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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALLINI Parte_1 C.F._1
VIVIANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATI CP_1 C.F._2
MARCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.1.2023 chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.12.2009 in Salerno con , CP_1
precisando che dalla predetta unione erano nati due figli e , e che in data 3.8.2020 il Per_1 Per_2
Tribunale di Roma aveva omologato la separazione personale delle parti e di aver vissuto da allora ininterrottamente separato dal coniuge;
, nel costituirsi in giudizio, contestava le richieste di controparte ma aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, emanava in data 14.7.2023 i provvedimenti ex art. 4 L. n. 898/70.
In sede istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.3.2025 il Giudice istruttore rimetteva la decisione al
Collegio in ordine alla domanda di pronuncia di sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e 2
spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno il 12.12.2009 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
SALERNO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.325, parte 2 serie A uff.1);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI