Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 22410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22410 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11927/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11927 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento della nullità ex art. 31, comma IV, C.P.A.
- Della nota del 31 Marzo 2022, recante protocollo n. -OMISSIS- 31-03-2022, notificata al ricorrente in pari data a mezzo pec, mediante la quale il Dipartimento Militare Di Medicina Legale “M.O.V.M. Ten. Me. Cpl. Guido MIOTTO” di Roma, relativamente alla richiesta di accesso agli atti inoltrata dall'odierno ricorrente, comunicava quanto di seguito: “In relazione a quanto rappresentato con lettera a riferimento, si risponde che l'atto di nomina di una Commissione stanziale per le attività previste ex art. 193 del C.O.M. (D.L. n. 66 del 15.03.2010) è atto materialmente inesistente ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR 184 del 12/04/2006. Diversamente dalle Commissioni da istituire ad hoc (ad es. il Collegio ex art. 198 comma 1 dello stesso C.O.M.), le quali sono poste in essere attraverso la nomna dei relativi componenti, le Commissioni stanziali previste nell'organico di questo Dipartimento sono organizzate con atti dispositivi interni che, in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti”;
- Del Verbale Modello BL/B- N. -OMISSIS- del 30 Ottobre 2014 mediante il quale la Prima Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale del Ministero della Difesa giudicava il Finanziere Scelto -OMISSIS- per le infermità di cui al giudizio diagnostico “NON idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella Guardia di Finanza, in modo assoluto e collocare in congedo assoluto. SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze. Controindicato l'imiego in incarichi particolarmente stressanti”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale successivo o antecedente, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza Comando Generale e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. OM De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 27 settembre 2022 e depositato il successivo 17 ottobre, il sig. -OMISSIS- ha chiesto accertarsi la nullità:
- del verbale modello BL/B – n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2014 della Prima Commissione medico-ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale del Ministero della difesa, che lo aveva così giudicato: «NON idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, in modo assoluto e collocare in congedo assoluto. SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze. Controindicato l’imiego in incarichi particolarmente stressanti».
Riferisce il ricorrente:
- di aver inoltrato in data 15 marzo 2022 formale istanza di accesso agli atti presso il D.M.M.L. di Roma, al fine di poter di prendere visione ed estrarre copia di “Tutti gli atti di nomina della Prima Commissione Medica Ospedaliera di Roma relativa al giorno 30 ottobre 2014, che ha sottoposto l’istante ai previsti accertamenti medico sanitari, dichiarandone all’esito la permanente non idoneità al servizio militare incondizionato nella Guardia di Finanza, e collocandolo per tanto in congedo assoluto. La prefata richiesta trova giustificazione nel diritto dell’istante ad ottenere la massima tutela giuridica ed amministrativa in materia sanitaria (idoneità al servizio militare e riconoscimento dipendenza causa di servizio)”.
- che tale istanza è stata riscontrata con nota del 31 marzo 2022 (della quale anche chiede con il ricorso introduttivo la declaratoria di nullità) recante protocollo numero -OMISSIS- 31-03-2022, comunicata a mezzo pec in pari data, nell’ambito della quale si rilevava quanto di seguito: “In relazione a quanto rappresentato con lettera a riferimento, si risponde che l’atto di nomina di una Commissione stanziale per le attività previste ex art. 193 del C.O.M. (D.L. n. 66 del 15.03.2010) è atto materialmente inesistente ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 184 del 12/04/2006. Diversamente dalle Commissioni da istituire ad hoc (ad es. il Collegio ex art. 198 comma 1 dello stesso C.O.M.), le quali sono poste in essere attraverso la nomna dei relativi componenti, le Commissioni stanziali previste nell’organico di questo Dipartimento sono organizzate con atti dispositivi interni che, in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti”.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria di stile
2.1. Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, co. 3, con cui ha insistito ulteriormente
argomentato le proprie censure.
3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, il Collegio ha dato avviso al legale di parte ricorrente ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. della possibile sussistenza di una causa di irricevibilità del ricorso per tardività rispetto. All’esito della discussione il ricorso è stato spedito in decisione.
4. Il Collegio reputa il ricorso irricevibile per tardività in quanto è stato notificato ben oltre il termine di cui all’art. 31, comma 4, del codice del processo amministrativo ed è conseguentemente irricevibile, risalendo al 2012 l’atto di cui si denunzia la nullità
4.1. Non può assumere rilevanza in senso contrario il fatto che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dei denunziati motivi di nullità soltanto a seguito del riscontro all’istanza di accesso agli atti.
Sul punto, il Collegio condivide e fa proprio - ex art. 88, comma 2, lettera d), del codice del processo amministrativo – quanto già statuito da questo Tribunale in una fattispecie pressoché integralmente sovrapponibile alla presente: « Non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente, secondo cui egli avrebbe avuto consapevolezza delle ragioni di nullità denunciate solo […] a seguito di riscontro all’istanza di accesso.
Deve osservarsi al riguardo che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente ha presentato l’istanza di accesso […] dopo quasi diciannove anni dall’adozione del verbale della Commissione medica di cui lamenta la nullità. Verbale di cui era sicuramente a conoscenza, quanto meno, sin […] dalla data in cui il ricorrente è stato riformato, senza aver presentato domanda di transito nei ruoli civili.
[…] Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dal condivisibile orientamento tracciato da questo T.A.R., che in un caso sovrapponibile ha affermato che “Mutuando le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza formatasi sul differimento del dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara (a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020) deve, invero, evidenziarsi che se l'istanza di accesso è tardiva (…) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta "dilazione temporale": e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell'operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum (in tal senso si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2728)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 26 agosto 2025, n. 15749).
[…] Nel caso di specie, come già rilevato, il ricorrente ha formulato istanza di accesso per il rilascio di copia dell’atto di nomina della commissione diciannove anni dopo la piena conoscenza del verbale della Commissione medica […], sicché non può operare la dilazione temporale perché si porrebbe in contrasto con la certezza dell’azione amministrativa presidiata dalla perentorietà dei termini di impugnazione.
[…] Seguendo l’assunto di parte ricorrente, si giungerebbe infatti all’inammissibile violazione dei termini perentori di decadenza per la proposizione delle azioni di nullità e di annullamento utilizzando, anche dopo decenni, lo strumento dell’accesso agli atti, come nel caso di specie » (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 9 ottobre 2025, n. 17368).
L’unica differenza fattuale è che l’istanza di accesso agli atti, nel caso di specie, è stata presentata dopo (non circa diciannove, bensì) circa otto anni dalla data di adozione del verbale: trattasi di circostanza irrilevante sotto il profilo della ratio decidendi, che risulta perciò pienamente trasponibile.
Il ricorrente, non appena riformato, aveva l’onere di attivarsi tempestivamente per verificare la sussistenza di profili di nullità e/o di annullabilità degli atti amministrativi in forza dei quali l’Amministrazione aveva adottato tale decisione: una tale inerzia non può essere “recuperata” tramite la presentazione di un’istanza di accesso agli atti a quasi un decennio di distanza.
5. Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.
6. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SE, Presidente
OM De LC, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De LC | LE SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.