legge n.890/1982 non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale della consegna dell'avviso di ricevimento al destinatario della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.), non essendo sufficiente a tal fine solo la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata che, nel caso di specie, addirittura manca ( SS.UU. Corte di Cassazione sentenza n. 10012/2021) .
Detto principio di diritto è stato ampiamente condiviso dalla giurisprudenza più recente sia di merito che dilegittimità così come dimostra l'ordinanza n. 26957/2024 del 17-10-2024 della Corte di Cassazione in cui la Corte, condividendo il predetto principio di diritto , ha affermano che in caso di assenza temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito ( CAD), non essendo sufficiente a tal fine la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, trattandosi di un requisito indispensabile per la regolarità della notifica in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1992 diretta a garantire il diritto di difesa ed un giusto processo.
Alla luce del predetto condiviso principio di diritto questa Corte ritiene nulle le notifiche dei predetti preavvisi di fermo amministrativi basati su atti impositivi e di riscossione mai notificati ai ricorrenti e, pertanto, la nullità dei predetti atti travolge anche gli atti conseguenziali impugnati.
Ne consegue che risulta fondata la conseguente eccezione di prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi sollevata dal ricorrente , atteso che il decorso della relativa prescrizione, idiscutibilmente quinquennale in ragione del disposto dall'art. 2948 c.c. trattandosi di obbligazioni periodiche, si è concluso, in quanto dalla data della morte del de cuius Nominativo_2, avvenuta il 10-6-2018, non vi è prova agli atti del processo della regolare notifica ai ricorrenti di atti interruttivi della predetta prescrizione.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso e di conseguenza condanna le controparti al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le controparti costituite SO.G.E.T. SPA ed il Comune di Capaccio al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che liquida complessivamente in euro 300,00, più il rimborso del contributo unificato.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4845/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.t Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2007
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2008 - COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2009
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2010
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2011
- COMUNICAZIONE n. 504436 2025 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 1 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.t Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2007
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2008
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2009
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2010
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2011
- COMUNICAZIONE n. 504435 2025 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2012.0160561556 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2013.0014329450 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2013.0234303865 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2013.0234412334 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2016.0030775233 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PRAT. N.900.2017.0060051212 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 458/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido di cui in epigrafe loro notificate da SO.G.E.T. spa nella qualità di eredi di Nominativo_2 decededuto il 10-06-2018 e fondate su alcuni avvisi di accertamento e pagamento emessi dal Comune di Capaccio a carico di quest'ultimo relativi all'omesso pagamento della
TARI dall'anno 2007 all'anno 2012 compresi, nonché sulle conseguenti ingiunzioni di pagamento, eccependone la nullità per i seguenti mmotivi: 1) intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni in esse indicate;
2) omessa notifica degli atti presupposti ai ricorrenti;
2) omessa motivazione ai sensi dell'art. 7 L. n. 2000/212 in quanto non sono stati allegati ad esse quelli presupposti mai notificati ai ricorrenti e né da essi conosciuti e, pertanto, violazione del diritto di mdifesa;
4) prescrizione dei crediti compresi sanzioni ed interessi.
Il ricorso veniva notificato al comune di Capaccio ed alla SO.G.E.T. spa che si costituivano, chiedendone il rigetto , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso atti non impugnabili autonomamente ai sensi dell'art. 19 D.lgs n. 546/1992, trattandosi di inviti bonari al pagamento,
e perché tardivo , essendo stati gli atti presupposti notificati al de cuius e mai impugnati da chicchessia nei termini di legge, nonché l'infondatezza nel merito per le motivazioni esposte nei relativi atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, osserva preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso che , come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione
( da ultimo sent. N. 2092/2025), l'invito od avviso bonario di pagamento è equiparabile all'avviso di accertamento in quanto, pur non essendo indicati dall'art. 19 D.lgs n. 546/1992 tra gli atti autonomamente impugnabili in quanto, anche se non impugnati, non producono la cristallizzazione del credito tributario, essi però rendono noto al contribuente le ragioni di fatto e di diritto dell'esistenza di una precisa pretesa tributaria a suo carico che legittina il contribuente ex art. 100 cpc ad agire in giudizio per ottenere subito una pronuncia che chiarisca le ragioni della debenza per evitare di dover attendere in futuro l'emissione di atti successivi di riscossione coatta.
Trattasi dello stesso principio di diritto che le SS UU della Corte di Cassazione hanno affermato nella sentenza n. 19704/2015 in merito all'impugnabilità dell'estratto ruolo sostenendo che, pur essendo un documento informatico interno dell'ente concessionario della riscossione, il contribuente può impugnare il ruolo, quale atto impositivo, o la cartella esattoriale riportati nell'estratto ruolo sempre che il contribuente non ne abbia avuto conoscenza in precedenza ovvero non abbia già avuto la regolare notifica dell'atto impositivo e/o di riscossione in esso riportato/i . Trattasi di una difesa anticipata rispetto ad un presumibile successivo atto di riscossione coatta basato su atti prodromici mai notificati al contribuente la cui nullità, pertanto, travolge anche gli atti successivi. Nel caso di specie non risulta dagli atti depositati dalle parti che ai ricorrenti siano stati notificati i sottostanti atti impositivi emessi dal Comune di Capaccio e/o di riscossione, atteso che dopo la morte del de cuius Nominativo_2 avvenuta il 10-6-2018 sono stati notificati ai ricorrenti solo 2 preavvisi di fermo amministratvo mediante deposito presso la Casa Comunale di Capaccio per irreperibilità temporanea, il primo, avente n.
0000065293/2019, in 14-4-2019 ed il secondo, avente n. 0000698408/2023, in data 15-03-2024, ma , contrariamente a quanto le relative norme di legge impongono, mancano agli atti del processo i relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate che informavano il destinatario dell'avvenuto deposito ( CAD) [c.
d. "comunicazione di avvenuto deposito" } così come dispone il comma . 2, dell'art. 8, L. 890/1982. Pertanto la Corte, condividendo un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudnza di merito e di legittimità che qualora l'atto notificato a mezzo servizio postale secondo la legge n.890/1982 non venga consegnato al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale della consegna dell'avviso di ricevimento al destinatario della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.), non essendo sufficiente a tal fine solo la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata che, nel caso di specie, addirittura manca ( SS.UU. Corte di Cassazione sentenza n. 10012/2021) .
Detto principio di diritto è stato ampiamente condiviso dalla giurisprudenza più recente sia di merito che dilegittimità così come dimostra l'ordinanza n. 26957/2024 del 17-10-2024 della Corte di Cassazione in cui la Corte, condividendo il predetto principio di diritto , ha affermano che in caso di assenza temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito ( CAD), non essendo sufficiente a tal fine la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, trattandosi di un requisito indispensabile per la regolarità della notifica in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1992 diretta a garantire il diritto di difesa ed un giusto processo.
Alla luce del predetto condiviso principio di diritto questa Corte ritiene nulle le notifiche dei predetti preavvisi di fermo amministrativi basati su atti impositivi e di riscossione mai notificati ai ricorrenti e, pertanto, la nullità dei predetti atti travolge anche gli atti conseguenziali impugnati.
Ne consegue che risulta fondata la conseguente eccezione di prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi sollevata dal ricorrente , atteso che il decorso della relativa prescrizione, idiscutibilmente quinquennale in ragione del disposto dall'art. 2948 c.c. trattandosi di obbligazioni periodiche, si è concluso, in quanto dalla data della morte del de cuius Nominativo_2, avvenuta il 10-6-2018, non vi è prova agli atti del processo della regolare notifica ai ricorrenti di atti interruttivi della predetta prescrizione.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso e di conseguenza condanna le controparti al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le controparti costituite SO.G.E.T. SPA ed il Comune di Capaccio al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che liquida complessivamente in euro 300,00, più il rimborso del contributo unificato.