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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ET ND, Presidente
DE NE NI, TO
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4246/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 AS - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CR3M00050-2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7790/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ag.Entrate Caserta;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1 AS
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso del contribuente avverso atto di recupero crediti imposta in relazione ad attività di ricerca e sviluppo
-che Agenzia Entrate propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti i motivi introdotti dal contribuente, contestando il fondamento della decisione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado;
-che il contribuente resiste chiedendo preliminarmente, che sia dichiaratio inammissibile, l'appello, ed in ogni caso, la conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per ragioni di tardività.
Risulta fondata la deduzione attraverso cui è introdotta la questione di tardività dell' appello proposto dall'Ufficio.
Dall'analisi degli atti del fascicolo processuale emerge che il costituito difensore di parte appellata ha notificato via pec all'Agenzia (all'indirizzo Email_3) in data 11 dicembre 2024 (unitamente ad istanzia di sgravio della cartella esattoriale) all'Agenzia la sentenza di primo grado, per cui
è divenuto operativo il termine breve di impugnazione di 60 giorni (da proporre quindi entro il 9.2.25), mentre invece l'appello è stato notificato, tardivamente, il 4 giugno 2025.
La notifica "congiunta" della sentenza, unitamente ad altro atto della procedura (come nel caso di specie)
è stata ritenuta idonea dalla Suprema Corte a far decorrere il termine breve di impugnazione: cfr C.Cass
642/24 "la notifica della sentenza eseguita (...), unitamente all'istanza di rimborso delle somme pignorate dall'Agente della riscossione, deve ritenersi idonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione, in quanto l'Amministrazione finanziaria è stata in grado di avere la conoscenza legale del contenuto della sentenza di primo grado e nelle condizioni, in quanto parte soccombente nel giudizio di primo grado, di impugnare la sentenza in sede di appello entro il termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.. Per quanto precede l'appello è inammissibile, per avvenuto passaggio in giudicato della decisione, avendo l'Ufficio notificato la sentenza oltre il termine, breve, dei 60 giorni dalla notifica della sentenza stessa ad opera del difensore.
Ogni altra questioni assorbita.
La soccombenza impone la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori se dovuti
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ET ND, Presidente
DE NE NI, TO
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4246/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 AS - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CR3M00050-2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7790/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ag.Entrate Caserta;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1 AS
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso del contribuente avverso atto di recupero crediti imposta in relazione ad attività di ricerca e sviluppo
-che Agenzia Entrate propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti i motivi introdotti dal contribuente, contestando il fondamento della decisione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado;
-che il contribuente resiste chiedendo preliminarmente, che sia dichiaratio inammissibile, l'appello, ed in ogni caso, la conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per ragioni di tardività.
Risulta fondata la deduzione attraverso cui è introdotta la questione di tardività dell' appello proposto dall'Ufficio.
Dall'analisi degli atti del fascicolo processuale emerge che il costituito difensore di parte appellata ha notificato via pec all'Agenzia (all'indirizzo Email_3) in data 11 dicembre 2024 (unitamente ad istanzia di sgravio della cartella esattoriale) all'Agenzia la sentenza di primo grado, per cui
è divenuto operativo il termine breve di impugnazione di 60 giorni (da proporre quindi entro il 9.2.25), mentre invece l'appello è stato notificato, tardivamente, il 4 giugno 2025.
La notifica "congiunta" della sentenza, unitamente ad altro atto della procedura (come nel caso di specie)
è stata ritenuta idonea dalla Suprema Corte a far decorrere il termine breve di impugnazione: cfr C.Cass
642/24 "la notifica della sentenza eseguita (...), unitamente all'istanza di rimborso delle somme pignorate dall'Agente della riscossione, deve ritenersi idonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione, in quanto l'Amministrazione finanziaria è stata in grado di avere la conoscenza legale del contenuto della sentenza di primo grado e nelle condizioni, in quanto parte soccombente nel giudizio di primo grado, di impugnare la sentenza in sede di appello entro il termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.. Per quanto precede l'appello è inammissibile, per avvenuto passaggio in giudicato della decisione, avendo l'Ufficio notificato la sentenza oltre il termine, breve, dei 60 giorni dalla notifica della sentenza stessa ad opera del difensore.
Ogni altra questioni assorbita.
La soccombenza impone la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori se dovuti
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori se dovuti