Sentenza 18 marzo 1970
Massime • 2
Le agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n 408 non sono applicabili alla concessione reciproca di diritti ad aedificandum stipulata fra i partecipanti alla comproprieta di un'area acquistata da un terzo mediante un trasferimento che gia fruisce della agevolazione fiscale. ( V 2297-68, massima n 334593).*
L'art 9 della legge di registro ( RD 30 dicembre 1923, n 3269) dispone l'unicita della tassazione nella sola ipotesi che i molteplici negozi contenuti in un atto siano inscindibilmente connessi in virtu di una norma di legge, o per loro intrinseca natura. ( nella specie e stata negata l'applicazione della tassazione unica rispetto ad un negozio in cui gli acquirenti in comune di un'area si impegnavano contestualmente all'acquisto a costruire un fabbricato in condominio provvedendovi per proprio conto ed a loro spese, in relazione alla porzione da assegnare in base alla quota millesimale di area attribuita a ciascuno di essi. La Corte ha osservato che solo accidentalmente acquisto dell'area ed obblighi di edificazione in comune sull'area stessa si trovano riuniti nel medesimo rogito e che fra i due negozi non vi e nemmeno identita di parti). ( V 933-69, massima n 339335 3492-68, massima n 336636 2297-68, massima n 334594).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1970, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1970 |
Testo completo
L'art 9 della legge di registro ( RD 30 dicembre 1923, n 3269) dispone l'unicita della tassazione nella sola ipotesi che i molteplici negozi contenuti in un atto siano inscindibilmente connessi in virtu di una norma di legge, o per loro intrinseca natura. ( nella specie e stata negata l'applicazione della tassazione unica rispetto ad un negozio in cui gli acquirenti in comune di un'area si impegnavano contestualmente all'acquisto a costruire un fabbricato in condominio provvedendovi per proprio conto ed a loro spese, in relazione alla porzione da assegnare in base alla quota millesimale di area attribuita a ciascuno di essi. La Corte ha osservato che solo accidentalmente acquisto dell'area ed obblighi di edificazione in comune sull'area stessa si trovano riuniti nel medesimo rogito e che fra i due negozi non vi e nemmeno identita di parti). ( V 933-69, massima n 339335 3492-68, massima n 336636 2297-68, massima n 334594).*