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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4183/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa IU UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4183/2024, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Marrese ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Bologna, via Farini n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORI - OPPONENTI contro
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non in Controparte_1 P.IVA_1 proprio ma nella sua qualità di mandataria di Controparte_2
già (c.f./p.iva ),
[...] Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Carteni ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Milano, via Bigli n. 19, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto introduttivo. Per parte convenuta opposta: come da memoria finale autorizzata del 18.9.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e quest'ultima nella Parte_1 Parte_2 sua veste di garante e terza datrice d'ipoteca, proponevano opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificato, in data 23.7.2024, da parte della società quale mandataria Controparte_1 di con il quale veniva intimato, loro, il pagamento dell'importo complessivo di €. 27.355,75, CP_2 di cui €. 26.959,87 a titolo di capitale ingiunto e il residuo a titolo di compenso, oltre interessi di mora maturandi e successive spese occorrende, asseritamente dovuto a saldo del debito, dai medesimi, assunto in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario, a ministero Notaio, dott. del Distretto Persona_1
Notarile di Modena, stipulato in data 22.12.2010 (Rep. 19528 - Racc. 9555) con l'allora
[...]
e registrato in data 11.01.2011 al n. 129 serie 1T, per la somma, in linea Controparte_4 capitale, di €. 24.000,00, da restituirsi in n. 60 rate mensili a far data dal 15.5.2011e sino al 15.4.2016. A fondamento della promossa opposizione, gli attori deducevano l'intervenuta prescrizione del credito intimato in pagamento, per non aver, la Banca mutuante, mai notificato, ai sig.ri alcun atto CP_5 interruttivo nell'arco temporale ricompreso tra il 15.5.2011 e il 15.5.2014. Conseguentemente, gli stessi, chiedevano, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale ex adverso azionato e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.11.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, a mezzo della sua mandataria eccependo, in via CP_2 Controparte_1 preliminare, la nullità dell'avverso atto di citazione per eccessiva indeterminatezza e genericità dei fatti posti a fondamento dell'opposizione promossa e, nel merito, l'infondatezza del motivo di impugnazione formulato da controparte in quanto interamente destituito di fondamento, in fatto e in diritto, in ragione delle trattative stragiudiziali intercorse, nel corso degli anni 2017-2018, con i sig.ri al fine di CP_5 definire bonariamente la loro posizione debitoria, idonee, come tali, a interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale. In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 15.1.2025, lo scrivente giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, disponeva l'immediata rimessione in decisione della vertenza, rinviando per discussione all'udienza cartolare del 2.10.2025, ove, al termine, si riservava il deposito della sentenza a norma dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022.
2.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, pagina 2 di 4 occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (v. Cass. n. 11751 del 15/05/2013). Nella specie, si ritiene non sussistano i presupposti per addivenire a un'eventuale invalidità dell'atto introduttivo posto che non residuano dubbi sul fatto che il motivo di doglianza formulato, in questa sede, dagli attori attenga unicamente alla presunta prescrizione del debito derivante dal contratto di mutuo fondiario ipotecario fondante la pretesa creditoria ad oggetto dell'atto di precetto, qui, opposto. Del resto, la stessa circostanza che parte convenuta sia riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese, vale, per ciò solo, a rendere l'eccezione sollevata priva di pregio.
2.1 – Ciò posto, nel merito, l'opposizione non può dirsi fondata. L'argomentazione di parte attrice secondo cui la Banca finanziatrice avrebbe omesso il compimento di atti interruttivi della prescrizione è inequivocabilmente confutata dalla documentazione prodotta da parte convenuta, comprovante il tentativo dei sig.ri nel corso dell'anno 2017, di rinegoziare il CP_5 debito, avanzando, all'Istituto di credito, proposte transattive di saldo e stralcio dell'esposizione debitoria maturata (in tale senso, si veda la comunicazione mail del 2.12.2017 e relativo riscontro del 4.01.2018 – doc. 4 opposta, ove si legge: “…il mio cliente sarebbe intenzionato a definire la sua pendenza con il Vs istituto con il versamento della somma omni comprensiva di € 13.000,00 da versarsi in due rate di pari importo una entro febbraio 2018 e la seconda entro agosto 2018 (…) Alternativamente il mio cliente potrebbe essere possibile anche ad una soluzione rateale che preveda il pagamento di € 5.000,00 a febbraio 2018 poi 12 rate mensili da € 500,00 cadauna a decorrere dal 30.03.2018 fino al 28.02.2019 ed infine un'altra rata da € 5.000,00 al 31.03.2019 fermo quanto precisato in ordine a cancellazione a sofferenza e cancellazione di ipoteca dall'immobile del mio cliente..”). Come noto l'art. 2944 c.c. statuisce, espressamente, che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Sulla portata di tale previsione normativa la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso” (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 24.9.2015, n. 18879). Il giudice nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato il riconoscimento del diritto deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme alle effettive intenzioni delle parti stesse (così, Cass. n. 18879/2015 cit.). Nella specie, il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e sopra richiamata depone nel senso della sussistenza di una manifesta specifica intenzione ricognitiva dei sig.ri in relazione al CP_5 credito rivendicato, in questa sede, da parte convenuta. Dunque, tenendo conto della durata decennale della prescrizione applicabile al caso in esame (in tale senso, si veda Cass., 10.2.2023, n. 4232: “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicchè non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, pagina 3 di 4 l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicchè non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.”), è indiscutibile la perdurante esistenza del credito ad oggetto dell'atto di precetto notificato. Stanti le superiori considerazioni svolte, l'opposizione va, pertanto, rigettata.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza e con una riduzione del compenso dovuto per la fase decisoria alla luce della ripetitività degli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
quale mandataria di ogni altra istanza,
[...] Controparte_2 eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.400,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 7 dicembre 2025
Il Giudice
IU UC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa IU UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4183/2024, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Marrese ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Bologna, via Farini n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORI - OPPONENTI contro
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non in Controparte_1 P.IVA_1 proprio ma nella sua qualità di mandataria di Controparte_2
già (c.f./p.iva ),
[...] Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Carteni ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Milano, via Bigli n. 19, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto introduttivo. Per parte convenuta opposta: come da memoria finale autorizzata del 18.9.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e quest'ultima nella Parte_1 Parte_2 sua veste di garante e terza datrice d'ipoteca, proponevano opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificato, in data 23.7.2024, da parte della società quale mandataria Controparte_1 di con il quale veniva intimato, loro, il pagamento dell'importo complessivo di €. 27.355,75, CP_2 di cui €. 26.959,87 a titolo di capitale ingiunto e il residuo a titolo di compenso, oltre interessi di mora maturandi e successive spese occorrende, asseritamente dovuto a saldo del debito, dai medesimi, assunto in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario, a ministero Notaio, dott. del Distretto Persona_1
Notarile di Modena, stipulato in data 22.12.2010 (Rep. 19528 - Racc. 9555) con l'allora
[...]
e registrato in data 11.01.2011 al n. 129 serie 1T, per la somma, in linea Controparte_4 capitale, di €. 24.000,00, da restituirsi in n. 60 rate mensili a far data dal 15.5.2011e sino al 15.4.2016. A fondamento della promossa opposizione, gli attori deducevano l'intervenuta prescrizione del credito intimato in pagamento, per non aver, la Banca mutuante, mai notificato, ai sig.ri alcun atto CP_5 interruttivo nell'arco temporale ricompreso tra il 15.5.2011 e il 15.5.2014. Conseguentemente, gli stessi, chiedevano, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale ex adverso azionato e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.11.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, a mezzo della sua mandataria eccependo, in via CP_2 Controparte_1 preliminare, la nullità dell'avverso atto di citazione per eccessiva indeterminatezza e genericità dei fatti posti a fondamento dell'opposizione promossa e, nel merito, l'infondatezza del motivo di impugnazione formulato da controparte in quanto interamente destituito di fondamento, in fatto e in diritto, in ragione delle trattative stragiudiziali intercorse, nel corso degli anni 2017-2018, con i sig.ri al fine di CP_5 definire bonariamente la loro posizione debitoria, idonee, come tali, a interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale. In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 15.1.2025, lo scrivente giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, disponeva l'immediata rimessione in decisione della vertenza, rinviando per discussione all'udienza cartolare del 2.10.2025, ove, al termine, si riservava il deposito della sentenza a norma dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022.
2.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, pagina 2 di 4 occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (v. Cass. n. 11751 del 15/05/2013). Nella specie, si ritiene non sussistano i presupposti per addivenire a un'eventuale invalidità dell'atto introduttivo posto che non residuano dubbi sul fatto che il motivo di doglianza formulato, in questa sede, dagli attori attenga unicamente alla presunta prescrizione del debito derivante dal contratto di mutuo fondiario ipotecario fondante la pretesa creditoria ad oggetto dell'atto di precetto, qui, opposto. Del resto, la stessa circostanza che parte convenuta sia riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese, vale, per ciò solo, a rendere l'eccezione sollevata priva di pregio.
2.1 – Ciò posto, nel merito, l'opposizione non può dirsi fondata. L'argomentazione di parte attrice secondo cui la Banca finanziatrice avrebbe omesso il compimento di atti interruttivi della prescrizione è inequivocabilmente confutata dalla documentazione prodotta da parte convenuta, comprovante il tentativo dei sig.ri nel corso dell'anno 2017, di rinegoziare il CP_5 debito, avanzando, all'Istituto di credito, proposte transattive di saldo e stralcio dell'esposizione debitoria maturata (in tale senso, si veda la comunicazione mail del 2.12.2017 e relativo riscontro del 4.01.2018 – doc. 4 opposta, ove si legge: “…il mio cliente sarebbe intenzionato a definire la sua pendenza con il Vs istituto con il versamento della somma omni comprensiva di € 13.000,00 da versarsi in due rate di pari importo una entro febbraio 2018 e la seconda entro agosto 2018 (…) Alternativamente il mio cliente potrebbe essere possibile anche ad una soluzione rateale che preveda il pagamento di € 5.000,00 a febbraio 2018 poi 12 rate mensili da € 500,00 cadauna a decorrere dal 30.03.2018 fino al 28.02.2019 ed infine un'altra rata da € 5.000,00 al 31.03.2019 fermo quanto precisato in ordine a cancellazione a sofferenza e cancellazione di ipoteca dall'immobile del mio cliente..”). Come noto l'art. 2944 c.c. statuisce, espressamente, che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Sulla portata di tale previsione normativa la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso” (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 24.9.2015, n. 18879). Il giudice nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato il riconoscimento del diritto deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme alle effettive intenzioni delle parti stesse (così, Cass. n. 18879/2015 cit.). Nella specie, il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e sopra richiamata depone nel senso della sussistenza di una manifesta specifica intenzione ricognitiva dei sig.ri in relazione al CP_5 credito rivendicato, in questa sede, da parte convenuta. Dunque, tenendo conto della durata decennale della prescrizione applicabile al caso in esame (in tale senso, si veda Cass., 10.2.2023, n. 4232: “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicchè non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, pagina 3 di 4 l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicchè non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.”), è indiscutibile la perdurante esistenza del credito ad oggetto dell'atto di precetto notificato. Stanti le superiori considerazioni svolte, l'opposizione va, pertanto, rigettata.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza e con una riduzione del compenso dovuto per la fase decisoria alla luce della ripetitività degli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
quale mandataria di ogni altra istanza,
[...] Controparte_2 eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.400,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 7 dicembre 2025
Il Giudice
IU UC
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