TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3615 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nata il [...] a [...], SP, Brasile, ivi residente a[...] GAnça n.953, São Paulo, SP, C.F. P.IVA_1
nato il [...] a [...], SP, Brasile, ivi residente a[...], São Paulo SP, C.F. C.F._1
nata il [...] a [...], SP, Brasile, ivi residente a[...] GAnça n. 953, São Paulo, SP, C.F. P.IVA_2
nata il [...] a [...], SP, Brasile, ivi residente a[...] de GAnça n. 953, São Paulo, SP, C.F. P.IVA_2
nato il [...] a [...], SP, Brasile, ivi residente a[...], Controparte_2 São Paulo SP, C.F. ; P.IVA_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Contestabile e dall'avv. Andrea De Marchi, entrambi del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_3 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_1
nato il [...] a [...], provincia di Cosenza (doc. n. 2), il quale
[...] successivamente emigrava in Brasile dove decedeva (doc. n. 3) senza avere perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 4) e potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio in data Persona_1 13.01.1912 con a Falconara Albanese, provincia di Cosenza (doc. n. 2). Parte_4
Dall'unione coniugale nasceva il 15.03.1918 (doc. n. 5), il quale Persona_2 sposava in data 8.09.1945 (doc. n. 6). Persona_3 Dall'unione coniugale nasceva il 20.06.1946 (doc. n. 7) e il 25.05.1950 Parte_1 Parte_3
(doc. n. 10).
[...]
1 Discendenza Pt_1 [...]
aveva un figlio nato il [...] a [...]. Parte_1 Parte_2 n. 8), il quale sposava in data 06.01.2018 UL GA de ES (doc. n. 9). Discendenza Parte_3
sposava in data 9.10.1982 MA DO TO GO a São Paulo (doc. n. 11).
[...]
Dall'unione coniugale nascevano il 13.08.1985 (doc. n. 12) e il Controparte_1 06.07.1987 (doc. n. 14). CP_2 In data 22.06.2019 sposava (doc. n. 13). Controparte_1 Persona_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettenDOi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni. Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** 2. Preliminarmente, con riguardo alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, si deve anzitutto evidenziare che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di sospensione necessaria del processo. Ciò precisato, in ogni caso si deve dare atto della sopravvenienza della sentenza n. 142/2025 del 24/06/2025, depositata il 31.7.2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale felsineo. 2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Falconara Albanese, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattanDOi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (arg. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste del 2013 e del 2014 (cfr. doc. n. 15, n. 16 e n. 17).
2 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_1 odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che la trasmissione della cittadinanza per via materna è avvenuta in epoca successiva agli arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_3 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, 9.12.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
3