TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1269
TAR
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 21 nonies L. 241/90

    Il potere di annullamento d'ufficio è stato esercitato oltre il termine di diciotto mesi dall'adozione del titolo abilitativo, termine che non è stato superato in applicazione del comma 2-bis dell'art. 21-nonies L. 241/90, in quanto non sono emerse false rappresentazioni dei fatti imputabili alla parte ricorrente tali da impedire all'amministrazione di svolgere un compiuto accertamento in fase istruttoria. La coincidenza della mansarda con il monovano, già evidenziata nella documentazione del 2016, non configura una falsa rappresentazione dei fatti.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 lett. e L. 241/90

    La decisione del Comune di annullare il titolo, nonostante il parere della Soprintendenza che riteneva valido il parere del 1992 anche per la destinazione a 'monovano', e in presenza di altri titoli edilizi validi, evidenzia una contraddizione nell'azione amministrativa.

  • Accolto
    Violazione del principio di imparzialità e dell'art. 97 Cost.

    Il procedimento di autotutela è stato condotto in modo parziale, favorendo il controinteressato e ignorando le risultanze istruttorie e i pareri delle autorità competenti. L'applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale e l'ignoranza del parere paesaggistico sono vizi del procedimento.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 40 e 38 della L. 47/1985

    L'omessa considerazione della domanda di condono del 1994, che sarebbe stata rilevante ai fini della condonabilità del manufatto e della sospensione delle sanzioni, costituisce un vizio del procedimento.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 31 D.P.R. 380/01

    L'intimazione alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, senza l'avvio del procedimento di ordinanza di demolizione, costituisce una 'crasi' illegittima tra procedimenti distinti.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90

    La comunicazione di avvio del procedimento indicava un presupposto diverso da quello utilizzato per la conclusione, senza consentire un'adeguata interlocuzione alla parte ricorrente, violando l'art. 7 L. 241/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1269
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1269
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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