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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 496/2023 R.G. promosso
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Velardi e Alessandra Vetri,
Appellante
CONTRO
, ( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Ignazio Greco.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4527/2022, pubblicata il 23.12.2022, il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da avverso il provvedimento dell' del 16.3.2021, con il Controparte_1 Pt_1
quale l'ente aveva comunicato di avere detratto dal maggiore importo dovuto pari ad € 3.687,84 a seguito di ricalcolo della pensione n. 071777775 cat. INVCIV e maggiorazione sociale per il periodo 7.2020 – 4.2021 la somma di
€ 2.975,00 già versata;
rilevava l'assenza di dolo della pensionata, presupposto indispensabile per ammettere la ripetibilità dell'indebito e condannava l alla restituzione della somma trattenuta con interessi legali Pt_1
e rivalutazione Istat. Compensava le spese di lite.
Il tribunale richiamata la normativa applicabile in materia di ripetizione di indebito pensionistico, segnatamente gli artt. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge 442/1991, secondo i quali la ripetizione dell'indebita percezione può operare in caso di dolo del percipiente, riteneva che nel caso in esame non fosse stato provato né il dolo della ricorrente, né che la stessa avesse omesso di fornire documentazione all'ente; rilevava che l' aveva dedotto l'indebita percezione di somme per il periodo luglio Pt_1
2020 – febbraio 2021 e aveva eseguito ulteriori trattenute per i ratei di marzo e aprile 2021, senza fornire spiegazioni.
Precisava che il principio giurisprudenziale, richiamato dall' secondo il Pt_1
quale l'onere della prova grava sull'attore, che agisce per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, può applicarsi nel caso in cui nel provvedimento emesso siano indicati i tratti essenziali della richiesta in modo da consentire al debitore di potere controllare la correttezza. Né l' si era Pt_1
difesa in ordine alla allegazione di difetto di dolo..
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato il Pt_1
16.6.2023. Resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per non avere preso atto che in realtà l non aveva trattenuto alcuna somma: Pt_1 il giudice non aveva indicato quali somme sarebbero state trattenute perché in effetti non erano state trattenute.
In particolare, ribadisce quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado e cioè che l' ha effettuato un mero storno contabile volto a evitare una Pt_1
duplicazione di pagamento.
Ed invero, l' con provvedimento del 24.1.2021vaveva comunicato che Pt_1
la maggiorazione sociale già erogata non era dovuta per il periodo luglio
2020- febbraio 2021. L'odierna appellata aveva presentato in data 15.3.2021 la domanda volta a ottenere la ricostituzione della maggiorazione sociale e tale domanda era stata accolta in data 16.3.2021 con conseguente ripristino della maggiorazione sociale a partire da luglio 2020. Poiché le somme a titolo di maggiorazione sociale erano state già versate l'ente non doveva versarle nuovamente e ha pagato soltanto le somme dovute per le mensilità di marzo e aprile 2021.
L'indebito precedentemente comunicato non era stato recuperato e le somme erano state già versate.
Deduce di avere provato quanto sostenuto, allegando i prospetti di pagamento dai quali si evince il versamento della maggiorazione sociale.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice oltre ad avere disposto la restituzione di una somma mai trattenuta, ordinava il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
In particolare, sostiene che non vi può essere cumulo tra interessi e rivalutazione.
2.L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'ente emerge che l' con Pt_1
provvedimento del 24.1.2021 aveva comunicato alla signora un CP_1
indebito di importo pari a € 2975,00 per il periodo da luglio 2020 a febbraio
2021 sul presupposto che alla stessa non spettava la maggiorazione sociale già versata. Successivamente, l' a seguito dell'accoglimento della istanza Pt_1
presentata dalla signora in data 15.3.2021 (con provvedimento del CP_1
16.3.2021) l' aveva riconosciuto il diritto della alla Pt_1 CP_1
maggiorazione sociale per il periodo a decorrere da luglio 2020 e dunque le somme che in precedenza erano state indicate come indebito erano in effetti dovute e l' doveva soltanto versare la maggiorazione per i mesi 3/2021 e Pt_1
4/2021 pari ad euro 712,84.
Il provvedimento del 16.3.2021 non comunica un indebito, ma al contrario, in accoglimento del ricorso della del 15.3.2021 riconosce che la CP_1
maggiorazione sociale era dovuta da luglio 2020 e le somme già versate non dovevano essere recuperate;
conseguentemente l' doveva pagare Pt_1
soltanto gli importi a titolo di maggiorazione sociale per i mesi di marzo e aprile 2021 pari a € 712,84.
Poiché nel caso in esame non viene in considerazione una ripetizione di indebito, non possono trovare accoglimento i principi posti a fondamento della decisione.
L'appello deve essere accolto e la domanda proposta da Controparte_1
deve essere rigettata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att c.p.c.
P.Q.M
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da , Controparte_1
dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 22 maggio 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 496/2023 R.G. promosso
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Velardi e Alessandra Vetri,
Appellante
CONTRO
, ( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Ignazio Greco.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4527/2022, pubblicata il 23.12.2022, il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da avverso il provvedimento dell' del 16.3.2021, con il Controparte_1 Pt_1
quale l'ente aveva comunicato di avere detratto dal maggiore importo dovuto pari ad € 3.687,84 a seguito di ricalcolo della pensione n. 071777775 cat. INVCIV e maggiorazione sociale per il periodo 7.2020 – 4.2021 la somma di
€ 2.975,00 già versata;
rilevava l'assenza di dolo della pensionata, presupposto indispensabile per ammettere la ripetibilità dell'indebito e condannava l alla restituzione della somma trattenuta con interessi legali Pt_1
e rivalutazione Istat. Compensava le spese di lite.
Il tribunale richiamata la normativa applicabile in materia di ripetizione di indebito pensionistico, segnatamente gli artt. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge 442/1991, secondo i quali la ripetizione dell'indebita percezione può operare in caso di dolo del percipiente, riteneva che nel caso in esame non fosse stato provato né il dolo della ricorrente, né che la stessa avesse omesso di fornire documentazione all'ente; rilevava che l' aveva dedotto l'indebita percezione di somme per il periodo luglio Pt_1
2020 – febbraio 2021 e aveva eseguito ulteriori trattenute per i ratei di marzo e aprile 2021, senza fornire spiegazioni.
Precisava che il principio giurisprudenziale, richiamato dall' secondo il Pt_1
quale l'onere della prova grava sull'attore, che agisce per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, può applicarsi nel caso in cui nel provvedimento emesso siano indicati i tratti essenziali della richiesta in modo da consentire al debitore di potere controllare la correttezza. Né l' si era Pt_1
difesa in ordine alla allegazione di difetto di dolo..
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato il Pt_1
16.6.2023. Resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per non avere preso atto che in realtà l non aveva trattenuto alcuna somma: Pt_1 il giudice non aveva indicato quali somme sarebbero state trattenute perché in effetti non erano state trattenute.
In particolare, ribadisce quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado e cioè che l' ha effettuato un mero storno contabile volto a evitare una Pt_1
duplicazione di pagamento.
Ed invero, l' con provvedimento del 24.1.2021vaveva comunicato che Pt_1
la maggiorazione sociale già erogata non era dovuta per il periodo luglio
2020- febbraio 2021. L'odierna appellata aveva presentato in data 15.3.2021 la domanda volta a ottenere la ricostituzione della maggiorazione sociale e tale domanda era stata accolta in data 16.3.2021 con conseguente ripristino della maggiorazione sociale a partire da luglio 2020. Poiché le somme a titolo di maggiorazione sociale erano state già versate l'ente non doveva versarle nuovamente e ha pagato soltanto le somme dovute per le mensilità di marzo e aprile 2021.
L'indebito precedentemente comunicato non era stato recuperato e le somme erano state già versate.
Deduce di avere provato quanto sostenuto, allegando i prospetti di pagamento dai quali si evince il versamento della maggiorazione sociale.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice oltre ad avere disposto la restituzione di una somma mai trattenuta, ordinava il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
In particolare, sostiene che non vi può essere cumulo tra interessi e rivalutazione.
2.L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'ente emerge che l' con Pt_1
provvedimento del 24.1.2021 aveva comunicato alla signora un CP_1
indebito di importo pari a € 2975,00 per il periodo da luglio 2020 a febbraio
2021 sul presupposto che alla stessa non spettava la maggiorazione sociale già versata. Successivamente, l' a seguito dell'accoglimento della istanza Pt_1
presentata dalla signora in data 15.3.2021 (con provvedimento del CP_1
16.3.2021) l' aveva riconosciuto il diritto della alla Pt_1 CP_1
maggiorazione sociale per il periodo a decorrere da luglio 2020 e dunque le somme che in precedenza erano state indicate come indebito erano in effetti dovute e l' doveva soltanto versare la maggiorazione per i mesi 3/2021 e Pt_1
4/2021 pari ad euro 712,84.
Il provvedimento del 16.3.2021 non comunica un indebito, ma al contrario, in accoglimento del ricorso della del 15.3.2021 riconosce che la CP_1
maggiorazione sociale era dovuta da luglio 2020 e le somme già versate non dovevano essere recuperate;
conseguentemente l' doveva pagare Pt_1
soltanto gli importi a titolo di maggiorazione sociale per i mesi di marzo e aprile 2021 pari a € 712,84.
Poiché nel caso in esame non viene in considerazione una ripetizione di indebito, non possono trovare accoglimento i principi posti a fondamento della decisione.
L'appello deve essere accolto e la domanda proposta da Controparte_1
deve essere rigettata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att c.p.c.
P.Q.M
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da , Controparte_1
dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 22 maggio 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi