TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/12/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1537/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Mancuso Antonino, come da procura alle liti in atti;
- attore -
contro
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_2 C.F._3 giudizio dall'avv. Mercorella Rita, come da procura alle liti in atti;
- convenuti -
e nei confronti di
Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel P.IVA_1 presente giudizio dall'avv. Cicco Ilaria, come da procura alle liti in atti;
- terzo chiamato -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
21.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09. ha convenuto in giudizio l'avv. e l'avv. Parte_1 CP_1 CP_2
per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti a causa
[...] dell'inadempimento al mandato professionale ai medesimi conferito al fine di introdurre dinanzi al
Tribunale di Rimini il giudizio per impugnare il licenziamento allo stesso intimato per giustificato motivo oggettivo dalla datrice di lavoro o, in subordine, per il Controparte_4 pagamento dell' indennità di cui all'art. 8 legge 604/66, nonché per chiedere le spettanze a titolo di lavoro straordinario e buoni pasto maturati. A fondamento della domanda, l'odierno attore ha rappresentato che, a seguito dell'interruzione del giudizio introdotto dinanzi al giudice del lavoro per il sopravvenuto fallimento della società gli avv.ti e CP_4 Controparte_4 CP_1 CP_2 hanno depositato dinanzi al Tribunale di Catania ricorso ex art. 93 l.f. per l'ammissione al passivo fallimentare della per la somma di € 44.432,59, richiesta a titolo di retribuzione per lo Controparte_4 straordinario, buoni pasto, indennità da licenziamento illegittimo e tfr, ammissione che, tuttavia, è stata disposta solo per l'importo relativo alla quota di tfr maturato con esclusione delle somme per l'indennità di cui all'art 8 legge 604/66, il lavoro straordinario e buoni pasto. Il quindi, ha Pt_1 lamentato la perdita definitiva del diritto a consgueire tali somme per effetto della mancata riassunzione del giudizio di accertamento delle spettanze retributive dinanzi al giudice del lavoro.
Orbene, tanto premesso, il presente procedimento può essere definito mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. In applicazione del predetto criterio, infatti, il giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 2 di 6 Nel caso di specie, la questione che emerge in termini di maggior evidenza e che determina il rigetto della domanda proposta dal è da identificarsi nel mancato assolvimento, da parte di Pt_1 quest'ultimo, dell'onere probatorio sullo stesso gravante ai fini dell'affermazione di responsabilità professionale degli avvocati e . Infatti, quand'anche fosse ravvisabile nella condotta dei CP_1 CP_2 professionisti l'inadempimento lamentato dall'odierno attore, l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta sarebbe precluso per non aver fornito la prova di un elemento indispensabile ai fini dell'affermazione di responsabilità professionale, ossia la sussistenza del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il pregiudizio che ne sarebbe derivato.
In questa sede il si è limitato a produrre l'atto introduttivo del giudizio promosso dinanzi al Pt_1 giudice del lavoro, senza allegare i documenti nello stesso indicati a supporto dell'azione intrapresa nei confronti della società CP_4
Tale omissione preclude ogni valutazione della fondatezza della pretesa azionata dal e, Pt_1 quindi, dell'esito che il giudizio avrebbe potuto avere ove fosse stato tempestivamente riassunto, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva idoneità della condotta asseritamente omessa - ossia la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del lavoro - ad assicurare maggiori chance di successo rispetto all'iniziativa giudiziaria intrapresa dagli odierni convenuti.
Ciò si traduce nel mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sul cliente che lamenti l'inadempimento del mandato dallo stesso conferito al professionista, in quanto l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo è subordinata al positivo riscontro della sussistenza di un valido nesso causale tra la l'inadempimento del professionista medesimo e la perdita del diritto da parte del cliente.
L'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica, infatti, la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale deve essere provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra lo stesso e la condotta del professionista secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. La valutazione della sussistenza del nesso causale tra condotta del professionista intellettuale e risultato sfavorevole per il cliente costituisce, infatti, indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità del primo e va effettuata secondo un criterio prognostico, giacché, in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si sostituisce, nella ricerca del nesso di causalità, quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli, cosicché il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già pagina 3 di 6 la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo. A tal fine, trattandosi, per lo più, di causalità omissiva, occorre l'individuazione della condotta alternativa dovuta (e omessa) secondo il parametro della diligenza professionale e la prova, anche presuntiva, che la stessa, ove tempestivamente e correttamente tenuta, avrebbe evitato o anche solo ridotto l'effetto pregiudizievole subito dal cliente ovvero consentito di ottenere il medesimo risultato più rapidamente (cfr. Cass. n.
17506/2010), secondo un criterio di ragionevole probabilità fondato su un giudizio probabilistico ex ante (cd. prognosi postuma;
cfr. Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 11548/2013).
Inoltre, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cass. n.
25112/2017).
I predetti principi trovano applicazione quand'anche il cliente lamenti un danno da perdita di chance, posto che anche l'an di tale danno deve essere accertato sulla base del criterio del più probabile che non, con relativo onere in capo al danneggiato di provare l'eziologica riconducibilità della lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato alla condotta inadempiente del danneggiante. La più recente giurisprudenza di legittimità - rilevato che “la chance, quale concreta ed effettiva (e non meramente potenziale) occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 4/3/2004, n. 4400)” e che
“La lesione o la perdita della chance (e cioè la compromissione o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza: v. Cass., 4/3/2004, n. 4400) determina (come sostenuto anche dalla migliore dottrina) un risarcibile danno non già (ipotetico ed eventuale) futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n.
10111) bensì concreto ed attuale (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 10/11/1998, n. 11340; Cass.,
15/3/1996, n. 2167; Cass., 19/12/1985, n. 6506), in proiezione futura (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211;
Cass., 27/3/2014, n. 7195)” - ha evidenziato come “la perdita della chance, danno non meramente ipotetico o eventuale bensì concreto ed attuale, debba essere commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso (v. Cass., 9/3/2018, n.
5641; Cass., 4/3/2004, n. 4400)” ed ha precisato che “di tale autonoma ipotesi danno avente ad oggetto
- come detto - un bene giuridico diverso dal risultato, e cioè la apprezzabile, seria e consistente (v.
Cass., 9/3/2018, n. 5641; Cass., 8/6/2018, n. 14916) possibilità perduta (v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, pagina 4 di 6 n. 5641; Cass., 30/9/2016, n. 19604. E già Cass., 4/3/2004, n. 4400), non va confuso il piano dell'an con quello della relativa quantificazione (quantum), la consistenza della chance rilevando solo ai fini della liquidazione del danno che dalla relativa perdita consegue (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7195). In particolare, mentre l'an del danno da perdita di chance va accertata sulla base del criterio del più probabile che non (v. Cass., 17/9/2013, n. 21225; Cass., 16/10/2007, n. 21619), la consistenza percentuale della chance - sotto il profilo della concretezza, effettività e non solo mera potenzialità
(cfr. Cass., 25/8/2017, n. 20408; Cass., 23/9/2013, n. 21678; Cass., 23/1/2009, n. 1715; Cass.,
18/1/2006, n. 852; Cass., 25/5/2007, n. 12243; Cass., 21/6/2000, n. 8468)- rileva solamente ai fini della determinazione del quantum da risarcire, della liquidazione del danno (cfr. Cass., 27/3/2014, n.
7195), dovendo al riguardo privilegiarsi una concreta, e non meramente ipotetica, possibilità. A tale stregua, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato - il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva - (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n.
4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), tale danno va dunque commisurato non già alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400) e va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 17/4/2008, n. 10111; e, da ultimo, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 9/3/2018, n. 5641), in termini più ridotti rispetto al danno da perdita del risultato (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641)” (cfr. Cass. n.
29829/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno attore non ha fornito gli elementi necessari al fine di verificare se le attività difensive tempestivamente intraprese avrebbero potuto assicurare al medesimo maggiori possibilità di successo. L'impossibilità di compiere un simile accertamento preclude ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza di una perdita di chance rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, integra un danno patrimoniale risarcibile “qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza” (cfr. Cass. n. 19604/2016).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda proposta da Parte_1 nei confronti degli avvocati e deve essere rigettata, con il
[...] CP_1 Controparte_2 conseguente assorbimento delle istanze svolte dall'avv. nei confronti della terza chiamata CP_2
. Controparte_3
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono (anche nei rapporti tra l'attore e il terzo chiamato in causa, cfr. Cass., n.
7431/2012) la soccombenza di parte attrice e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per le fasi studio e introduttiva ed il valore minimo per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1537/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti degli avvocati Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 5.216,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che si liquidano in euro 5.216,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 5.216,00 a titolo di Controparte_3 compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Mancuso Antonino, come da procura alle liti in atti;
- attore -
contro
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_2 C.F._3 giudizio dall'avv. Mercorella Rita, come da procura alle liti in atti;
- convenuti -
e nei confronti di
Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel P.IVA_1 presente giudizio dall'avv. Cicco Ilaria, come da procura alle liti in atti;
- terzo chiamato -
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
21.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09. ha convenuto in giudizio l'avv. e l'avv. Parte_1 CP_1 CP_2
per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti a causa
[...] dell'inadempimento al mandato professionale ai medesimi conferito al fine di introdurre dinanzi al
Tribunale di Rimini il giudizio per impugnare il licenziamento allo stesso intimato per giustificato motivo oggettivo dalla datrice di lavoro o, in subordine, per il Controparte_4 pagamento dell' indennità di cui all'art. 8 legge 604/66, nonché per chiedere le spettanze a titolo di lavoro straordinario e buoni pasto maturati. A fondamento della domanda, l'odierno attore ha rappresentato che, a seguito dell'interruzione del giudizio introdotto dinanzi al giudice del lavoro per il sopravvenuto fallimento della società gli avv.ti e CP_4 Controparte_4 CP_1 CP_2 hanno depositato dinanzi al Tribunale di Catania ricorso ex art. 93 l.f. per l'ammissione al passivo fallimentare della per la somma di € 44.432,59, richiesta a titolo di retribuzione per lo Controparte_4 straordinario, buoni pasto, indennità da licenziamento illegittimo e tfr, ammissione che, tuttavia, è stata disposta solo per l'importo relativo alla quota di tfr maturato con esclusione delle somme per l'indennità di cui all'art 8 legge 604/66, il lavoro straordinario e buoni pasto. Il quindi, ha Pt_1 lamentato la perdita definitiva del diritto a consgueire tali somme per effetto della mancata riassunzione del giudizio di accertamento delle spettanze retributive dinanzi al giudice del lavoro.
Orbene, tanto premesso, il presente procedimento può essere definito mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. In applicazione del predetto criterio, infatti, il giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 2 di 6 Nel caso di specie, la questione che emerge in termini di maggior evidenza e che determina il rigetto della domanda proposta dal è da identificarsi nel mancato assolvimento, da parte di Pt_1 quest'ultimo, dell'onere probatorio sullo stesso gravante ai fini dell'affermazione di responsabilità professionale degli avvocati e . Infatti, quand'anche fosse ravvisabile nella condotta dei CP_1 CP_2 professionisti l'inadempimento lamentato dall'odierno attore, l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta sarebbe precluso per non aver fornito la prova di un elemento indispensabile ai fini dell'affermazione di responsabilità professionale, ossia la sussistenza del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il pregiudizio che ne sarebbe derivato.
In questa sede il si è limitato a produrre l'atto introduttivo del giudizio promosso dinanzi al Pt_1 giudice del lavoro, senza allegare i documenti nello stesso indicati a supporto dell'azione intrapresa nei confronti della società CP_4
Tale omissione preclude ogni valutazione della fondatezza della pretesa azionata dal e, Pt_1 quindi, dell'esito che il giudizio avrebbe potuto avere ove fosse stato tempestivamente riassunto, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva idoneità della condotta asseritamente omessa - ossia la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del lavoro - ad assicurare maggiori chance di successo rispetto all'iniziativa giudiziaria intrapresa dagli odierni convenuti.
Ciò si traduce nel mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sul cliente che lamenti l'inadempimento del mandato dallo stesso conferito al professionista, in quanto l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo è subordinata al positivo riscontro della sussistenza di un valido nesso causale tra la l'inadempimento del professionista medesimo e la perdita del diritto da parte del cliente.
L'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica, infatti, la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale deve essere provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra lo stesso e la condotta del professionista secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non. La valutazione della sussistenza del nesso causale tra condotta del professionista intellettuale e risultato sfavorevole per il cliente costituisce, infatti, indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità del primo e va effettuata secondo un criterio prognostico, giacché, in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si sostituisce, nella ricerca del nesso di causalità, quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli, cosicché il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già pagina 3 di 6 la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo. A tal fine, trattandosi, per lo più, di causalità omissiva, occorre l'individuazione della condotta alternativa dovuta (e omessa) secondo il parametro della diligenza professionale e la prova, anche presuntiva, che la stessa, ove tempestivamente e correttamente tenuta, avrebbe evitato o anche solo ridotto l'effetto pregiudizievole subito dal cliente ovvero consentito di ottenere il medesimo risultato più rapidamente (cfr. Cass. n.
17506/2010), secondo un criterio di ragionevole probabilità fondato su un giudizio probabilistico ex ante (cd. prognosi postuma;
cfr. Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 11548/2013).
Inoltre, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cass. n.
25112/2017).
I predetti principi trovano applicazione quand'anche il cliente lamenti un danno da perdita di chance, posto che anche l'an di tale danno deve essere accertato sulla base del criterio del più probabile che non, con relativo onere in capo al danneggiato di provare l'eziologica riconducibilità della lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato alla condotta inadempiente del danneggiante. La più recente giurisprudenza di legittimità - rilevato che “la chance, quale concreta ed effettiva (e non meramente potenziale) occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 4/3/2004, n. 4400)” e che
“La lesione o la perdita della chance (e cioè la compromissione o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza: v. Cass., 4/3/2004, n. 4400) determina (come sostenuto anche dalla migliore dottrina) un risarcibile danno non già (ipotetico ed eventuale) futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n.
10111) bensì concreto ed attuale (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 10/11/1998, n. 11340; Cass.,
15/3/1996, n. 2167; Cass., 19/12/1985, n. 6506), in proiezione futura (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211;
Cass., 27/3/2014, n. 7195)” - ha evidenziato come “la perdita della chance, danno non meramente ipotetico o eventuale bensì concreto ed attuale, debba essere commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso (v. Cass., 9/3/2018, n.
5641; Cass., 4/3/2004, n. 4400)” ed ha precisato che “di tale autonoma ipotesi danno avente ad oggetto
- come detto - un bene giuridico diverso dal risultato, e cioè la apprezzabile, seria e consistente (v.
Cass., 9/3/2018, n. 5641; Cass., 8/6/2018, n. 14916) possibilità perduta (v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, pagina 4 di 6 n. 5641; Cass., 30/9/2016, n. 19604. E già Cass., 4/3/2004, n. 4400), non va confuso il piano dell'an con quello della relativa quantificazione (quantum), la consistenza della chance rilevando solo ai fini della liquidazione del danno che dalla relativa perdita consegue (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7195). In particolare, mentre l'an del danno da perdita di chance va accertata sulla base del criterio del più probabile che non (v. Cass., 17/9/2013, n. 21225; Cass., 16/10/2007, n. 21619), la consistenza percentuale della chance - sotto il profilo della concretezza, effettività e non solo mera potenzialità
(cfr. Cass., 25/8/2017, n. 20408; Cass., 23/9/2013, n. 21678; Cass., 23/1/2009, n. 1715; Cass.,
18/1/2006, n. 852; Cass., 25/5/2007, n. 12243; Cass., 21/6/2000, n. 8468)- rileva solamente ai fini della determinazione del quantum da risarcire, della liquidazione del danno (cfr. Cass., 27/3/2014, n.
7195), dovendo al riguardo privilegiarsi una concreta, e non meramente ipotetica, possibilità. A tale stregua, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato - il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva - (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n.
4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), tale danno va dunque commisurato non già alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400) e va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 17/4/2008, n. 10111; e, da ultimo, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 9/3/2018, n. 5641), in termini più ridotti rispetto al danno da perdita del risultato (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641)” (cfr. Cass. n.
29829/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno attore non ha fornito gli elementi necessari al fine di verificare se le attività difensive tempestivamente intraprese avrebbero potuto assicurare al medesimo maggiori possibilità di successo. L'impossibilità di compiere un simile accertamento preclude ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza di una perdita di chance rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, integra un danno patrimoniale risarcibile “qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza” (cfr. Cass. n. 19604/2016).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda proposta da Parte_1 nei confronti degli avvocati e deve essere rigettata, con il
[...] CP_1 Controparte_2 conseguente assorbimento delle istanze svolte dall'avv. nei confronti della terza chiamata CP_2
. Controparte_3
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono (anche nei rapporti tra l'attore e il terzo chiamato in causa, cfr. Cass., n.
7431/2012) la soccombenza di parte attrice e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per le fasi studio e introduttiva ed il valore minimo per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1537/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti degli avvocati Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 5.216,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che si liquidano in euro 5.216,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 5.216,00 a titolo di Controparte_3 compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 6 di 6