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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere
3) Dott.ssa Federica Sterzi Barolo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado d'appello iscritta al n. 295/2022 del Ruolo Generale, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Tommaso De Mauro, mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentate e difese dagli Avv.ti Filippo Bucchi e Dante
[...] C.F._3
Micalella, mandato in atti
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo Stasi, mandato in atti C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.12.2023, che vengono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione del 10.2.2016, – premesso che: - il deducente, unitamente ai Parte_1
fratelli e sono figli ed eredi della madre, Controparte_4 CP_3 CP_2 Controparte_1
ER
, deceduta in data 27.2.2014; con testamento pubblico dell'11.5.2004, la sig. ERsona_1
disponeva dei suoi beni in favore di tutti i figli, ad eccezione di , che riteneva soddisfatto della Pt_1
sua quota legittima in ragione delle donazioni effettuate in suo favore in vita;
in realtà la de cuius ha donato in vita ai fratelli del deducente beni di valore molto superiore a quello dei beni a lui donati;
le disposizioni testamentarie in parola, inoltre, contrastano con quelle adottate nei testamenti
ER precedentemente redatti dall' il 10.10.2003 e il 1.7.2003 e confliggono con la volontà espresse in vita dalla stessa, che mai aveva manifestato l'intento di voler escludere il deducente dal proprio asse successorio;
al contrario, dalla lettura degli atti di ultime volontà del 2003, traspare la volontà della testatrice di disporre di una maggior quota dei suoi beni in favore del figlio , a discapito degli Pt_1 altri, proprio al fine di compensare le maggiori donazioni effettuate in favore di quest'ultimi; la sig. ER
sin dal 2003 era affetta da grave demenza vascolare con severo deficit cognitivo, così come attestato dagli esami clinici del maggio e dell'ottobre 2007, per cui, essendo la sua capacità di intendere e di volere gravemente compromessa, il testamento redatto l'11.5.04 deve ritenersi invalido, così come gli atti dalla stessa sottoscritti tra l'ottobre 2003 e la data del decesso, quali l'atto di vendita del 29.3.2004 in favore della nipote, della nuda proprietà dell'immobile sito in Controparte_5
Porto Cesareo (Foglio 22 part. 868 sub 1 e 4), l'atto di vendita del terreno denominato in Org_1
agro di Squinzano del 10.5.2004 stipulato con la nuora e la sottoscrizione del Controparte_6
Org_ modello del 4.1.2008 con cui la de cuius ha disposto che l'accredito della pensione di invalidità civile venisse effettuato su un conto acceso presso la (ora ) Agenzia di Lecce CP_7 CP_8
09, Viale Marconi, gestito dal figlio – conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Lecce e al fine di:
1. accertare e Controparte_4 CP_3 CP_2 CP_1 dichiarare l'incapacità naturale della sig. al momento della redazione del testamento ERsona_1 pubblico dell'11.5.2004 e per l'effetto disporne l'annullamento; accertare e dichiarare la qualità di erede legittimo del deducente, provvedendo alla determinazione dell'asse ereditario e, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius, eventualmente rinvenienti anche dal prezzo reale delle vendite di cui in premesse, nonché della vendita del 2002 in favore dei sigg.ri e avente ad oggetto il terreno sito in Trepuzzi e censito al foglio 19 Pt_2 Pt_3
Org_ p.lla ex 71 e delle somme erogate dall' e accreditate sul conto acceso presso CP_8
determinare le quote legittime spettanti a tutti gli eredi, provvedendo a reintegrare quella dell'attore.
Mediante l'assegnazione di beni mobili e immobili e ai dovuti conguagli.
pagina 2 di 10 Instaurato il contraddittorio, si costituivano , Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e che contestavano il fondamento della domanda attorea chiedendone il
[...] Controparte_3
rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e CTU medico legale ed estimativa.
All'esito, l'adito Tribunale, con sentenza n. 437/2022 depositata in data 21.2.2022, rigettava la domande proposte da e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello per le ragioni che saranno in Parte_1
seguito prese in esame.
Resistono gli appellati.
All'udienza del 19.12.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo deposito di note di trattazione scritta e il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ER ragioni di coerenza logica e chiarezza espositiva, l'unico complesso motivo d'appello proposto dalla difesa di va esaminato in due soluzioni, vertendo lo stesso sia sulla decisione Parte_1
ER in tema di capacità di intendere e di volere della sig. al momento della redazione del testamento dell'11.5.2004, sia sulla statuizione di rigetto dell'accertamento della intervenuta lesione della quota legittima spettante a sull'eredità materna. Parte_1
Orbene, con la prima parte del motivo di censura, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
respinto la tesi della ridotta capacità della madre al momento della redazione del testamento per cui è causa, deducendo, innanzitutto, che la pronuncia è gravata da un pregiudizio, evidenziato dal fatto che il primo Giudice ha posto in rilievo il fatto che per la terza volta un giudicante era chiamato a
ER pronunciarsi sulla capacità di intendere e di volere della : in particolare l'istante contesta la fondatezza del richiamo alle due pronunce in precedenza emesse, in quanto le stesse costituiscono,
l'una, l'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione teso ad accertare la sussistenza dei ER presupposti per l'interdizione della sig. , presupposti che ormai raramente vengono ritenuti integrati, in quanto l'ordinamento predilige l'istituto dell'amministrazione di sostegno, e, l'altra, l'esito di un procedimento penale teso ad accertare più la colpevolezza degli indagati che la capacità o l'incapacità della persona offesa.
Secondo l'appellante, poi, la sentenza impugnata, oltre a fare acritica adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, appare fondata su elementi irrilevanti, quali il presunto tenore delle affermazioni ER che la ebbe a fare nei testamenti discussi, o in una missiva, laddove in realtà, all'esito del giudizio,
pagina 3 di 10 manca la prova del fatto che la testatrice fosse amareggiata o contrariata dal comportamento del figlio
, anche perchè nessun elemento risulta acquisito a dimostrazione del presunto atteggiamento di Pt_1
ingratitudine dello stesso, su cui il Tribunale si sofferma a lungo. ERaltro, risulta strano che un generico senso di amarezza si sia tramutato in una così repentina esclusione del figlio da ogni diritto,
ER tale da far dubitare della reale capacità della . La ricostruzione temporale dei fatti, inoltre, non avvalora il ragionamento del Tribunale, a voler considerare che non è possibile che le disposizioni
ER testamentarie lesive della posizione dell'appellante siano il frutto del dispiacere provato dall' a fronte del deposito del ricorso per interdizione, in quanto la richiesta di interdizione è del 18.4.2003, e ER il 1.7.03 e il 10.10.2003 la ha prodotto due testamenti che non sfavorivano affatto , anzi ne Pt_1
tutelavano in maniera particolare la posizione. E così anche a voler considerare la data della missiva
ER richiamata dal Giudicante e il successivo testamento del 10 ottobre, con cui la attribuì ad la Pt_1
maggior parte dei suoi beni residui.
A dire dell'appellante, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto concentrarsi solo sullo stato di salute della testatrice, come emergente dai referti psichici in atti e dalla comprovata assunzione di diversi medicinali (come ad esempio il , il e il . Sul punto va altresì rilevata la Org_3 Org_4 Org_5
contraddittorietà della dichiarazione resa dalla dott.ssa citata dal Tribunale, che ha riferito che la ER_2
ER sig. sarebbe stata lucida fino al decesso, e quanto dichiarato dal dott. , suo medico curante, ER_3 che ha invece datato l'insorgere della demenza agli anni tra il 2006 e il 2007. La situazione di incapacità naturale, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, può essere anche provata in via indiziaria, onere al quale l'appellante ritiene di aver adempiuto.
La censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, ritiene innanzitutto la Corte che nessun “pre-giudizio” sia ravvisabile nella premessa, fatta dal primo Giudice, in ordine al fatto che, per la terza volta, veniva posta dall'attore la questione della capacità di intendere e di volere della madre, con riferimento, più o meno, allo stesso lasso temporale.
Trattasi di un semplice dato di fatto ricavabile dalla documentazione prodotta in atti, documentazione che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, era in grado di fornire elementi che, come implicitamente affermato dal primo Giudice, avrebbero imposto una maggiore cautela nella riproposizione della questione. Dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 4.7.03, emerge, infatti, che il Collegio ha rigettato il ricorso per interdizione proposto da dando atto Parte_1
ER del fatto che la sig. , in sede di interrogatorio, dopo aver chiarito che non aveva rapporti con il ricorrente da circa 17 anni, aveva saputo indicare il valore in lire dell'euro, riferire il costo di alcuni beni di ordinario consumo e indicare senza alcuna difficoltà il valore delle banconote esibite dall'Ufficio. La valutazione compiuta dal Tribunale non atteneva dunque genericamente pagina 4 di 10 all'insussistenza dei presupposti di legge per far luogo ad una pronuncia di interdizione, ma esprimeva ER una valutazione sulla capacità manifestata dalla nel corso del giudizio. Va peraltro considerato, in via generale, che il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in tema di interdizione, ove ravvisi la sussistenza di elementi che inducano a far ritenere necessaria la nomina di un amministratore di sostegno ha l'obbligo, ex art. 418 III comma c.p.c. di trasmettere gli atti al Giudice tutelare affinchè adotti gli opportuni provvedimenti, cosa questa che nel caso di specie il Tribunale non ha ritenuto di fare. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle specifiche valutazioni compiute dal PM nella richiesta di archiviazione emessa nel procedimento penale contro CP_3
+5 per il reato di cui all'art. 643 c.p..
[...]
Tanto premesso, a giudizio della Corte, le censure mosse dall'appellante non consentono di ritenere superate le argomentazioni spese dal CTU nella perizia depositata in primo grado e richiamate dal primo Giudice.
Sul punto va osservato che l'odierno istante contrappone agli esiti dell'accertamento peritale le
ER considerazioni svolte nella CTP elaborata dal prof. secondo il quale la sig. era affetta ERsona_4 da “demenza vascolare con severo deficit cognitivo;
patologia destinata ad una cronicizzazione stabile con ritmo progressivo crescente” e le dichiarazioni rese dal dott. dell'Ospedale ER_5 Org_6
Org_ ER richiamate nella certificazione di invalidità , il quale dava atto che la era “scarsamente collaborante, alterata nel sensorio”.
Orbene, quanto alla perizia va rilevato che la stessa risulta sostanzialmente fondata sulla ERsona_4
TC cranio eseguita nel maggio del 2007, ovverosia tre anni dopo la redazione del testamento impugnato, e sulla visita geriatrica eseguita dal dott. il 23.10.2007 e arriva ad affermare ERsona_6
ER che sicuramente la sig. al momento della redazione del testamento “e già da diverso tempo sicuramente di gran lunga antecedente il 7.10.2003, data di un precedente controllo clinico- strumentale.. era inequivocabilmente affetta da demenza vascolare con severo deficit cognitivo..”.
Trattasi, a giudizio della Corte, e come compiutamente spiegato dal Tribunale, di un'affermazione ER assertiva che non trova riscontro nella documentazione a firma del medico curante della , dott.
, che il 26.5.2003 attestava che la paziente non aveva mai manifestato sintomi o segni che ER_3
potessero far pensare a deficit cognitivi o turbe mentali di alcun genere e che si era sempre dimostrata lucida, collaborante e ben orientata nello spazio. Inoltre, la dott.ssa , che ha ERsona_7 eseguito e refertato la TC cranio del 3.5.07, ha chiarito che con l'inciso “note di atrofia corticale” alludeva ad una modesta iniziale riduzione del volume cerebrale corticale, fenomeno da porsi in collegamento con l'età anagrafica della signora (79 anni).
pagina 5 di 10 In definitiva, come rilevato in maniera condivisibile dal Tribunale, solo il 30.10.2007 (ovverosia più di tre anni dopo la redazione del testamento dell'11.5.2004), per la prima volta in seguito alla valutazione multidimensionale eseguita dal dott. e alla documentazione geriatrica presentata in allegato alla ER_5
domanda di invalidità si evidenzia una valutazione diagnostica riguardante demenza vascolare con severo deficit cognitivo.
Prima non vi sono riscontri oggettivi, peraltro neppure indicati dalla difesa del che Parte_1
ER attestino una componente patologica nel quadro involutivo senile della sig. . Tant'è che le valutazioni del CTP appaiono elaborate semplicemente sulla base di un ragionamento ERsona_4
ipotetico sviluppato a ritroso sulla base di esami strumentali del 2007. E ciò senza considerare che le argomentazioni del prof portano irrefutabilmente a ritenere invalidi, per incapacità di ERsona_4 intendere e di volere, anche i due testamenti del luglio e dell'ottobre 2003, invocati dall'odierno appellante a sostegno dei propri diritti successori.
Le predette considerazioni risultano avvalorate dalla estrema lucidità del ragionamento svolto e dal
ER tratto grafico esente da incertezze con cui la sig. ha redatto la missiva in atti datata 3.9.2003.
A fronte delle predette argomentazioni, irrilevante appare l'indagine sulle motivazioni che hanno ER determinato la sig. ad escludere dalle disposizioni testamentarie, fermo restando che la Pt_1 stessa sia nel primo testamento del 1.7.03 (“ ..nonostante nell'ambito delle elargizioni fatte io abbia già largamente beneficiato mio figlio , quest'ultimo, purtuttavia, non mi ha dimostrato alcun affetto Pt_1
e riconoscenza ed anzi ha esternato atteggiamenti di ostilità ed ingratitudine..il mio sentimento verso di lui è quindi di profondo rammarico e tristezza…”), sia nel testamento del 10.10.2003 (“ ..Ho inteso in tal modo dimostrare ulteriore magnanimità verso il suddetto mio figlio , nonostante la sua Pt_1 totale ingratitudine nei miei confronti…”), sia nella lettera del 3.9. sopra cit. (“…mio figlio il CP_9
quale non mi ha dimostrato alcuna gratitudine né riconoscenza;
anzi mi ha manifestato aggressività e malvagità tali che ha addirittura nel corso del presente anno 2003 intentato una procedura di interdizione nei miei confronti diffamando la mia persona e calpestando il mio amore di madre provocandomi profonde pene e sofferenze”, sia infine nel testamento dell'11.5.2004 (“…Intendo attribuire all'ingrato mio figlio la sola quota di legittima…”) manifestava forte rammarico e Pt_1 dispiacere per l'atteggiamento (di ingratitudine) tenuto dal figlio nei suoi confronti. Pt_1
Il motivo va pertanto rigettato.
Con la seconda parte del motivo d'appello, la difesa di censura la decisione Parte_1
impugnata evidenziando:
1. che l'importo di euro 402.322,26 emergente dalle contabili fornite da
ER
e relative agli importi sussistenti sul conto della sig. nel periodo tra il primo trimestre CP_8
2004 e il 4.6.2014, deve ritenersi al netto degli addebiti per oneri, utenze e imposte;
2. che i conteggi pagina 6 di 10 del CTU non escludono la lesione di legittima, atteso che il valore di € 111.958,28 doveva ER_8 essere sottratto dal valore dell'immobile a lui donato, così come il costo della demolizione sostenuto da ER
, in quanto l' aveva dichiarato nell'atto di donazione che non intendeva Parte_1 partecipare alle spese di demolizione dell'immobile, con un residuo valore degli immobili donati al medesimo pari ad euro 163.501,96; 3. che la presunta donazione di lire 50.000.000 risulta confutata ER dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2514/2011; 4. che le compravendite concluse dalla con la nuora e la nipote celavano in realtà donazioni dissimulate sia sotto il profilo del minor prezzo corrisposto, che sotto quello della probabile restituzione o del mancato pagamento effettivo del corrispettivo;
5. che il primo Giudice non ha riconosciuto la natura equivoca della causale “usufrutto”, posta a fondamento di alcuni versamenti effettuati dai figli in favore della madre, e ha erroneamente qualificato come nuova e o generica la domanda avanzata in proposito dall'attore;
6. che non risulta chiarito come mai dalle movimentazioni sugli estratti conto si evincano versamenti per € 168.291,00 e prelevamenti nel periodo immediatamente precedente e successivo alle compravendite, privi di causa, per € 170.300,00; 7. che il primo Giudice non ha considerato che i numerosi prelievi effettuati dalla ER
erano nei fatti incompatibili con le sue esigenze di vita e rivelano dunque donazioni manuali a chi prestava assistenza, anche di importi consistenti, e non ha considerato che dal gennaio 2011
era stata abilitata ad operare sul conto della madre. Controparte_1
Orbene, quanto alla doglianza avanzata sub 1, la Corte ne rileva l'infondatezza, atteso che la deduzione dell'appellante relativa al fatto che la somma di euro 402.000,00, che risulta prelevata dal conto della ER
nel periodo dal 2004 sino alla data di chiusura del conto, fosse al netto di oneri, utenze e imposte, non appare idonea a confutare, anche per la sua genericità, le persuasive argomentazioni svolte dal
ER primo Giudice, che ha ritenuto compatibile con le esigenze di vita quotidiana della sig. una spesa mensile di euro 3.350,00 (risultante dalla divisione del totale prelevato per 120 mesi), escludendo che
ER tale fatto potesse essere indice, di per sé, della circostanza che la effettuasse donazioni di non modico valore in favore dei fratelli di . Senza considerare peraltro che l'odierno istante si limita Pt_1
a dedurre il valore indiziario della predetta circostanza, senza indicare chi sarebbe stato il beneficiario di tali elargizioni.
Quanto al punto sub 2, va rilevato che il valore dell'usufrutto dei beni donati ad , di cui la madre Pt_1
è rimasta titolare per pochi mesi prima di rinunciarvi, non può essere preso in considerazione al fine di ridurre il valore del donatum, atteso che il valore dei beni donati va stimato alla data della morte del de cuius, ovverosia quando l'usufrutto si è consolidato. Quanto alle spese per la demolizione
ER dell'immobile prima esistente sui terreni donati, va osservato che la sig. nel testamento del 1.7.03 ha dato atto del fatto che la demolizione del fabbricato e la costruzione della nuova casa di abitazione pagina 7 di 10 di , nonché l'arredo della stessa, erano stati pagati tutti con denaro suo proprio, ancorchè il Pt_1
pagamento risulti effettuato attraverso assegni tratti dal marito in favore delle Controparte_10
maestranze. Nessuna prova risulta peraltro fornita dall'odierno appellante in ordine ai costi asseritamente dal medesimo sopportati, anzi, in senso contrario va valorizzata la dichiarazione resa da in data 10.11.1976 in calce alla specifica delle spese relative alla ”, Parte_1 Org_7
comprensiva dei costi di demolizione (prodotta dalla difesa di e sub 36 Controparte_4 CP_3 fascicolo di primo grado), nella quale egli dava atto che “tutte le spese relative alla costruzione della casa a me intestata, completa di impianti, pavimenti e infissi, sono state effettuate dai miei genitori”.
Con riferimento al punto sub 3, la censura è irrilevante in quanto la donazione ivi citata non risulta computata dal primo Giudice nell'ammontare del donatum.
Quanto alla censura sub 4, va rilevato che il primo Giudice, dopo aver richiamato le conclusioni rassegnate dall'attore nell'atto di citazione, ha argomentato che non era stata allegata né una simulazione degli atti di compravendita in questione, né una donazione indiretta, ma l'attore aveva affermato che il ricavato delle vendite (ritenute dunque reali e valide) era stato poi donato ai figli. A dire del Tribunale, solo in corso di causa, dopo essersi costituito con un nuovo difensore, l'attore ha invocato per la prima volta una simulazione delle vendite dissimulante una donazione, introducendo un tema di indagine nuovo. Con l'aggravante che la nuova domanda è stata proposta anche in assenza delle acquirenti e dunque in violazione del contraddittorio necessario. Il Tribunale ha pertanto ritenuto inammissibile la domanda di simulazione.
Ciò detto, deve osservarsi che l'appellante ha censurato non la statuizione di inammissibilità, bensì la mancata valutazione da parte del primo Giudice degli elementi che, a suo dire, deponevano in favore della natura simulata delle compravendite. Il motivo di doglianza va pertanto ritenuto infondato, in quanto inconferente con il tenore della motivazione.
Con riferimento alla doglianza riportata sub 5, deve rilevarsi che il primo Giudice ha in primis dato atto che il tema d'indagine- ovverosia la rinuncia della madre all'usufrutto sui beni del fratello
[...] nuovo introdotto con l'atto di citazione. In ogni caso il giudicante ha Parte_4 Controparte_11
ritenuto contraddittoria la tesi dell'attore, che, da un lato, sosteneva che i fratelli avevano pagato alla madre un corrispettivo per la sua rinuncia all'usufrutto in questione, come emergerebbe da alcuni versamenti compiuti dai medesimi con la causale “usufrutto”, e, dall'altra, chiedeva che la rinuncia all'usufrutto venisse inclusa tra le donazioni eseguite dalla madre, postulando dunque una donazione a titolo oneroso. Osservava infine il Tribunale che l'attore non aveva neppure indicato a quanto ammonterebbe il valore dell'usufrutto e quanto ciascuno degli eredi avrebbe versato alla madre, come se i quattro fratelli fossero in comunione per quote uguali sui beni dello zio, di cui hanno invece pagina 8 di 10 ereditato la nuda proprietà per beni distinti e specifici. Ha concluso pertanto nel senso di ritenere che la domanda in questione fosse nuova, contraddittoria e generica.
A giudizio della Corte, la predetta decisione non risulta confutata alla luce della censura in esame, atteso che con la stessa l'odierno appellante, senza addurre elementi idonei a superare la statuizione di tardività, contraddittorietà e genericità della domanda, si limita a segnalare la mancata rilevazione, da parte del primo Giudice, della natura sospetta della causale “usufrutto”.
La censura sub 6 è infondata in quanto mira a supportare la domanda di simulazione che, come sopra argomentato, è stata ritenuta tardiva.
Parimenti è infondata la censura sub 7, atteso che con essa si adombra genericamente che i prelievi effettuati dalla madre e da , per conto della stessa, sarebbero serviti ad effettuare Controparte_1
delle donazioni, senza specificare chi sarebbero i destinatari delle donazioni.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte anche le doglianze avanzate nella seconda parte del motivo d'appello vanno ritenute infondate.
L'impugnazione va pertanto respinta.
->>>>>
Al rigetto dell'appello segue la condanna di alla rifusione in favore dei convenuti Parte_1
delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n
115 - della sussistenza, a carico della parte appellante dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce -Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con atto del 1.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3 Controparte_4
Lecce n. 437/22 depositata il 21.2.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di e Controparte_1 CP_2
delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 8.000,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore di e Controparte_3 Controparte_4
delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
4. dà atto della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore pagina 9 di 10 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 8 maggio 2024
Il Consigliere est. II Presidente
Dott.ssa Federica Sterzi Barolo Dott. Antonio Francesco Esposito
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