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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4966/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa AN AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4966/2024 V.G. promossa da:
, nato Sulmona il 06.061975 (CF. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Clemente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.07.2005 in Roma (RM), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) alla parte 2, Serie A04, N.
00792, anno 2005, che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il Persona_1
19 maggio 2008) e (nata a [...] il [...]), che con decreto n. CP_1
3038/2016 del 05.07.2016 (R.G. n. 1535/2016) – decreto di omologa in atti - il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate, che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate.
L'accordo di separazione ha previsto, in particolare, l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre;
la previsione del contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli di euro 450,00 per il primo anno di separazione, di euro 500,00 dal secondo anno e di euro 600,00 dal terzo anno in poi;
l'auto di famiglia in uso alla moglie e l'autocaravan in uso al marito.
Con il ricorso congiunto le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
a) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) I figli ed rimarranno a vivere con la Sig.ra Per_1 CP_1 Parte_2
nella casa natìa sita in Guidonia Montecelio, via Poggio Fiorito n. 35/B int.1, di
[...] proprietà dei nonni materni.
c) I figli verranno affidati in modo congiunto ad entrambe i genitori,
[...]
e , i quali avranno cura e premura di gestirli di comune Pt_1 Parte_2 accordo, in totale libertà previo accordi tra le parti e sempre nell'esclusivo interesse dei minori.
d) Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad € 600,00.”
Il Giudice Delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.07.2005, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese, considerata la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 16.07.2005 in Roma (RM), atto trascritto Pt_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) alla parte 2,
Serie A04, N. 00792, anno 2005, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
c) nulla sulle spese di lite;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
AN AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa AN AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa AN AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4966/2024 V.G. promossa da:
, nato Sulmona il 06.061975 (CF. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Clemente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.07.2005 in Roma (RM), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) alla parte 2, Serie A04, N.
00792, anno 2005, che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il Persona_1
19 maggio 2008) e (nata a [...] il [...]), che con decreto n. CP_1
3038/2016 del 05.07.2016 (R.G. n. 1535/2016) – decreto di omologa in atti - il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate, che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate.
L'accordo di separazione ha previsto, in particolare, l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre;
la previsione del contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli di euro 450,00 per il primo anno di separazione, di euro 500,00 dal secondo anno e di euro 600,00 dal terzo anno in poi;
l'auto di famiglia in uso alla moglie e l'autocaravan in uso al marito.
Con il ricorso congiunto le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
a) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) I figli ed rimarranno a vivere con la Sig.ra Per_1 CP_1 Parte_2
nella casa natìa sita in Guidonia Montecelio, via Poggio Fiorito n. 35/B int.1, di
[...] proprietà dei nonni materni.
c) I figli verranno affidati in modo congiunto ad entrambe i genitori,
[...]
e , i quali avranno cura e premura di gestirli di comune Pt_1 Parte_2 accordo, in totale libertà previo accordi tra le parti e sempre nell'esclusivo interesse dei minori.
d) Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, un assegno mensile pari ad € 600,00.”
Il Giudice Delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.07.2005, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese, considerata la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 16.07.2005 in Roma (RM), atto trascritto Pt_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (RM) alla parte 2,
Serie A04, N. 00792, anno 2005, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
c) nulla sulle spese di lite;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
AN AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa AN AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia