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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 134/2022
Oggi, 23 aprile 2025 alle ore 12:15, innanzi al gop, dott.ssa Carmela
Abagnara, è comparsi l'avv. Maria Francesca Maimone per parte opponente, nessuno è comparso per parte opposta. L'avv. Maimone si riporta ai propri scritti difensivi e discute la causa.
All'esito della discussione il gop si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 134/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione L. 689/1981
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1
alla via Roma n. 31, c.f. , titolare CodiceFiscale_1 dell'omonima impresa individuale avente p.i. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Maimone ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente-opponente
CONTRO
L' (C.F. Controparte_1
), in persona del dirigente p. t. dott. (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23, C.F._2
comma 4 della L.689/81, dalla dott.ssa (c.f. Controparte_3
) - Responsabile Processo Legale) e dalla C.F._3 dott.ssa funzionari del citato Ufficio, ed Controparte_4
elettivamente domiciliato come in atti
resistente-opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Parte opponente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 441 – prot. n. 30258 - del 6.12.2021 emessa dall' e notificata Controparte_5
al ricorrente in data 27.12.2021, con la quale gli è stato ingiunto, in qualità di presunto trasgressore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 27.968,39, oltre spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza assoluta di motivazione,
l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione per il periodo
06.06.2017-04.01.2018, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo, l'infondatezza e l'erroneità dell'accertamento.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_1
chiedeva il rigetto della opposizione, specificando la regolarità delle operazioni e legittimità dell'ordinanza.
Nel corso del giudizio veniva avanzata proposta conciliativa da parte del giudice che non sortiva effetto.
Successivamente veniva fissata udienza per la discussione.
In seguito alla camera di consiglio, la causa viene decisa all'odierna udienza come di seguito.
In via preliminare va evidenziato che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'amministrazione, pur essendo dal punto di vista formale la convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice, pertanto spetta ad essa, giusta il principio di cui all'art. 2697 del cod. civ., provare la sussistenza degli elementi di fatto costituenti l'illecito contestato. L'assunzione da parte della P.A. irrogante della veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio è confermata dal dovere, ad essa imposto dal dettato della legge 689/81 di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi
Pag. 3 all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione (ex multis, Cass., 7/3/2007, n. 5277).
Va evidenziato, altresì, che oggetto dell'opposizione non è
l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass., 7.3.2007 n. 5277; Cass., 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass., 21.5.2018, n. 12503; Cass. SS UU,
28.01.2010, n. 1786).
Sempre in via preliminare occorre osservare che deve essere disattesa la doglianza relativa al mancato rispetto dei termini di cui all'articolo
14 della L. n. 689 del 1981. Occorre, infatti, ribadire, unitamente alla giurisprudenza di legittimità, che la possibilità di "contestazione immediata" debba essere circoscritta all'ipotesi di attività di mera constatazione di dati elementari, che non richiedano cioè alcuna valutazione, dovendosi pertanto fare riferimento al momento in cui l'amministrazione possa ritenersi aver acquisito adeguata conoscenza degli estremi, non solo di fatto ma anche interpretativi, dell'infrazione.
A tal riguardo, bisogna considerare che l'accertamento, come documentato in atti, ha avuto bisogno di una tempistica maggiore per la necessità di acquisire elementi documentali e ascoltare numerosi lavoratori le cui dichiarazioni necessitavano di apposita e dettagliata verbalizzazione in seguito alle richieste di intervento, documentate in atti, che hanno richiesto l'espletamento delle necessarie attività ispettive.
Ad ogni buon conto, l'accertamento si è concluso in data 28 gennaio
2020 ed è da tale data che decorre il dies a quo dei 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, termine che pertanto nella fattispecie è
Pag. 4 stato rispettato, visto che l'organo di vigilanza ha notificato la relativa contestazione in data 31 gennaio 2020.
Quanto al merito, occorre sottolineare che il verbale ispettivo e la successiva ordinanza ingiunzione traggono origine anche “dai contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoratori stipulati con le società e (cfr. Controparte_6 Controparte_7
verbale di primo accesso e pagina 3 del verbale unico di accertamento).
Orbene, detti contratti non risultano tra la documentazione che parte opposta ha depositato nell'ambito del presente giudizio e che costituivano, comunque, elementi da cui trarre prova e giustificazione in ordine alla irrogata sanzione amministrativa.
Al di là di questo primo dato documentale mancante, l' non CP_1 ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante, relativamente alla sussistenza dei fatti costitutivi dei crediti come rivendicati.
Al di là delle mere affermazioni dei lavoratori che sono intervenuti nel procedimento, parte opposta non ha offerto la prova rigorosa dei fatti posti alla base del credito invocato ed oggetto del verbale ispettivo eventualmente anche a mezzo prova testimoniale.
In particolare, in tema di prova documentale, i verbali ispettivi, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica
Amministrazione, hanno efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario che li ha redatti e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis,
Cass., Sez. lavoro, 17/02/2021, n. 4182; Trib. Modena, 19/07/2023, n.
1225).
Pag. 5 La mancata prova certa in ordine ai fatti contestati e alle sanzioni irrogate non possono che portare a ritenere l'ordinanza ingiunzione impugnata come illegittima, con il conseguente accoglimento del ricorso.
La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate e l'oscillazione giurisprudenziale in relazione a determinate tematiche trattate, consentono di ritenere sussistenti idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 134/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 441 – prot.
n. 30258 - del 6.12.2021 emessa dall' Controparte_5
, dichiarandola nulla e priva di effetti;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 23 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
SEZIONE CIVILE
R.G. 134/2022
Oggi, 23 aprile 2025 alle ore 12:15, innanzi al gop, dott.ssa Carmela
Abagnara, è comparsi l'avv. Maria Francesca Maimone per parte opponente, nessuno è comparso per parte opposta. L'avv. Maimone si riporta ai propri scritti difensivi e discute la causa.
All'esito della discussione il gop si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 134/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione L. 689/1981
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1
alla via Roma n. 31, c.f. , titolare CodiceFiscale_1 dell'omonima impresa individuale avente p.i. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Maimone ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente-opponente
CONTRO
L' (C.F. Controparte_1
), in persona del dirigente p. t. dott. (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23, C.F._2
comma 4 della L.689/81, dalla dott.ssa (c.f. Controparte_3
) - Responsabile Processo Legale) e dalla C.F._3 dott.ssa funzionari del citato Ufficio, ed Controparte_4
elettivamente domiciliato come in atti
resistente-opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Parte opponente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 441 – prot. n. 30258 - del 6.12.2021 emessa dall' e notificata Controparte_5
al ricorrente in data 27.12.2021, con la quale gli è stato ingiunto, in qualità di presunto trasgressore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 27.968,39, oltre spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza assoluta di motivazione,
l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione per il periodo
06.06.2017-04.01.2018, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo, l'infondatezza e l'erroneità dell'accertamento.
Si costituiva in giudizio l' che Controparte_1
chiedeva il rigetto della opposizione, specificando la regolarità delle operazioni e legittimità dell'ordinanza.
Nel corso del giudizio veniva avanzata proposta conciliativa da parte del giudice che non sortiva effetto.
Successivamente veniva fissata udienza per la discussione.
In seguito alla camera di consiglio, la causa viene decisa all'odierna udienza come di seguito.
In via preliminare va evidenziato che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'amministrazione, pur essendo dal punto di vista formale la convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice, pertanto spetta ad essa, giusta il principio di cui all'art. 2697 del cod. civ., provare la sussistenza degli elementi di fatto costituenti l'illecito contestato. L'assunzione da parte della P.A. irrogante della veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio è confermata dal dovere, ad essa imposto dal dettato della legge 689/81 di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi
Pag. 3 all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione (ex multis, Cass., 7/3/2007, n. 5277).
Va evidenziato, altresì, che oggetto dell'opposizione non è
l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass., 7.3.2007 n. 5277; Cass., 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass., 21.5.2018, n. 12503; Cass. SS UU,
28.01.2010, n. 1786).
Sempre in via preliminare occorre osservare che deve essere disattesa la doglianza relativa al mancato rispetto dei termini di cui all'articolo
14 della L. n. 689 del 1981. Occorre, infatti, ribadire, unitamente alla giurisprudenza di legittimità, che la possibilità di "contestazione immediata" debba essere circoscritta all'ipotesi di attività di mera constatazione di dati elementari, che non richiedano cioè alcuna valutazione, dovendosi pertanto fare riferimento al momento in cui l'amministrazione possa ritenersi aver acquisito adeguata conoscenza degli estremi, non solo di fatto ma anche interpretativi, dell'infrazione.
A tal riguardo, bisogna considerare che l'accertamento, come documentato in atti, ha avuto bisogno di una tempistica maggiore per la necessità di acquisire elementi documentali e ascoltare numerosi lavoratori le cui dichiarazioni necessitavano di apposita e dettagliata verbalizzazione in seguito alle richieste di intervento, documentate in atti, che hanno richiesto l'espletamento delle necessarie attività ispettive.
Ad ogni buon conto, l'accertamento si è concluso in data 28 gennaio
2020 ed è da tale data che decorre il dies a quo dei 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, termine che pertanto nella fattispecie è
Pag. 4 stato rispettato, visto che l'organo di vigilanza ha notificato la relativa contestazione in data 31 gennaio 2020.
Quanto al merito, occorre sottolineare che il verbale ispettivo e la successiva ordinanza ingiunzione traggono origine anche “dai contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoratori stipulati con le società e (cfr. Controparte_6 Controparte_7
verbale di primo accesso e pagina 3 del verbale unico di accertamento).
Orbene, detti contratti non risultano tra la documentazione che parte opposta ha depositato nell'ambito del presente giudizio e che costituivano, comunque, elementi da cui trarre prova e giustificazione in ordine alla irrogata sanzione amministrativa.
Al di là di questo primo dato documentale mancante, l' non CP_1 ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante, relativamente alla sussistenza dei fatti costitutivi dei crediti come rivendicati.
Al di là delle mere affermazioni dei lavoratori che sono intervenuti nel procedimento, parte opposta non ha offerto la prova rigorosa dei fatti posti alla base del credito invocato ed oggetto del verbale ispettivo eventualmente anche a mezzo prova testimoniale.
In particolare, in tema di prova documentale, i verbali ispettivi, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica
Amministrazione, hanno efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario che li ha redatti e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis,
Cass., Sez. lavoro, 17/02/2021, n. 4182; Trib. Modena, 19/07/2023, n.
1225).
Pag. 5 La mancata prova certa in ordine ai fatti contestati e alle sanzioni irrogate non possono che portare a ritenere l'ordinanza ingiunzione impugnata come illegittima, con il conseguente accoglimento del ricorso.
La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate e l'oscillazione giurisprudenziale in relazione a determinate tematiche trattate, consentono di ritenere sussistenti idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 134/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 441 – prot.
n. 30258 - del 6.12.2021 emessa dall' Controparte_5
, dichiarandola nulla e priva di effetti;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 23 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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